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PER QUANTO ATTIENE AI RPPORTI LAVORATIVI:NELLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

C’è UN PRE E UN DOPO D.LGS DEL 2015:

- PRIMA NELLE organizzazioni di tendenza, ossia nei confronti dei datori di lavoro privi di

una struttura imprenditoriale e svolgenti senza fini di lucro attività prevalentemente

ideologica prevedeva l’inapplicabilità della tutela reale di cui all’art. 18 della I. n. 300 del

1970 c.d. Statuto dei lavoratori, ossia di libertà di confessione) in considerazione del

fatto-che il rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze di questa

particolare categoria di datori di lavoro risultava inevitabilmente condizionato dalla

natura dell’attività svolta e dai fini perseguiti dai medesimi. 25

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- DOPO, CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. IN CASO DI LICENZIAMENTO

ILLEGITTIMO riconosce tutela JOBS act , con condanna alla reintegra del dipendente al

posto di lavoro.

Il divieto di discriminazione nei confronti degli enti religiosi

L’art. 20 stabilisce che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una

associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di

speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.

Funzione di tale norma è quella di:

-garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad associazioni e

istituzioni contraddistinte dall’avere il carattere ecclesiastico e dal perseguire il fine di religione

o di culto;

-precludere ogni possibile limitazione della capacità giuridica e della capacità di agire degli enti

in questione;

-vietare ogni possibile discriminazione in pejus, ossia ogni ipotesi di trattamento deteriore delle

stesse rispetto agli enti di diritto comune.

- ma possono essere applicate norme in melius anche sul piano fiscale.

Il principio di laicità

Esso viene implicitamente affermato nel nostro ordinamento in base al combinato disposto

degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

La Corte Costituzionale ha progressivamente affermato un concetto positivo di laicità; si ritiene,

infatti, che essa afferisca ad un principio di pluralità di valori, di opinioni e di scelte riferibili al

sentimento religioso, che concorrono a caratterizzare l’individuo come tale all’interno

dell’ordinamento.

Il c0ntenuto effettivo di tale principio è stato precisato dalla Corte in alcune pronunce,

attraverso l’individuazione dei suoi riflessi o corollari, destinati a tradursi in una serie di obblighi

gravanti sui pubblici poteri, quali:

-obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una

fede, quale che sia la confessione di appartenenza;

-obbligo di assumere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le

confessioni religiose, ferma la possibilità di regolare in modo differenziato, nella loro specificità,

26

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i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le

confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese.

Il principio di laicità opera in una duplice direzione:

-da una parte costituisce limite invalicabile per il legislatore il quale, nell’emanazione di una

norma, dovrà assumere posizione di neutralità, uguaglianza ed imparzialità rispetto alle varie

confessioni religiose;

-dall’altra parte, il principio si rivolge all’individuo, costituendo garanzia ineliminabile delle

istanze relative al sentimento religioso.

In conclusione, il principio di laicità e parità tra confessioni religiose (art. 8 Cost.) sancisce il

riconoscimento nel vigente ordinamento del PLURALISMO RELIGIOSO, secondo cui lo Stato

italiano, anche il presenza di una maggioranza di cittadini appartenente alla Chiesa Cattolica,

garantisce allo stesso modo a tutti la libertà di professare, o non, qualsiasi fede, purché tali

manifestazioni esteriori non siano contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

CAPITOLO QUINTO

POTERI E UFFICI DELLO STATO AVENTI COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

Organi statali con competenza in materia ecclesiastica

Nell’ordinamento italiano competenze specifiche in materia ecclesiastica sono riconosciute a

numerosi uffici dello Stato e organi costituzionali.

Presidente della Repubblica

A)

Al Presidente della Repubblica spetta il potere di:

-nominare i plenipotenziari per la conclusione di concordati e ratificare i concordati conclusi con

la Santa Sede, previa autorizzazione del Parlamento;

-accreditare l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede;

-promulgare le leggi basate sulle intese con le rappresentanze delle confessioni religiose

diverse dalla cattolica.

Presidente del Consiglio dei Ministri

B)

A costui compete:

-la rappresentanza dello Stato negli accordi con le confessioni religiose; 27

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-la direzione, il coordinamento dell’opera dei singoli Ministri, al fine del mantenimento

dell’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’esecutivo;

-la predisposizione e la promozione delle iniziative in materia ecclesiastica, attraverso quegli

organi costituiti nel suo seno con attribuzioni istruttorie e consultive.

Consiglio dei Ministri

C)

Esso ha il compito di:

-determinare l’indirizzo politico in materia ecclesiastica;

-deliberare sugli atti riguardanti i rapporti tra Stato e confessioni religiose previsti dagli artt. 7 e

8 Cost.

Ministri

D)

Ai singoli ministri, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, spetta di concludere e

condurre negoziati ed intese bilaterali con le rappresentanze delle confessioni religiose su

materie concernenti il proprio specifico settore di operatività.

Ministero dell’Interno

E)

L’organo dell’amministrazione statale con specifiche competenze in materia di culti è il

Ministero dell’interno, le cui funzioni in materia ecclesiastica sono esercitate attraverso il

Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione che si articola in diverse Direzioni tra le quali

vanno annoverate:

-Direzione centrale degli Affari dei culti che vigila sulla concreta osservanza dei principi

costituzionali e delle normative vigenti in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei

rapporti Stato-Confessioni religiose. La Direzione si articola in due grandi aree:

una destinata alla cura degli Affari del culto cattolico, che si occupa prevalentemente del

a)

riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, nonché dei mutamenti, delle

trasformazioni e della estinzione dei medesimi;

l’altra deputata agli Affari del culto acattolici, che si occupa del riconoscimento giuridico degli

b)

enti dei culti diversi dal cattolico che non abbiano stipulato intese ai sensi dell’art. 8 Cost. e

della approvazione della nomina dei ministri di culto delle stesse. 28

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-Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto, preposta ad assicurare la

tutela , la valorizzazione, la conservazione ed il restauro dei beni di proprietà del Fondo.

Il Fondo Edifici di Culto

Il Fondo Edifici di Culto è una persona giuridica pubblica, amministrata in base alle norme che

regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali

ad esse riconosciuti.

Sua specifica finalità è quella di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela ed alla

valorizzazione degli edifici di culto cattolico, appartenenti al Fondo, nonché agli altri oneri posti

a carico del Fondo stesso.

Alla realizzazione di tale finalità si provvede sia con i proventi derivanti dalla gestione del detto

patrimonio, sia per mezzo di un contributo statale annuo.

Il Fondo è sorto giuridicamente dalla riunione dei patrimoni di una molteplicità di fondi

precedenti, soppressi con la legge n. 222 del 1985; al FEC sono stati trasferiti i patrimoni degli

enti soppressi, ai quali il Fondo medesimo è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi.

L’amministrazione del FEC è affidata al Ministero dell’interno che ha la rappresentanza giuridica

del Fondo.

Fanno parte del patrimonio del FEC:

-circa 700 chiese, distribuite sull’intero patrimonio nazionale, molte delle quali di notevole

valore storico-artistico;

-beni mobili (opere d’arte custodite nelle chiese, patrimonio librario,ecc.);

-beni immobili di diversa natura (caserme, terreni, complessi forestali, ecc.).

Uffici ecclesiastici organizzati dallo Stato per l’assistenza spirituale delle comunità separate

All’interno dell’ordinamento statale sono altresì previsti specifici uffici a carattere ecclesiastico

organizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per garantire l’assistenza spirituale a tutti coloro

che si trovino, in via temporanea o stabile, nelle cd. comunità separate.

Con tale espressione ci si riferisce alle strutture obbliganti o chiuse, quali sono le Forze armate,

la Polizia di Stato, gli istituti penitenziari e i luoghi di reclusione in genere, gli ospedali e gli altri

luoghi di cura, i centri di accoglienza per immigrati, etc.

L’organizzazione di tali uffici è finalizzata a garantire il concreto esercizio della libertà religiosa

da parte dei detti soggetti, e trova il suo fondamento negli artt. 19 e 3. Comma 2, Cost. 29

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Invero, la realizzazione dell’individuo, anche sotto il profilo spirituale, richiede che lo Stato

assicuri ai credenti la possibilità di praticare il proprio culto anche ove sottoposti, per ragioni di

fatto (es. ricovero in ospedale) o di diritto (es. detenzione in carcere), a situazioni che possano

impedire o limitare la pratica del culto.

Tutto ciò dipende dalla confessione religiosa di appartenenza:

- chiesa cattolica: è previsto un sistema di assistenza a carico dello stato, per via

dell’accordo di Villa Madama del 1984.

- per le confessioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese lo Stato queste

ultime a disciplinare con specifiche disposizioni servizio. Purché sulla base di una previa

comunicazione del nominativo del ministro di culto di una previa comunicazione del

nominativo del ministro di culto all’autorità statale competente. gli oneri del servizio

sono a carico delle confessioni

- per i culti diversi dal cattolico privi di intesa con lo Stato, su richiesta dei singoli e previa

autorizzazione delle autorità amministrative preposte, nel rispetto di quanto prescritto

nei regolamenti di funzionamento vigenti per le strutture interessate.

A) L ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE FORZE ARMATE: regolato dal Codice dell’ordinamento

militare.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.