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7. IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE MOSSE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Corte Costituzionale è investita del potere di giudicare il presidente della repubblica per i reati di alto
tradimento e di attentato alla costituzione, nei casi in cui questi sia posto in stato di accusa dal parlamento
in seduta comune.
La sentenze emesse dalla corte costituzionale sono inappellabili, ma possono essere oggetti di revisione.
8. IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM
Tale ammissibilità è stata introdotta dalla L. Cost. 1/63. Si tratta di un'attribuzione distinta dalle altre in
quanto si esercita ex officio in virtù della natura dell'organo.
Ricevuta l'ordinanza relativa alla richiesta di referendum dall'ufficio centrale della corte di cassazione, la
corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale.
E' previsto un contraddittorio, essendo accordata ai promotori del referendum la possibilità di presentare
memorie scritte.
CAPITOLO 7 - GLI ORGANI AUSILIARI
1. GLI ORGANI AUSILIARI
Sono organi che non partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo stato e indicate nella
Costituzione, ma sono d'ausilio alla realizzazione di quei fini. Gli Organi di rilievo costituzionale
contribuiscono a determinare l'ordinamento democratico e sono anche detti organi ausiliari. Ma, a
differenza degli organi costituzionali, non sono indefettibili, potendo anche essere soppressi con legge di
revisione della Costituzione.
Pur essendo previsti ed elencati dalla Costituzione, quest'ultima opera un rinvio alla legge ordinaria per ciò
che riguarda l'organizzazione, le strutture, e le rispettive funzioni degli organi.
2. IL CONSIGLIO DI STATO
E' un organo giurisdizionale, è anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla
pubblica amministrazione italiana.
Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico-
amministrativa del Governo, delle Camere e delle Regioni mentre come organo di giurisdizione
amministrativa è preposto alla tutela degli interessi legittimi ed in particolari materie indicate dalla legge
anche dei diritti soggettivi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione italiana.
Il Consiglio di Stato è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente aggiunto del Consiglio
di Stato, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Il personale del Consiglio concorre a formare le sei sezioni in cui è organizzato il Consiglio di Stato e, ogni
anno, il Presidente del Consiglio di Stato, in base alla nuova normativa in materia, decreta la funzione di
ciascuna sezione (consultiva o giurisdizionale) e il riparto degli affari per ciascuna sezione (cioè le materie di
competenza). Le sezioni consultive sono composte da due Presidenti e almeno nove consiglieri, mentre le
sezioni giurisdizionali sono composte da due Presidenti e almeno dodici consiglieri.
Gli organi interni del Consiglio di Stato sono: il Consiglio di Presidenza; il Presidente; il Presidente aggiunto;
il Segretario generale; l'Adunanza generale (in sede consultiva); l'Adunanza plenaria (in sede
giurisdizionale).
Le attribuzioni del Consiglio di Stato si distinguono in: Consultive e Giurisdizionali.
Per le attribuzioni consultive, il Consiglio di Stato fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e
la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri, del Governo come organo collegiale o delle
Regioni. I pareri possono essere facoltativi o obbligatori. I pareri facoltativi possono essere richiesti dalla
pubblica amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno. I pareri del Consiglio di Stato sono vincolanti
esclusivamente nella decisione su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. In altri casi la pubblica
amministrazione deve richiedere un parere al Consiglio di Stato. Si parla allora di pareri obbligatori. I pareri
obbligatori si distinguono, inoltre, in vincolanti o non vincolanti, a seconda che l'Amministrazione
richiedente, in sede di emanazione dell'atto per il quale è stato emesso il parere, sia tenuta o meno a
seguirli.
Per le attribuzioni giurisdizionali, il Consiglio di Stato ha solo funzione di tutela nei confronti degli atti della
pubblica amministrazione. In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia
amministrativa, ossia il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR. Il Consiglio di Stato, inoltre, svolge
funzioni di giudice in unico grado in sede di giudizio di ottemperanza, ossia in quel giudizio teso a ottenere
che una pubblica amministrazione esegua una sentenza emessa dal Giudice ordinario o dal Consiglio di
Stato stesso.
3. LA CORTE DEI CONTI
La corte dei conti ha funzioni giurisdizionali e di controllo.
La Corte dei conti, per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali si articola in: sezioni giurisdizionali
regionali, che giudicano in primo grado; hanno sede in ciascun capoluogo di regione; sezioni giurisdizionali
centrali di appello, che giudicano in secondo grado; sezioni riunite, che risolvono i conflitti di competenza
tra le varie sezioni regionali e/o centrali.
Per le funzioni di controllo la Corte dei conti si suddivide in: Sezione Controllo Stato, svolge i suoi compiti
seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite secondo la verifica di legittimità e la verifica di efficienza-
efficacia-economicità, la Sezione si articola in quattro collegi, uno per il controllo sugli atti, uno per il
controllo sulla gestione delle entrate, e due per il controllo sulla gestione delle spese; Sezione di Controllo
Enti sovvenzionati dallo Stato, controllando la gestione complessiva degli Enti pubblici e privati che
ricevono contributi dallo Stato, rilevandone gli squilibri gestionali specie in materia di appalti, di aiuti statali
e di concorrenza; Sezione di Controllo Autonomie estende il suo controllo sui progetti di opere pubbliche
finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dall'Unione europea, sui parcheggi
finanziati e sulla gestione diretta o indiretta da parte degli enti locali di alcuni servizi pubblici; Sezione
controllo Affari comunitari e internazionali, che svolge un controllo successivo di tipo diffuso e un controllo
di tipo specifico (controllo-referto), al fine di riferire al Parlamento italiano ed ai Consigli Regionali sui
programmi nazionali che utilizzano fondi Ue.
4. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)
Le materie di sua competenza sono la legislazione economica e sociale, nell'ambito delle quali ha diritto
all'iniziativa legislativa.
Esso conta di 65 membri così suddivisi: il presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica,
al di fuori degli altri componenti; 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e
giuridica di cui 8 nominati direttamente dal presidente della Repubblica e 2 nominati dal Presidente della
Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, di cui
22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici e
privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese; 6
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
A supporto dell'attività dell'organo è istituito un Segretariato generale, composto da uffici che fanno capo
al segretario generale, nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL.
La Costituzione gli conferisce il potere di iniziativa legislativa, unitamente alla facoltà di contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
5. L'AVVOCATURA DI STATO
E' deputato alla tutela e alla rappresentanza dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane nelle
controversie legali avverso le controparti.
L'Avvocatura dello Stato svolge due tipologie di funzioni: contenziosa e consultiva.
Difende le amministrazioni statali e gli enti, ma solo qualora ad essi sia estesa tale possibilità. Analoga
situazione la troviamo per le Regioni. Quando si propone un'azione giudiziale contro un'Amministrazione
dello Stato, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, colui che la propone deve farlo dinanzi al tribunale
competente.
L'Avvocatura dello Stato consta di una sede centrale in Roma, l'Avvocatura generale dello Stato, e di
venticinque sedi distrettuali, che sono situate in tutte le città in cui sono presenti sedi di Corte d'appello. È
composta da personale togato, che sono gli avvocati e i procuratori dello Stato, suddivisi in differenti classi
stipendiali, nonché da personale amministrativo. A capo dell'Avvocatura vi è l'avvocato generale dello
Stato.
6. IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
Riguarda le forze armate presiedute dal presidente della repubblica ed è composto dal: presidente del
consiglio dei ministri, con funzioni di vicepresidente; ministro degli affari esteri; ministro della difesa;
ministro dell'interno; ministro dell'economia e delle finanze; ministro dello sviluppo economico; capo di
stato maggiore della difesa. Il segretario del CSD. nominato dal consiglio stesso, è un organo autonomo.
Il CSD esamina i problemi generali relativi alla difesa nazionale sulla base delle direttive determinate dal
governo e dal parlamento. Le sue funzioni sono in gran parte delineate in negativo, cioè perchè la maggior
parte dei compiti decisionali rientra in realtà nella competenza di altri organi.
7. LE AUTORITA' INDIPENDENTI
Le Autorità indipendenti sono tutti quegli organismi caratterizzati da uno specifico grado di indipendenza
dal potere politico, dall'esercizio di funzioni neutrali in diversi settori dell'ordinamento (principalmente
economici) e da un elevato livello di competenze tecniche.
PARTE 4 - IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI
CAPITOLO 1 - LE REGIONI
1. LE VICENDE DEL REGIONALISMO ITALIANO
Per stato regionale si intende uno stato in cui a determinate comunità territoriali vengono riconosciute
autonomie. A differenza dello stato federale dove uno stato con un governo centrale si contrappone a
governi locali dotati di poteri sovrani autonomi ed