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Concetti Chiave

  • Il Parlamento è l'organo costituzionale principale che rappresenta direttamente i cittadini e ha funzioni politiche, legislative, di controllo politico e giurisdizionali.
  • Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che hanno poteri e competenze simili, dando origine al bicameralismo perfetto.
  • Le Camere operano con autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, e il loro lavoro si svolge attraverso periodi definiti come legislature.
  • I parlamentari godono di immunità penale, insindacabilità, divieto di mandato imperativo e ricevono un'indennità per garantire la loro indipendenza.
  • Il Parlamento ha il potere di controllo sull'Esecutivo, richiedendo al Governo di ottenere la fiducia delle Camere e vigilando attraverso interrogazioni, interpellanze e mozioni.

In questo appunto di diritto si descrive in maniera molto concisa e molto approfondita che cosa sia il Parlamento prendendo in considerazione gli aspetti principali che lo riguardano come per esempio il fatto che sia l'organo costituzionale principale che è più in grado di ogni altro di rappresentare i cittadini in maniera diretta. Vengono descritte le sue funzioni, come funzionano le Camere, lo status di parlamentare, i rapporti tra il Parlamento e il Governo, ecc... Parlamento - Definizione, funzioni e caratteristiche articolo

Indice

  1. Parlamento - Struttura e funzioni
  2. Funzionamento delle Camere
  3. Status di parlamentare
  4. Rapporti tra Parlamento e Governo

Parlamento - Struttura e funzioni

Il Parlamento è l’organo costituzionale principale, perché ha la caratteristica della rappresentatività, nel senso che è l’unico organo che rappresenta direttamente i cittadini.


Ha funzioni:

  • Politiche: determina l’indirizzo politico del Paese
  • Legislative: emana le leggi
  • Di controllo politico: controlla il potere esecutivo, infatti il Governo per poter funzionare deve godere della fiducia delle Camere
  • Giurisdizionali: in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica

per ulteriori approfondimenti sul Parlamento italiano vedi anche qua

Il Parlamento è composto da 2 assemblee o Camere:
Camera dei Deputati
→ 630 deputati, di cui 12 eletti nelle circoscrizioni estere (tutti membri elettivi)
→ Elettorato attivo (capacità di eleggere): 18 anni
→ Elettorato passivo (capacità di essere eletti): 25 anni
→ Sede: Montecitorio
Senato della Repubblica
→ 315 senatori, di cui 6 eletti nelle circoscrizioni estere + 5 senatori a vita scelti dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, letterario.
→ Elettorato attivo: 25 anni
→ Elettorato passivo: 40 anni
→ Sede: Palazzo Madama

Le due Camere hanno sostanzialmente gli stessi poteri e le stesse competenze (ciascuna partecipa allo stesso modo alla funzione politica e legislativa)

Per questo si parla di bicameralismo perfetto

scopo: maggiore ponderazione nella formazione delle leggi e “controllo” reciproco tra le Camere (bisogna sempre tenere presente che il sistema nasce dopo il periodo fascista, quindi i costituenti volevano la garanzia di sicurezza e di funzionamento democratico del procedimento legislativo)

difetto: procedimento lungo e senza limite temporale: si allungano i tempi di lavoro del Parlamento.

Funzionamento delle Camere

Autonomia: le Camere hanno autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, cioè possono adottare un proprio regolamento, ciascuna delibera il proprio bilancio senza controllo esterno (garanzia per l’indipendenza del Parlamento) e provvede all’organizzazione dei propri uffici amministrativi.
Periodo di lavoro → legislatura: il periodo di durata del mandato parlamentare è di 5 anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica o proroga in caso di guerra.
N.B. : proroga e prorogatio sono concetti diversi:
→ Proroga = ammessa solo in caso di guerra
→ Prorogatio = istituto attraverso cui le Camere continuano ad esercitare le proprie funzioni nonostante il mandato sia scaduto (cioè conclusa la legislatura), in attesa della nomina delle nuove Camere, per assicurare la continuità di funzionamento ed evitare vuoti di potere.
Ad ogni modo, se le Camere sono in proroga o in prorogatio non possono eleggere il Presidente della Repubblica, ma possono convertire i decreti legge e decreti legislativi. Anche se sciolti, devono riunirsi.
Convocazione: le camere neo elette devono riunirsi entro 20gg dalle elezioni, nella data fissata dal Presidente della Repubblica. Altre convocazioni avvengono:
→ per aggiornamento;
→ di diritto: il giorno non festivo di ottobre e febbraio
→ convocazione straordinaria: ogni camera si riunisce in convocazione straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o per 1/3 dei suoi componenti.
Le sedute: sono pubbliche ma le camere possono anche decidere di riunirsi in seduta segreta. Si deve discutere e deliberare solo per le materie all’ordine del giorno e le votazioni sono valide solo se è presente il numero legale (maggioranza dei componenti). Si può votare:
→ per scrutinio segreto
→ per voto elettronico
→ per alzata di mano
→ appello nominale.
Le Camere si riuniscono in seduta comune solo nei casi strettamente previsti dalla Costituzione:
→ elezione, giuramento del Presidente della Repubblica;
→ messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
→ per eleggere 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
→ per eleggere 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale;
→ per compilare l’elenco dei cittadini sorteggiati come giudici nei giudizi di accusa della Corte Costituzionale contro il Presidente della Repubblica.

Status di parlamentare

I parlamentari godono di:

  • immunità penale: nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato o privato della libertà personale, sottoposto ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, senza autorizzazione della Camera a cui appartiene (salvi i casi di flagranza di reato, perché colto mentre commette un delitto). L’immunità penale mira a garantire l’indipendenza dei parlamentari e la continuità della loro funzione.
  • Insindacabilità: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni;
  • Divieto di mandato imperativo: ogni parlamentare deve svolgere le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè non è tenuto ad obbedire a disposizioni vincolanti per il modo in cui deve svolgere il suo mandato. (cioè non sono tenuti a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale) Questo garantisce la libertà di coscienza e di garanzia del parlamentare.
  • Indennità: ricevono un’indennità stabilita dalla legge che consente anche a chi non ha reddito di svolgere con serenità il proprio mandato, senza condizionamenti di problemi economici, ecc...

per ulteriori approfondimenti sul Parlamento vedi anche qua

Parlamento - Definizione, funzioni e caratteristiche articolo

Rapporti tra Parlamento e Governo

Il Parlamento ha potere di controllo sull’Esecutivo, cioè controlla l’operato del Governo.
Il Governo, entro 10gg dalla sua formazione deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Il Governo espone ad entrambe le Camere il programma che intende svolgere.
Successivamente si apre la discussione sulle dichiarazioni del Governo e le Camere devono votare una mozione di fiducia per appello nominale. Se la mozione è approvata, il Governo può iniziare a lavorare; se, al contrario, si approva una mozione di sfiducia (che deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera) il Governo ha l’obbligo costituzionale di dimettersi.
Il Parlamento esercita il controllo sull’operato del Governo attraverso:

  • Interrogazioni: domande rivolte x iscritto al Governo o a un singolo ministro per ottenere notizie relative a un fatto;
  • Interpellanze: domande rivolte per iscritto da un parlamentare per conoscere in modo più approfondito qual è stato il comportamento del Governo o quale sarà il suo orientamento in relazione ad un fatto;
  • Mozioni (di fiducia/di sfiducia): proposte rivolte da un presidente di gruppo o da dieci deputati all’assemblea affinché questa adotti una risoluzione su un determinato argomento;
  • Risoluzioni: servono a concludere un dibattito e sono politicamente vincolanti per il governo;
  • Inchieste: per acquisire elementi di valutazione in relazione a determinati fatti e accertare eventuali responsabilità;
  • Indagini conoscitive: per raccogliere gli elementi e le conoscenze che agevolano l’esercizio dell’attività parlamentare.

per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche del Parlamento vedi anche qua

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo principale del Parlamento secondo il testo?
  2. Il Parlamento è descritto come l'organo costituzionale principale, in quanto rappresenta direttamente i cittadini e svolge funzioni politiche, legislative, di controllo politico e giurisdizionali.

  3. Come sono strutturate le due Camere del Parlamento?
  4. Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati con 630 membri e dal Senato della Repubblica con 315 senatori, più senatori a vita. Entrambe le Camere hanno poteri e competenze simili, caratterizzando il sistema di bicameralismo perfetto.

  5. Quali sono le principali caratteristiche del funzionamento delle Camere?
  6. Le Camere godono di autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, e il loro mandato dura 5 anni. Possono essere convocate in sessioni ordinarie o straordinarie e si riuniscono in seduta comune solo in casi specifici previsti dalla Costituzione.

  7. Quali privilegi e obblighi caratterizzano lo status di parlamentare?
  8. I parlamentari godono di immunità penale, insindacabilità, divieto di mandato imperativo e ricevono un'indennità. Questi privilegi garantiscono l'indipendenza e la libertà di coscienza dei parlamentari.

  9. In che modo il Parlamento esercita il controllo sul Governo?
  10. Il Parlamento controlla il Governo attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni di fiducia o sfiducia, risoluzioni, inchieste e indagini conoscitive. Il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere per operare.

Domande e risposte

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