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SETTORE, ASPETTO DELLA VITA UMANA CHE LA LEGGE DISCIPLINA.
4) Alcuni estendono la specialità alla c.d. specialità reciproca o bilaterale: quindi la relazione sussisterebbe anche
quando ciascuna norma sia rispetto all’altra ad un tempo speciale e generale; e cioè quando due norme
presentino, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai
corrispondenti dell’altra. Es. aggiotaggio comune ex 501 c.p. e aggiotaggio societario ex 2628 c.c.: entrambe
hanno in comune gli atti di aggiotaggio, ma mentre la prima richiede il fine di turbare il mercato interno, per la
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seconda basta il dolo generico; inoltre, mentre la prima può essere commessa da chiunque, legittimati a
realizzare la seconda sono solo soggetti che rivestono det qualifiche.
→
Critica: anche qui obiezioni logiche il rapporto genere-specie ha senso, sul piano logico formale, inq quanto
un gruppo di casi rappresenta un sottoinsieme rispetto all’insieme costituito da un altro gruppo più generico di
casi, mentre non ha senso ipotizzare una relazione logica di senso inverso. Tant’è che poi come criterio risolutivo
viene invocato quello del ‘trattamento sanzionatorio più severo’, e cioè un criterio di valore, che nulla ha a che
vedere con la specialità. Nonostante tali critiche, le SSUU Di Lorenzo ne hanno ammesso l’utilizzabilità.
Sussidiarietà – stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene medesimo bene
Intercorre fra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un , in modo tale che l’offesa
maggiore assorbe la minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla non applicazione
dell’altra (lex primaria derogat legi subsidiaria).
Clausole di sussidiarietà espressa (determinare, relativamente determinate, indeterminate): quando è lo stesso
legisl a indicare un rapporto di sussidiarietà. Es. ‘salvo che il fatto costituisca più grave reato’. Tali clausole sono
definite anche clausole di riserva. Possono essere determinate, quando fanno riferimento a singole norme (es. art.
316 ter c.p.); relativamente indeterminate, quando fanno riferimento a norme aventi una determinata particolarità
(es. salvo che il fatto costituisca più grave reato); assolutamente indeterminate, quando per l’operatività della
fattispecie è sufficiente che il fatto sia previsto come reato da una determinata norma. FUNZIONE DELLA CLAUSOLA:
escludere il concorso di reati, eventualmente anche in deroga agli ordinari criteri in tema di concorso apparente di
norme e normalmente attribuisce alla norma nella quale è inserita carattere sussidiario e residuale.
➔ discusso
E' se l'operatività della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" richieda che le
stesso bene giuridico
norme che vengono in considerazione tutelino lo ; in senso affermativo sembra orientata la
più recente giurisprudenza. Es. rapporto fra favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta di
persone/riduzione in schiavitù; ricettazione e interferenze illecite nella vita privata. V, in parte speciale, ABUSO
D’UFFICIO.
I sostenitori della sussidiarietà ritengono che le disposizioni che contengono clausole di riserva siano espressione di
un principio di carattere generale, secondo cui anche in hp ulteriori rispetto a quelle regolate, la n che punisce
l’offesa meno grave deve ritenersi sussidiaria rispetto a quella che punisce l’offesa più grave DELLO STESSO B
GIURIDICO. Esisterebbero quindi casi di sussidiarietà tacita: es. rapporto fra la contravvenzione degli atti contrari
alla pubblica decenza e il delitto di atti osceni;
La giuri in taluni casi ne fa applicazione: es. interruzione di pubblico servizio e inadempimento di contratti per
pubbliche forniture (artt. 340 e 355 c.p.).
Norma prevalente: lex primaria. Quando però vi sia una clausola di sussidiarietà relativamente indeterminata, al
fine di individuare quale sia il reato più grave, la giuri fa ricorso al criterio della pena in concreto irrogabile, tenuto
anche conto delle circostanze ritenute e dell'eventuale bilanciamento tra esse.
Problema: il criterio in esame non sempre è facilmente distinguibile da quello dell’assorbimento (infra).
Assorbimento/consunzione (id quod plerumque accidit); ne bis in idem sostanziale
Criterio di valore, invocabile quando la realizzazione di un reato comporta, secondo l’id quod plerumque accidit, la
commissione di un secondo reato, il quale perciò finisce, ad una valutazione normativo-sociale, con l’apparire
assorbito dal primo (la non punibilità della condotta necessariamente o frequentemente ‘compresente’ si giustifica,
cioè, in quanto la punizione della condotta anteriore esaurisce l’esigenza di repressione, costituendo risposta
adeguata al disvalore del fatto complessivamente considerato).
Così quando la realizzazione di un fatto è passaggio obbligato per compiere altro fatto.
FONDAMENTO: PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM, CHE VIETA DI PUNIRE DUE VOLTE IL MED FATTO. Il principio non ha
riconoscimento costituzionale espresso; trova invece riconoscimento nella disc processuale all’art. 649 c.p.p., che fa
espresso divieto di promuovere più di un giudizio penale nei cfr. di uno stesso soggetto per un medesimo fatto.
Sostanziale: art. 4 prot. add. 7 CEDU e 50 CDFUE. Inoltre, agganci normativi: 68 e 84 c.p. (secondo una dottrina ‘reato
complesso in termini sostanziali’, o cmq art. 84 come espressione di un pr generale); clausole di riserva che,
sancendo la non punibilità di antefatti o post fatti, accolgono un criterio di consunzione (es. uso di atto falso ex art.
489 c.p., ricettazione, favoreggiamento reale/personale, assistenza agli associati, ecc.). 9
Secondo i fautori della tesi, in definitiva, il rapporto di implicazione o compresenza, suffragato dall’esperienza, non
può sfuggire al legislatore, che, nel prevedere la sanzione per il reato più grave, fissa una sanzione adeguata anche
a coprire il disvalore del reato meno grave che normalmente vi si accompagna. Cosicché punire due volte
equivarrebbe a violare il divieto di ne bis in idem sostanziale.
Quindi il criterio dell’assorbimento:
• non poggia su un rapporto logico fra norme, bensì su un rapporto di valore, in base al quale l’apprezzamento
negativo del fatto concreto appare già tutto compreso nella norma che prevede il reato più grave, con la conseg
che la contemporanea applicazione della norma che prevede il reato meno grave comporterebbe un ingiusto
moltiplicarsi di sanzioni;
• esso richiede la identità NON naturalistica (specialità), ma NORMATIVO-SOCIALE del fatto [disvalore penale
omogeneo, per come avvertito dalla coscienza sociale].
Es. favoreggiamento commesso mediante falsa testimonianza.
Norma prevalente: trattamento sanzionatorio più severo. Cioè? Secondo alcuni superiore minimo edittale; secondo
NB: la consunzione, quindi, può operare solo quando
altri, occorre comparare il rango e la qualità dei b tutelati.
il reato assorbente abbia una pena maggiore rispetto a quello assorbito. Pertanto l’assorbimento potrà
essere escluso in tutti gli altri casi (es. rapporto fra detenzione per la vendita/vendita di prodotti con segni
contraffatti: non può assorbire la ricettazione, benché questa spesso si ponga come antecedente
necessario).
Reato progressivo, progressione criminosa, antefatto e postfatto non punibili
REATO PROGRESSIVO. Unica risoluzione criminosa e unica condotta; reato che ne contiene un altro, la cui
commissione è necessaria o possibile per l’integrazione della fattispecie progressiva (c.d. necessariamente/
eventualmente progressivo). Quello necessariamente progressivo è secondo alcuni un reato complesso (es.
→
danneggiamento devastazione), perché l’azione è unica. E allora si dice che il fatto riceve una considerazione
unitaria da parte dell’ordinamento.
Altri richiamano un principio generale di progressione/consunzione. Richiama tuttavia questi principi chi osserva che
si tratterebbe di una figura distinta dal reato complesso perché qui la norma che contempla l’offesa più grave non
menziona espressamente il fatto minore (es. devastazione). Perciò si aggiunge che ulteriore tratto caratterizzante
del reato progressivo è l’omogeneità del bene giuridico di cui viene aggravata la lesione. Problema: criterio valoriale.
Quello eventualmente progressivo è più problematico.
PROGRESSIONE CRIMINOSA: susseguirsi, in un medesimo contesto, di aggressioni di crescente gravità nei cfr. di un
medesimo bene, sorrette da deliberazioni diverse e successive (talvolta però si parla di passaggio da un minor
numero di reati a un maggior numero; in altri casi, di passaggio da un reato meno grave a uno più grave).
PIU’ CONDOTTE (IN UN UNICO CONTESTO), MA PIU’ DELIBERAZIONI CRIMINOSE SUCCESIVE. Quindi parto con l’idea
di ferire; durante l’azione mi determino ad uccidere.
Differenza dall’antefatto: nell’antefatto c’è mezzo/fine secondo id quod plerumque accidit (danneggiamento camicia
rispetto all’omicidio); nella progressione invece il fatto meno grave non è necessario (mancanza di nesso eziologico
mezzo/fine). Differenza dal postfatto: il post fatto è normale prosecuzione dell’attività illecita principale; nella
progressione invece il fatto meno grave non è l’esito necessario del fatto meno grave. Criterio: alcuni richiamano
sussidiarietà, altri consunzione.
Antefatto non punibile: casi in cui il reato meno grave costituisce, secondo l’id quod plerumque accidit, il mezzo
ordinario di realizzazione di un reato più grave. Es. detenzione di chiavi false e grimaldelli per commettere un furto.
Passaggio dal mezzo al fine delittuoso. La G parla di a.n.p. ad esempio quando la commissione di un reato è
strettamente funzionale alla commissione di un altro (talora più grave) e l'azione sia stata posta in essere AB INITIO
all'esclusivo fine di realizzare tale ulteriore reato.
Postfatto non punibile: condotta criminosa susseguente ad altra, il cui disvalore è da ritenere già incluso in una
condotta precedente che integra un reato più grave. Es. spendita di monete falsificate realizzata dal contraffattore.
Mezzo ordinario di attuazione del fine del reato principale. Il postfatto sarebbe astrattamente punibile, ma non lo
è in quanto accede ad un comportamento già in sé punibile in base ad altra (o talora alla stessa) fattispecie
incriminatrice. 10
In questi casi, più azioni naturalistiche appaiono, in base ad un giudizio normativo-sociale, riducibili ad un’azione
giuridic