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7. IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE MOSSE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Corte Costituzionale è investita del potere di giudicare il presidente della repubblica per i reati di alto

tradimento e di attentato alla costituzione, nei casi in cui questi sia posto in stato di accusa dal parlamento

in seduta comune.

La sentenze emesse dalla corte costituzionale sono inappellabili, ma possono essere oggetti di revisione.

8. IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

Tale ammissibilità è stata introdotta dalla L. Cost. 1/63. Si tratta di un'attribuzione distinta dalle altre in

quanto si esercita ex officio in virtù della natura dell'organo.

Ricevuta l'ordinanza relativa alla richiesta di referendum dall'ufficio centrale della corte di cassazione, la

corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale.

E' previsto un contraddittorio, essendo accordata ai promotori del referendum la possibilità di presentare

memorie scritte.

CAPITOLO 7 - GLI ORGANI AUSILIARI

1. GLI ORGANI AUSILIARI

Sono organi che non partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo stato e indicate nella

Costituzione, ma sono d'ausilio alla realizzazione di quei fini. Gli Organi di rilievo costituzionale

contribuiscono a determinare l'ordinamento democratico e sono anche detti organi ausiliari. Ma, a

differenza degli organi costituzionali, non sono indefettibili, potendo anche essere soppressi con legge di

revisione della Costituzione.

Pur essendo previsti ed elencati dalla Costituzione, quest'ultima opera un rinvio alla legge ordinaria per ciò

che riguarda l'organizzazione, le strutture, e le rispettive funzioni degli organi.

2. IL CONSIGLIO DI STATO

E' un organo giurisdizionale, è anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla

pubblica amministrazione italiana.

Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-

amministrativa del Governo, delle Camere e delle Regioni mentre come organo di giurisdizione

amministrativa è preposto alla tutela degli interessi legittimi ed in particolari materie indicate dalla legge

anche dei diritti soggettivi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione italiana.

Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente aggiunto del Consiglio

di Stato, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il personale del Consiglio concorre a formare le sei sezioni in cui è organizzato il Consiglio di Stato e, ogni

anno, il Presidente del Consiglio di Stato, in base alla nuova normativa in materia, decreta la funzione di

ciascuna sezione (consultiva o giurisdizionale) e il riparto degli affari per ciascuna sezione (cioè le materie di

competenza). Le sezioni consultive sono composte da due Presidenti e almeno nove consiglieri, mentre le

sezioni giurisdizionali sono composte da due Presidenti e almeno dodici consiglieri.

Gli organi interni del Consiglio di Stato sono: il Consiglio di Presidenza; il Presidente; il Presidente aggiunto;

il Segretario generale; l'Adunanza generale (in sede consultiva); l'Adunanza plenaria (in sede

giurisdizionale).

Le attribuzioni del Consiglio di Stato si distinguono in: Consultive e Giurisdizionali.

Per le attribuzioni consultive, il Consiglio di Stato fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e

la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri, del Governo come organo collegiale o delle

Regioni. I pareri possono essere facoltativi o obbligatori. I pareri facoltativi possono essere richiesti dalla

pubblica amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno. I pareri del Consiglio di Stato sono vincolanti

esclusivamente nella decisione su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. In altri casi la pubblica

amministrazione deve richiedere un parere al Consiglio di Stato. Si parla allora di pareri obbligatori. I pareri

obbligatori si distinguono, inoltre, in vincolanti o non vincolanti, a seconda che l'Amministrazione

richiedente, in sede di emanazione dell'atto per il quale è stato emesso il parere, sia tenuta o meno a

seguirli.

Per le attribuzioni giurisdizionali, il Consiglio di Stato ha solo funzione di tutela nei confronti degli atti della

pubblica amministrazione. In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia

amministrativa, ossia il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR. Il Consiglio di Stato, inoltre, svolge

funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza, ossia in quel giudizio teso a ottenere

che una pubblica amministrazione esegua una sentenza emessa dal Giudice ordinario o dal Consiglio di

Stato stesso.

3. LA CORTE DEI CONTI

La corte dei conti ha funzioni giurisdizionali e di controllo.

La Corte dei conti, per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali si articola in: sezioni giurisdizionali

regionali, che giudicano in primo grado; hanno sede in ciascun capoluogo di regione; sezioni giurisdizionali

centrali di appello, che giudicano in secondo grado; sezioni riunite, che risolvono i conflitti di competenza

tra le varie sezioni regionali e/o centrali.

Per le funzioni di controllo la Corte dei conti si suddivide in: Sezione Controllo Stato, svolge i suoi compiti

seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite secondo la verifica di legittimità e la verifica di efficienza-

efficacia-economicità, la Sezione si articola in quattro collegi, uno per il controllo sugli atti, uno per il

controllo sulla gestione delle entrate, e due per il controllo sulla gestione delle spese; Sezione di Controllo

Enti sovvenzionati dallo Stato, controllando la gestione complessiva degli Enti pubblici e privati che

ricevono contributi dallo Stato, rilevandone gli squilibri gestionali specie in materia di appalti, di aiuti statali

e di concorrenza; Sezione di Controllo Autonomie estende il suo controllo sui progetti di opere pubbliche

finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dall'Unione europea, sui parcheggi

finanziati e sulla gestione diretta o indiretta da parte degli enti locali di alcuni servizi pubblici; Sezione

controllo Affari comunitari e internazionali, che svolge un controllo successivo di tipo diffuso e un controllo

di tipo specifico (controllo-referto), al fine di riferire al Parlamento italiano ed ai Consigli Regionali sui

programmi nazionali che utilizzano fondi Ue.

4. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)

Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale, nell'ambito delle quali ha diritto

all'iniziativa legislativa.

Esso conta di 65 membri così suddivisi: il presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica,

al di fuori degli altri componenti; 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e

giuridica di cui 8 nominati direttamente dal presidente della Repubblica e 2 nominati dal Presidente della

Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri; 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, di cui

22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici e

privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese; 6

rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

A supporto dell'attività dell'organo è istituito un Segretariato generale, composto da uffici che fanno capo

al segretario generale, nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL.

La Costituzione gli conferisce il potere di iniziativa legislativa, unitamente alla facoltà di contribuire alla

elaborazione della legislazione economica e sociale nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti dalla

legge.

5. L'AVVOCATURA DI STATO

E' deputato alla tutela e alla rappresentanza dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane nelle

controversie legali avverso le controparti.

L'Avvocatura dello Stato svolge due tipologie di funzioni: contenziosa e consultiva.

Difende le amministrazioni statali e gli enti, ma solo qualora ad essi sia estesa tale possibilità. Analoga

situazione la troviamo per le Regioni. Quando si propone un'azione giudiziale contro un'Amministrazione

dello Stato, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, colui che la propone deve farlo dinanzi al tribunale

competente.

L'Avvocatura dello Stato consta di una sede centrale in Roma, l'Avvocatura generale dello Stato, e di

venticinque sedi distrettuali, che sono situate in tutte le città in cui sono presenti sedi di Corte d'appello. È

composta da personale togato, che sono gli avvocati e i procuratori dello Stato, suddivisi in differenti classi

stipendiali, nonché da personale amministrativo. A capo dell'Avvocatura vi è l'avvocato generale dello

Stato.

6. IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Riguarda le forze armate presiedute dal presidente della repubblica ed è composto dal: presidente del

consiglio dei ministri, con funzioni di vicepresidente; ministro degli affari esteri; ministro della difesa;

ministro dell'interno; ministro dell'economia e delle finanze; ministro dello sviluppo economico; capo di

stato maggiore della difesa. Il segretario del CSD. nominato dal consiglio stesso, è un organo autonomo.

Il CSD esamina i problemi generali relativi alla difesa nazionale sulla base delle direttive determinate dal

governo e dal parlamento. Le sue funzioni sono in gran parte delineate in negativo, cioè perchè la maggior

parte dei compiti decisionali rientra in realtà nella competenza di altri organi.

7. LE AUTORITA' INDIPENDENTI

Le Autorità indipendenti sono tutti quegli organismi caratterizzati da uno specifico grado di indipendenza

dal potere politico, dall'esercizio di funzioni neutrali in diversi settori dell'ordinamento (principalmente

economici) e da un elevato livello di competenze tecniche.

PARTE 4 - IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI

CAPITOLO 1 - LE REGIONI

1. LE VICENDE DEL REGIONALISMO ITALIANO

Per stato regionale si intende uno stato in cui a determinate comunità territoriali vengono riconosciute

autonomie. A differenza dello stato federale dove uno stato con un governo centrale si contrappone a

governi locali dotati di poteri sovrani autonomi ed

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A.A. 2021-2022
82 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.