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UNIONE EUROPEA
CAPITOLO PRIMO
IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: GENESI ED EVOLUZIONE
Le tappe del processo di integrazione europea
Il percorso di integrazione europea è segnato da 4 tappe principali:
1) l’introduzione di forme di cooperazione intergovernativa in settori determinati;
2) lo sviluppo del metodo comunitario (a partire dal 1950 con la “Dichiarazione Schuman”) che
si concretizza nell’istituzione di tre Comunità europee in settori specifici:
possono essere così sintetizzate:
• la produzione di carbone e acciaio (CECA);
• l’energia atomica (CEEA o Euratom);
• il mercato comune in generale(CEE);
3) la progressiva valorizzazione del metodo comunitario, realizzata mediante l’unificazione
degli organi delle tre Comunità europee, l’allargamento a nuovi Stati membri, l’ampliamento
degli ambiti di intervento comunitario ed il rafforzamento dei poteri delle istituzioni
comunitarie. Tale fase è segnata da una serie di tappe intermedie:
• Atto Unico Europeo;
• Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht;
• Trattato di Amsterdam;
• Trattato di Nizza;
4) la riconduzione del processo di integrazione europea ad un ente unitario (l’Unione europea,
che sostituisce la Comunità europea), per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Il modello della cooperazione intergovernativa
Esso postula il mantenimento della sovranità in capo a ciascuno Stato partecipante ed è
connotato da tre elementi:
1) gli organi dell’organizzazione internazionale sono composti da membri che agiscono come
rappresentanti degli Stati di appartenenza, in conformità alle direttive impartite dagli organi
politici nazionali;
2) le decisioni sono assunte secondo il principio dell’unanimità dei consensi;
3) gli atti adottati dagli organi dell’organizzazione assumono la forma di raccomandazioni,
prive di efficacia vincolante nei confronti degli Stati membri e della capacità di produrre effetti
diretti nell’ordinamento interno.
La cooperazione intergovernativa ha trovato anche applicazione a livello:
- MILITARE: che nasce dall’esigenza di garantire la difesa collettiva in caso di attacco
armato da parte del blocco orientale facente capo all’Unione sovietica, e che trova
attuazione in due organizzazioni che nascono come alleanze militari: la UEO (Unione
dell’Europa Occidentale) e la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)
- ECONOMICO: che nasce dall’esigenza di gestire in modo coordinato gli aiuti finanziari
accordati all’Europa dagli Stati Uniti con il piano Marshall (finalizzato alla ricostruzione
degli Stati europei indeboliti dalla seconda guerra mondiale), che trova attuazione
nell’OECE (Organizzazione Europea per la cooperazione economica) che nel ’61 si
trasforma nell’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e
che si caratterizza per il potere di adottare atti vincolanti per gli Stati aderenti che
assumono la forma di decisioni.
Inoltre, fuori dal settore militare ed economico nel 1949 venne istituito il Consiglio d’Europa,
quale organizzazione con finalità di ordine generale fondata da dieci Stati dell’Europa
occidentale, tra cui l’Italia, il cui compito principale consisteva nella promozione di convenzioni
tra gli Stati membri, aperte anche all’adesione di Stati terzi, volte a favorire l’attuazione di
ideali politici e principi comuni, contribuendo al progresso sociale.
Tra le convenzioni promosse dal Consiglio d’Europa assume particolare rilevanza la CEDU
(Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), che
comprende:
- un catalogo di diritti fondamentali della persona, che gli Stati aderenti si impegnano ad
assicurare; lOMoARcPSD|2740401
- un meccanismo di controllo a livello internazionale, affidato alla Corte Europea dei diritti
dell’uomo, che può essere adita anche da persone fisiche.
L’introduzione del modello comunitario: i Trattati istitutivi della CECA, CEE ed
EURATOM
Le origini del modello comunitario risalgono alla dichiarazione del Ministro degli Esteri francese
Robert Schuman, che intende promuovere la costruzione di un’Europa organizzata e vitale,
quale condizione indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche fondata sulla
creazione di una solidarietà di fatto tra gli Stati.
Lo strumento per realizzare l’unione a livello europeo viene individuato nella delega di
sovranità da parte dei singoli Stati limitatamente a settori specifici, secondo un processo
graduale.
La prima tappa del processo di unificazione europea viene identificata nella costituzione di basi
comuni per lo sviluppo economico: muove dalla unificazione della produzione di carbone e
acciaio da parte della Francia e della Germania, posta sotto una entità comune denominata
Alta Autorità, nel quadro di una organizzazione aperta all’adesione di altri paesi europei.
L’istituzione della CECA
L’iniziativa francese trova attuazione nell’istituzione della CECA (Comunità europea del
carbone e dell’acciaio) con la firma del Trattato il 18 Aprile 1951 tra sei Stati europei: Francia,
Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Italia, che indica un termine di durata di 50
anni.
Il trattato prevede l’istituzione di un mercato comune de carbone e dell’acciaio,
comprendendo:
- la costituzione di una zona di libero scambio tra gli Stati membri, implicando l’abolizione dei
dazi doganali interni e la soppressione di qualsiasi limitazione alle importazioni ed alle
esportazioni di prodotti tra gli Stati membri;
- il divieto di pratiche restrittive della concorrenza.
Il fallimento del progetto di istituzione della CED
Il contributo offerto dal modello di integrazione comunitaria nel settore carbosiderurgico spinge
gli Stati fondatori ad estendere il metodo comunitario ad un altro settore: la difesa. Viene così
firmato nel 1952 il Trattato istitutivo della CED (Comunità Europea di Difesa) che però non
viene ratificato dalla Francia e quindi non entra in vigore.
L’istituzione della CEE e della CEEA (o Euratom)
Alla CECA -che ha esaurito la propria durata cinquantennale nel luglio 2002- si sono affiancate
la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o
Euratom), istituite con i Trattati di Roma firmati il 25 marzo 1957 tra i sei Stati membri della
CECA.
Il processo di integrazione avviato con il Trattato CEE involge il mercato in generale: gli Stati
membri consentono, quindi, ad una cessione di sovranità dai contorni più ampi, riguardante
tutti i settori dell’economia (salvi i settori interessati dai Trattati CECA ed Euratom).
Il Trattato CEE non si limita all’istituzione di un’area di libero scambio, ma mira alla creazione
di un’unione sul piano economico, fondata su due elementi:
1) piena libertà di circolazione (di merci, persone, servizi e capitali);
2) perseguimento di politiche comuni.
L’instaurazione di un’unione economica postula, come passaggio intermedio, la creazione di
un’unione doganale: quest’ultima implica non solo l’abolizione dei dazi doganali per gli scambi
di prodotti tra i Paesi aderenti, includendo altresì l’adozione di una tariffa doganale comune nei
confronti dei paesi terzi.
Il trattato CEEA si propone, invece, di creare un ente dotato di poteri di controllo e di
indirizzo politico in un settore specifico, l’energia nucleare, così consentendo ai paesi fondatori
di affrontare i costi di investimento nell’energia nucleare, altrimenti insostenibili per i singoli
Stati. Inoltre assicura a tutti gli Stati membri la possibilità di trarre beneficio dallo sviluppo
dell’energia atomica garantendo la sicurezza di approvvigionamento e assicura che le materie
nucleari destinate a finalità civili non vengono utilizzate per scopi militari.
Dal punto di vista istituzionale, le due Comunità (CEE e Euratom) si compongono di 4 organi:
lOMoARcPSD|2740401
- la Commissione, con compiti esecutivi;
- il Consiglio, cui vengono attributi poteri normativi;
- l’Assemblea parlamentare;
- la Corte di Giustizia, organo di controllo giurisdizionale.
Sviluppo del metodo comunitario: le tappe intermedie
L’istituzione delle tre Comunità europee (CECA, CEE, Euratom) segna il passaggio al modello
comunitario che si differenzia dal modello della cooperazione intergovernativa per 4
caratteristiche:
1. gli organi comunitari sono composti quasi tutti da soggetti indipendenti che agiscono
nell’interesse generale della Comunità e non come rappresentanti degli stati membri di
provenienza;
2. le istituzioni deliberano generalmente a maggioranza;
3. l’organismo comunitario è legittimato ad adottare atti vincolanti nei confronti degli stati
membri che talvolta hanno applicazione diretta ed immediata;
4. predisposizione di un controllo giurisdizionale di legittimità.
Il metodo comunitario si sviluppa in particolare in 4 direzioni:
1. passaggio alla concezione di mercato unico o interno;
2. allargamento a nuovi stati membri;
3. riduzione del deficit democratico dovuto alla concentrazione del potere legislativo nelle mani
del Consiglio (organo privo di base elettiva diretta)
4. indipendenza finanziaria dell’organismo comunitario mediante l’introduzione di risorse
proprie.
Il percorso di integrazione comunitaria si sviluppa in una serie di tappe intermedie,
rappresentate dall’adozione di trattati diretti alla revisione dei trattati istitutivi delle tre
Comunità, in particolare:
• Atto Unico Europeo;
• Trattato sull’Unione Europea o Trattato di Maastricht;
• Trattato di Amsterdam;
• Trattato di Nizza;
L’Atto Unico Europeo
Sebbene gli Stati membri avessero conseguito l’unione doganale, sussistevano ancora barriere
ai fini della effettiva realizzazione del mercato integrato ed è proprio per eliminare tali ostacoli
che nel giugno del 1985 la Commissione della CEE pubblicò un documento, il famoso “Libro
bianco sul completamento del mercato interno”, contenente un programma di azioni per il
conseguimento dell’obiettivo di realizzazione del mercato interno e che, quindi, individuava gli
interventi necessari per garantire uno spazio senza frontiere (fisiche, tecniche e fiscali) nel
quale fossero effettivamente assicurate le 4 libertà di circolazione.
Il programma di azioni delineato dalla Commissione trova recepimento nell’Atto unico europeo,
diretto alla revisione del Trattato di Roma istitutivo della CEE: firmato nel Febbraio 1986, entra
in vigore il 1 Luglio 1987.
L’Atto unico europeo intro