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ART. 609QUATER: ATTI SESSUALI CON MINORE

1. Bene giuridico tutelato: libertà sessuale del minore (infrasedicenne), sano sviluppo sessuale del minore

infraquattordicenne → rilevanza dell’età del soggetto passivo: i) < 14 anni (reato comune); ii) < 16

2. Reato comune (chiunque) →

anni, nel caso di ascendente, convivente, tutore, altro soggetto affidatario del minore irrilevanza della

condotta nel caso di minorenne di età superiore a 14 anni per agenti comuni

90

3. Condotta rilevante: atti sessuali con minorenne

4. elemento soggettivo: dolo generico;

5. rapporti con altri reati: →

i. tentativo di atti sessuali con minorenne ed adescamento ex art. 609undiecies sussiste il reato di ade-

scamento ogni volta non sia configurabile la fattispecie ex art. 609quater neppure sottoforma di tentativo

→ valutare prima l’intenzione dell’agente a soddisfare la propria concupiscenza e poi valutare l’idoneità

e l’univocità della condotta.

REATI CON I MINORENNI: DIFFERENZE TRA LE VARIE FATTISPECIE

-

Art. 609quater elemento soggettivo: solo minorenni di età inferiore ai 14 anni (o 16, in ipotesi parti-

colari);

- elemento oggetti: atti sessuali

quando l’agente, per le minacce e le violenze, aveva con-

88 Non è esclusa la rilevanza penale della condotta

sapevolezza del rifiuto implicito del rifiuto sessuale.

Nuova nozione dell’atto sessuale a seguito della riforma del 1996, che ha eliminato l’originaria distinzione

89 di congiunzione carnale, eliminando anche il riferimento all’intento del soggetto

tra atti di libidine ed atti

agente.

90 Per la descrizione della condotta vd supra. 127

-

Art. elemento soggettivo: minorenne (< 18 anni);

-

609bis+609ter elemento oggettivo: violenza per induzione o per costrizione

-

Art. 600bis, co. 2 elemento soggettivo: minorenne (< 18 anni);

- elemento oggettivo: atti sessuale + scambio di denaro o altra utilità

ART. 609OCTIES: VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO: reato necessariamente plurisoggettivo: parteci-

pazione di più soggetti, anche se non tutti devono necessariamente prendere parte alla violenza (sufficiente

anche la condotta di istigazione, non da mero spettatore ma che apporta un effettivo contributo causale alla

condotta); non è necessario neppure che tutti i membri del gruppo assistano fisicamente alla violenza (suffi-

ciente la loro presenza sul luogo della violenza) differenza con il concorso eventuale ex art. 110 nel reato

di violenza sessuale: simultanea presenza nel luogo al momento della violenza

Tutti i compartecipi presenti di fronte alla vittima Art. 609octies (violenza sessuale di gruppo)

91

Uno prepara ed almeno due presenti di fronte alla vit- Art. 110 + art. 609octies

tima 92

Uno prepara e solo uno di fronte alla vittima Artt. 110, 609bis

ART. 610: VIOLENZA PRIVATA

1. Bene giuridico tutelato: libertà morale (libertà del soggetto di determinarsi autonomamente ed indipen-

dentemente dalle costrizioni altrui) fattispecie residuale: presidio ultimo della capacità di autodetermi-

nazione del soggetto se non si configurano altre fattispecie

2. Reato comune (chiunque); →

3. Condotta rilevante: costrizione, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa

condotta realizzata mediante una costrizione fisica o psicologica o attraverso la prospettazione di un male

ingiusto, finalizzata a fare (realizzazione di un comportamento attivo), a omettere (comportamento pas-

sivo) o a tollerare (subire senza resistere un comportamento altrui o una situazione) la violenza o la

minaccia devono essere diretti a sopportare una condotta determinata (in assenza di tale determinatezza

si possono configurare altre fattispecie); non devono essere il fine naturalistico della condotta (la violenza

o la minaccia perpetrate autonomamente, fine a se stesse costituiscono altre fattispecie di reato, es. mi-

naccia o molestia)

4. elemento soggettivo: dolo generico

5. circostanze: aggravato (fino ad 1/3) se la violenza o la minaccia sono commesse con le armi, da persona

travisata o da più persone riunite, con scritto anonimo, o avvalendosi di un’associazione.

ART. 612: MINACCIA

1. Bene giuridico tutelato: libertà morale della persona, attraverso la tutela della tranquillità individuale

2. Reato comune (chiunque);

3. Condotta rilevante: minacciare ad altri un male ingiusto (= danno a beni giuridicamente rilevanti oggetti-

vamente illecito), che sia idoneo a turbare la libertà psichica del soggetto passivo

4. Consumazione: reato istantaneo (si consuma nel momento in cui viene percepita la minaccia)

5. elemento soggettivo: dolo generico;

91 Ammissibile solo la forma del concorso morale (Cass. 15211/2012): ammissibile il concorso ex art. 110 nei

casi in cui un soggetto, pur non partecipando fisicamente alla violenza e pur non essendo presente sul luogo,

abbia posto in essere condotte che normalmente danno luogo al concorso morale. Altrimenti, il concorso ma-

teriale da luogo alla fattispecie ex art. 609octies.

92 Vd nota supra. 128

procedibile d’ufficio solo per le minacce aggravate, altrimenti procedibile a querela della

6. procedibilità:

p.o. →

ART. 612BIS: ATTI PERSECUTORI introdotto dalla l. 38/2009 per far fronte al fenomeno dello stalking,

quale comportamento assillante ed invasivo della sfera altrui, realizzato attraverso condotte ripetitive ed in-

messaggi) quale “campanello d’al-

trusive nella vita della vittima (es. appostamenti, pedinamenti, telefonate,

larme”, condotte prodromiche alla realizzazione di altre fattispecie di reato.

7. Bene giuridico tutelato: libertà morale della persona, intesa come capacità di autodeterminarsi e di non

subire intrusioni violente nella propria vita quotidiana

8. Reato comune (chiunque);

9. Condotta rilevante:

a. Minaccia o molestia (= condotta idonea ad alterare dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente,

in modo immediato o mediato, la condizione psichica della persona);

b. Reiterazione: non è sufficiente una sola condotta di minaccia o molestia, ma almeno due (reato abituale);

10. Evento: alternativamente:

a. Perdurante e grave stato di ansia e paura della vittima;

per la propria incolumità, per l’incolumità di un prossimo congiunto o

b. Fondato timore di persona legata

da relazione affettiva;

c. Modifica delle proprie abitudini di vita quotidiane

11. elemento soggettivo: dolo generico; volontà di porre in essere le condotte di minaccia o molestia reiterate

nella consapevolezza dell’idoneità delle stesse a produrre gli eventi dolo di evento continuativo: deve

sussistere per tutta la condotta, anche se non necessariamente ab origine e non per tutte le singole con-

dotte; non è richiesto la preordinazione della condotta (può essere anche casuale o realizzata qualora se

ne presenti l’occasione)

12. circostanze:

a. aggravato (fino ad 1/3) se il fatto è commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato, da persona

che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è commesso attraverso

strumenti informatici (cd. cyberstalking; es., invio di messaggi, sms, email, chat, pubblicazioni attra-

verso social network);

b. aggravato (fino alla metà) nel caso di reato commesso contro minore, donna in stato di gravidanza o

affetta da disabilità aggravato dalla l. “Codice rosso”; punibile a querela della p.o.,

13. Trattamento sanzionatorio: presentabile

entro 6 mesi e rimettibile solo in via processuale; la querela non è revocabile nel caso sia aggravato;

procedibilità d’ufficio nei casi ex co. 3 →

ART. 612TER: DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

dalla l. sul “Codice rosso”; ratio: far fronte al fenomeno del “revenge porn”

nuova fattispecie introdotta

(diffusione di materiale sessualmente esplicito raffigurante il partner senza il suo consenso a fini vendicativi),

prima sfornito di un’adeguata tutela giuridica (precedentemente inquadrato come un concorso tra diverse

fattispecie: diffamazione, atti persecutori, trattamento illecito di dati); fattispecie residuale (“salvo che il fatto

più grave reato”; es.: reati di pornografia minorile nel caso di immagini ritraenti un minore).

non costituisca →

1. Bene giuridico tutelato: libertà morale (vd supra, art. 612bis) collocazione ritenuta poco idonea; reato

plurioffensivo: oltre che la libertà morale della vittima, vengono violati anche altri interessi giuridica-

rilevanti (diritto alla riservatezza, l’onore e la reputazione, fino anche all’integrità fisica, quando

mente

la diffusione è idonea a ledere il diritto alla salute della vittima)

2. Reato comune (chiunque);

3. Condotta rilevante:

a. Invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessuale (= con-

tenuti sessualmente espliciti, rappresentanti atti sessuali tra soggetti consenzienti o qualunque rappre-

sentazione di organi sessuali per scopi sessuali realizzati, acquisiti o comunque detenuti in rapporti o

129

incontri anche sessuali), senza il consenso di chi vi è ritratto (“destinati a rimanere privati”) condotta

di diffusione realizzata da chi ha partecipato alla produzione del materiale sessualm. esplicito;

b. Invio, cessione, consegna, cessione, pubblica o diffusione del materiale sessualm. esplicito senza il con-

senso delle persone rappresentate, avendolo in precedenza ricevuto e con il fine specifico di causare loro

→ cd “diffusione di secondo livello”: sanzionato colui che riceve il materiale (indifferente

nocumento

da chi proviene) e lo diffonde a sua volta rendendo i video e le immagini “virali”

4. elemento soggettivo: dolo generico (co.1), dolo specifico (co.2)

5. circostanze:

a. aggravato (fino ad 1/3) nel caso di fatti commessi a danno del coniuge, anche se separato o divorziato,

o da persona legata (anche in precedenza) da relazione affettiva con la vittima o se i fatti sono commessi

con l’uso di strumenti informatici

b. aggravato (da 1/3 fino alla metà) se commesso in danno di persona in condizione di inferiorità psichica

o fisica o in danno di donna in stato di gravidanza

ART. 613BIS: TORTURA fattispecie introdotta dalla l. 110/2017, in ottemperanza ai doveri internazionali

derivati dalla sottoscrizione di numerose convenzioni (Conenzione ONU contro la tortura del 1984; Conven-

zione dei diritti dell’uomo, CEDU) obbligo per l’Italia di introdurre una specifica fattispecie di reato per la

cd “tortura di stato”: ipotesi di tortura perpetrate da pubblici ufficiali a danno di cittadini sottoposti alla loro

custodia per fini specifici (ottenere informazioni, punizione per un fat

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.