Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, opera sotto un sistema bicamerale perfetto, dove entrambe le camere hanno uguali poteri e funzioni legislative.
- Il processo legislativo prevede diverse fasi, tra cui l'iniziativa, la discussione, l'approvazione, la promulgazione e la pubblicazione delle leggi, con possibilità di diverse procedure come quella ordinaria, abbreviata e in sede deliberante.
- Il Parlamento può riunirsi in seduta comune per svolgere compiti specifici stabiliti dalla Costituzione, come l'elezione del Presidente della Repubblica e di alcuni membri della Corte Costituzionale.
- L'organizzazione interna del Parlamento include organi come il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Parlamentari, e le Commissioni, che possono essere permanenti, bicamerali o speciali.
- I membri del Parlamento godono di specifici diritti e garanzie come l'insindacabilità e l'inviolabilità, oltre a un'indennità economica per sostenere le loro funzioni legislative e rappresentative.
In questo appunto si vuole descrivere il Parlamento italiano, le sue funzioni, quali sono le sue cariche più importanti al suo interno, le varie tipologie di potere.
Indice
- Gli Organi dello Stato Italiano
- Parlamento - Il Bicameralismo
- Parlamento in seduta comune
- Funzione legislativa delle Camere
- Commissione in sede referente (procedura ordinaria)
- Procedimento abbreviato
- Commissione in sede legislativa o deliberante
- Commissione in sede redigente
- Promulgazione e Pubblicazione di una legge
- La funzione legislativa costituzionale
- Procedimento costituzionale
- Elezione per la Camera dei Deputati
- Elezioni per il Senato
- Organizzazione e funzionamento del Parlamento
- Organizzazione delle Camere
- Presidente
- Ufficio di Presidenza (detto Consiglio di Presidenza al Senato)
- Gruppi Parlamentari
- Commissioni Parlamentari
- Commissioni Bicamerali
- Commissioni Speciali
- Giunte
- Funzionamento delle Camere
- Modalità della votazione
- Status dei membri del Parlamento: Requisiti per l'elezione
Gli Organi dello Stato Italiano
Lo Stato è una persona giuridica di diritto pubblico ed esercita la sua attività mediante organi che ne esprimono ed attuano la volontà. La distinzione più importante è tra organi costituzionali e organi a rilevanza o a rilievo costituzionale. Gli organi costituzionali, sono quegli organi che, essendo posti al vertice dell'organizzazione statale, si trovano in una posizione di indipendenza e di parità giuridica fra loro e non possono essere soppressi né modificati se non provocando radicali mutamenti nell'organizzazione dello Stato, e sono:- il Presidente della Repubblica
- il Parlamento (composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica)
- il Governo, formato dal Presidente del Consiglio, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri
- la Magistratura
- la Corte Costituzionale
Gli organi a rilevanza costituzionale, sono quegli organi, sempre menzionati dalla Costituzione, che esercitano funzioni ausiliarie. Essi sono:
- il Consiglio Superiore della Magistratura
- il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia del Lavoro)
- il Consiglio di Stato
- la Corte dei Conti
Parlamento - Il Bicameralismo
Il potere legislativo è attribuito in Italia al Parlamento che, a norma dell’art. 55 della Costituzione, si compone della Camera dei Deputati (che ha sede a Montecitorio) e del Senato della Repubblica (che ha sede a Palazzo Madama). Il Parlamento è, nel nostro ordinamento, un organo costituzionale, complesso, collegiale e rappresentativo:- Costituzionale, perché indipendente da ogni altro potere dello Stato e insopprimibile, oltre che non modificabile, se non a patto di modificare la forma di Governo parlamentare;
- Complesso, perché formato da due organi interni principali (le due Camere);
- Collegiale, perché composto di individui che non agiscono individualmente, ma come collegio e prendono le decisioni a maggioranza;
- Rappresentativo, perché rappresenta e rispecchia la volontà del corpo elettorale.
La Costituzione ha dunque adottato il sistema bicamerale, che è ancora il sistema più diffuso negli stati di democrazia classica, alcuni soltanto dei quali hanno affidato il potere legislativo ad una sola Camera (L'unicameralismo è presente, ad es, in Svezia, in Israele, negli stati, in genere, con territorio e/o popolazione contenuti, nei paesi del terzo mondo ed in via di sviluppo).
Il Bicameralismo è, in realtà, proprio degli stati federali, nei quali, accanto ad una Camera che rappresenta l’intero popolo, è stata posta una seconda Camera che rappresenta i singoli stati membri (forme di biCameralismo imperfetto o limitato si hanno in tal senso negli Usa ed in Germania). In tali forme, le Camere non sono in posizione di parità funzionale e la volontà legislativa di una delle due Camere prevale su quella dell’altra (altri esempi di biCameralismo imperfetto si hanno in Gran Bretagna, in Russia ed in Giappone dove oltre ad una Camera "bassa", dotata di maggiori poteri perché eletta dal popolo esiste una Camera "alta" composta da membri non eletti ma nominati a vita.
Le nostre due Camere svolgono, invece, le identiche funzioni realizzando in tal modo una forma di biCameralismo perfetto.
Le ragioni storiche del biCameralismo sono da rintracciare nella maggiore ponderazione e riflessione che due Camere, anche se con uguali poteri, assicurano nello svolgimento della funzione legislativa, rispetto ad una sola.
Negativamente questo sistema ha comportato un meccanismo di formazione delle decisioni politiche molto lungo e complesso.
Anche se dotate di uguali poteri, le due Camere presentano alcune differenze formali, quali:
- numero dei Membri (Deputati 630, Senatori 315, tutti eletti dal Popolo);
- presenza di Membri non eletti (nel Senato vi è un numero limitato di senatori a vita, composto da ex Presidenti della Repubblica - che sono senatori a vita di diritto, salvo rinuncia e da cittadini nominati senatori a vita dal Capo dello Stato per altissimi meriti nel campo economico, politico, culturale etc);
- Età per votare (elettorato attivo), che alla Camera dei Deputati è di 18 anni e al Senato di 25 anni;
- Età per essere votati (elettorato passivo), che alla Camera dei Deputati è di 25 anni ed al Senato è di 40 anni (la legge non prevede un’età massima per essere votati);
- Il sistema elettorale: entrambe le Camere hanno un sistema proporzionale, ma l’assegnazione dei seggi per la Camera dei Deputati è su base nazionale, mentre per il Senato è su base regionale.
Parlamento in seduta comune
Dal Parlamento come organo complesso va distinto il Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere, che è un organo a se stante e, più specificatamente, un organo collegiale, che non esercita funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura, tassativamente indicate dalla Costituzione.I casi in cui il parlamenti si riunisce in seduta comune sono i seguenti:
- Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica.
- Messa in stato di accusa del presidente della repubblica, in caso di alto tradimento e di attentato alla costituzione (il successivo processo è, invece, di competenza della Corte Costituzionale).
- Elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, di 5 giudici costituzionali e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone fra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla corte costituzionale per i giudizi in materia penale contro il Presidente della Repubblica, di cui al punto precedente.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati e per quanto concerne il regolamento, viene applicato normalmente quello della Camera dei Deputati . E’ da ritenere, comunque, che il Parlamento in seduta comune potrebbe darsi un proprio, autonomo regolamento. Fra l’altro, il silenzio della Costituzione al riguardo non va certamente interpretato nel senso che il Parlamento in seduta comune non possa avere un proprio regolamento.
Funzione legislativa delle Camere
Il compito principale del Parlamento è la funzione legislativa, cioè la produzione di leggi, funzione esercitata collettivamente dalle due Camere. Secondo il principio della separazione dei poteri, che risale a Montesquieu spetta alle Camere di emanare le norme costitutive dell’ordinamento giuridico dello stato complessivamente inteso (funzione legislativa). Tale principio, in realtà, non è applicato rigorosamente nei riguardi di nessuno dei tre poteri dello Stato, dal momento che anche il Governo può porre in essere atti contenenti norme giuridiche (decreti legge e decreti legislativi).Le norme giuridiche poste in essere dalle Camere sono contenute in atti dotati di una particolare efficacia, consistente nella idoneità ad innovare l’ordine legislativo preesistente, modificandolo sia mediante la posizione di nuove norme, sia mediante l’abrogazione totale parziale di leggi precedentemente emanate, da parte di leggi successive disciplinanti la stessa materia. La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento legislativo, disciplinato dalla Costituzione e composto delle seguenti fasi:
- iniziativa
- discussione ed approvazione
- promulgazione
- pubblicazione
- entrata in vigore
La facoltà di presentare una proposta al Parlamento è riconosciuta ai seguenti soggetti: Governo, Membri delle Camere (uno o più), 50.000 cittadini tramite firme, CNEL Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, solo per materie a lui riservate, Consigli regionali, solo per materie in cui hanno competenza legislativa.
Il Presidente della Camera cui è stata presentata la proposta di legge provvede ad assegnarla alla commissione parlamentare permanente in base alla materia trattata dalla proposta di legge (art 72 cost).
L’esame e l’approvazione della proposta di legge può avvenire con procedura ordinaria (detta anche con commissioni in sede referente), abbreviata, speciale (detta anche con commissioni in sede deliberante), con commissioni in sede redigente.
Commissione in sede referente (procedura ordinaria)
Nella procedura ordinaria la proposta di legge viene assegnata dal Presidente della Camera ad una commissione in sede referente.La commissione svolge un azione preparatoria, in quanto esamina il progetto, propone eventuali modifiche e trasmette il tutto all’assemblea della Camera tramite una relazione; se all’interno della commissione non vi è una unanimità di consensi, allora si stilano due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza.
La commissione può decidere di non inviare la proposta alla Camera, quando non lo ritenga opportuno; in tale caso si interrompe definitivamente il procedimento legislativo di quella proposta.
L’assemblea della Camera dopo aver sentito il relatore/i della commissione referente procede alla discussione generale sulla proposta di legge nel suo insieme, poi alla discussione e alla votazione dei singoli articoli della proposta di legge (a meno che durante la discussione generale non si decida di non esaminare i singoli articoli). Durante la discussione i membri del Parlamento o il Governo possono presentare degli emendamenti, proponendo eventuali modifiche alla proposta di legge. Tali emendamenti devono essere votati prima del testo cui si riferiscono. Conclusa la votazione dei singoli articoli (nel loro testo originale o modificati da eventuali emendamenti), che possono essere approvati o respinti, i Presidenti dei vari gruppi parlamentari pronunciano le dichiarazioni di voto esprimendo le ragioni del voto (favorevole o contrario), dato dal loro gruppo. Subito dopo si procede alla votazione finale del progetto di legge nel suo insieme. Questo metodo della votazione sull’intero progetto di legge serve ai gruppi parlamentari, perché se non sono favorevoli ad alcuni articoli, potrebbero decidere di bocciare il progetto di legge nel suo insieme. La proposta di legge è approvata se al momento della votazione è presente in aula la maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e se vota a favore la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). Se durante la votazione finale non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta di legge si arresta in modo definitivo. Se viene accettata, allora si trasmette all’altra Camera dove seguirà uguale procedimento o uno diverso. Se all’esame della seconda Camera il progetto viene bocciato esso non può essere ripresentato prima di sei mesi dalla sua bocciatura. Se la seconda Camera approva, allora si possono verificare due situazioni:
- se vengono introdotti nuovi emendamenti al testo "licenziato" dalla Camera, il progetto deve tornare alla prima Camera che lo ha votato (si rimette ai voti non tutto il progetto, ma solo le modifiche apportate), che può accettarlo con le modifiche fatte dall’altra Camera (in questo caso la proposta di legge è accettata), oppure apportarvi a sua volta altri emendamenti e rispedirlo alla seconda Camera (la cosiddetta "spola" o "navetta" parlamentare).
- se non vengono proposti altri emendamenti (o se, comunque, sono respinti), la legge si dice giuridicamente perfetta e si passa alla fase successiva, la promulgazione.
Procedimento abbreviato
Il procedimento abbreviato si differenzia da quello ordinario poiché, in seguito alla dichiarazione d’urgenza, tutti i termini previsti per il procedimento ordinario sono dimezzati.
Commissione in sede legislativa o deliberante
Abbiamo detto prima che vi è anche una procedura speciale, più rapida e meno complessa di quella ordinaria.Il Presidente di una Camera alla quale è presentata o trasmessa una proposta di legge, può infatti decidere di assegnarla alla commissione competente per materia in sede legislativa o deliberante.
Le commissioni deliberanti a differenza di quelle referenti, non si limitano ad esaminare la proposta di legge, ma si occupano dell’intero processo legislativo e approvano o respingono la proposta di legge. La costituzione tuttavia stabilisce dei limiti nel corso di questo procedimento. Fino al momento dell’approvazione definitiva della proposta da parte della commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari (1/10 dei componenti della Camera o 1/5 dei commissari), possono richiedere il passaggio in aula della proposta.
Le proposte di leggi più importanti (in materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, per ratificare trattati di pace, approvazione di bilanci), devono essere approvate obbligatoriamente con il procedimento ordinario in quanto sono coperte da “riserva dell’assemblea”. Queste limitazioni sono giustificate dal fatto che l’assemblea garantisce maggiore rappresentatività rispetto alle commissioni ed una maggiore pubblicità e quindi un controllo da parte dell’opinione pubblica. Il procedimento con commissioni in sede deliberante ha l'indubbio vantaggio della celerità, ma come contropartita ha lo svantaggio dell'altissimo numero di leggi che ha prodotto.
Commissione in sede redigente
I regolamenti parlamentari hanno introdotto (prassi costituzionale) un nuovo tipo di procedimento, non previsto dalla Costituzione, che si svolge in sede redigente. Il procedimento è una forma intermedia tra i due citati prima; le commissioni redigenti esaminano il progetto di legge e procedono alla discussione e alla votazione degli emendamenti e dei singoli articoli. Dopo che è stato approvato dalle commissioni il testo definitivo viene presentato in assemblea, vi è la dichiarazione di voto da parte dei Presidenti dei gruppi parlamentari e la votazione finale sull’intero progetto di legge, che può essere approvato o respinto in blocco e senza apportarvi modifiche. Quando le Camere, con uno dei procedimenti detti finora, approvano il progetto di legge (ormai legge), quest'ultimo viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Promulgazione e Pubblicazione di una legge
La promulgazione è la dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica che la legge è giuridicamente perfetta. La promulgazione deve avvenire entro un mese dall’approvazione della legge o, se è dichiarata urgente, nel termine più breve stabilito dal Parlamento (art 73 comma 1 e 2). Il Capo di Stato non esprime una volontà propria, ma svolge una funzione di controllo e garanzia sulla legge. Egli infatti può rinviarla alle Camere (con un messaggio motivato), se la ritiene costituzionalmente illegittima o inopportuna, ( c.d veto sospensivo e potere di rinvio). Se però le Camere approvano nuovamente la legge, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla (art.74). Dopo la promulgazione il testo di legge munito del visto del ministro della Giustizia e del “Gran Sigillo dello Stato”, viene inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e decreti dello Stato ed il testo è riprodotto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla promulgazione (termine non perentorio). Di regola una legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis, art.73 comma 3), salvo che la legge non preveda un termine più breve (ad es il giorno dopo) o più lungo (ad es un anno, come succede per leggi particolarmente complesse). Decorso questo periodo la legge è obbligatoria per tutti e la sua ignoranza non è ammessa (ignorantia legis non excusat).
La funzione legislativa costituzionale
La nostra Costituzione è rigida in quanto le norme che la costituiscono sono superiori alle leggi ordinarie. Pertanto, per modificare le norme della costituzione o per introdurne di nuove si deve ricorrere ad un procedimento speciale. Questo procedimento è detto procedimento costituzionale e riguarda le leggi di revisione costituzionale, che modificano la Costituzione e le leggi costituzionali o di integrazione costituzionale, cioè che pongono nuove disposizioni. Non possono essere modificate per nessun motivo le parti: i principi fondamentali della Costituzione, i diritti inviolabili dell’uomo, l'art. 139 (L’Italia è una Repubblica….)Le leggi di revisione e di integrazione costituzionale sono approvate dal Parlamento, ma con una procedura “aggravata”, più lunga e complessa di quella delle leggi ordinarie.
Procedimento costituzionale
La proposta di legge costituzionale deve essere approvata con 2 votazioni (quella ordinaria con 1), da ogni Camera e, tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno tre mesi.Nella seconda votazione la proposta di legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la legge ordinaria è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentano almeno la metà più 1 dei componenti di ogni Camera). Il tempo di tre mesi tra una votazione e l’altra serve per garantire una decisione ponderata.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, se essa è stata approvata a maggioranza assoluta, può (ma non è obbligatorio) essere richiesto un Referendum costituzionale (o sospensivo. Art.138 comma 2). Tale referendum può essere richiesto da:
- 1/5 dei componenti di ciascuna Camera
- 500.000 cittadini
- 5 Consigli regionali
Il referendum è un istituto di democrazia diretta e garantisce le minoranze. Come detto, se è stata votata con una maggioranza qualificata (art.138 comma 3), la legge passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. La promulgazione deve indicare che si tratta una legge costituzionale; seguono poi pubblicazione ed entrata in vigore, nelle stesse forme delle leggi ordinarie.
Se è presentata una richiesta di referendum, un apposito organo presso la Corte di Cassazione (l’ufficio centrale per il referendum), deve dichiarare con ordinanza non impugnabile la legittimità o l'illegittimità della richiesta. Se al richiesta è illegittima e non vengono presentate altre richieste entro i tre mesi la legge riprende il suo cammino. Se la richiesta è legittima il Presidente della Repubblica provvede con decreto all’indizione di referendum”, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, in una domenica compresa tra il 50° e 70° giorno dal decreto. Il corpo elettorale, che è costituito dagli elettori della Camera dei deputati (18 anni), deve dichiarare se approva il testo della legge costituzionale.
La scheda del referendum contiene l’indicazione della legge e due caselle con un Si e un No.
Il referendum costituzionale a differenza di quello abrogativo, è valido qualunque sia il numero degli elettori che partecipano al voto, il risultato può essere:
- favorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti favorevoli è maggiore di quello dei voti contrari.
- sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti contrari è maggiore di quello dei voti favorevoli.
Elezione per la Camera dei Deputati
In base alla nuova legge elettorale del 1993, per le elezioni della Camera dei deputati il territorio dello Stato viene suddiviso in 27 circoscrizioni territoriali (prima del 1993 erano 32), che corrispondono al territorio di ogni regione o per le regioni più grandi a una parte del territorio di una Regione.I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione territoriale (che vengono determinati in base alla popolazione residente risultante all’ultimo censimento nazionale), vengono ripartiti nel seguente modo:
- 3/4 dei seggi vengono attribuiti ad altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto, in base a un sistema maggioritario a turno unico, il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
- 1/4 dei seggi viene ripartito con il sistema proporzionale, tra liste concorrenti di candidati.
Quando si vota per la Camera dei deputati si ricevono 2 schede distinte, una per la quota maggioritaria e l’altra per quella proporzionale. Per quanto riguarda la quota maggioritaria, sono riportati i nominativi dei diversi candidati e a fianco di ognuno vi possono essere fino a 5 simboli politici; il voto si esprime sul nominativo o su uno dei simboli o comunque dentro il rettangolo interessato.
Per quanto riguarda, invece, quella proporzionale, sono riportate le diverse liste di candidati, ciascuna lista circoscrizionale è contrassegnata da un simbolo e può essere formata da un numero di candidati non superiore a 1/3 dei seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione (cioè al massimo 4 nominativi, dato che il massimo dei seggi proporzionali in una regione sono 11).
Per esprimere il voto l'elettore deve contrassegnare il simbolo o comunque il rettangolo interessato, non può esprimere preferenza per un candidato in particolare dato che la lista è bloccata. Se sono assegnati dei seggi alla lista vengono proclamati eletti i candidati nell’ordine presentati sulla scheda.
Al termine delle votazioni il seggio elettorale viene chiuso ed i suoi componenti (Presidente del seggio e i scrutatori) procedono allo spoglio delle schede esaminando prima le schede relative al maggioritario e poi quelle proporzionali.
In seguito al controllo delle schede, l’assegnazione dei seggi avviene nel seguente modo:
nei collegi uninominali è proclamato eletto a cura dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
nelle liste proporzionali la proclamazione degli eletti è a cura dell’Ufficio elettorale centrale, attraverso una serie di operazioni, sbarramento, scorporo e infine attribuzione dei seggi.
La prima operazione consiste nell’individuare quelle liste che hanno superato la soglia di sbarramento (tale soglia è del 4% del totale nazionale dei voti espressi con la scheda del proporzionale).
La seconda fase consiste nell’effettuare lo scorporo, cioè togliere da ogni lista i voti che sono serviti per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali.
Lo scorporo più precisamente consiste nel togliere i voti (più 1) del candidato arrivato secondo nei collegi nel quale è stato eletto un candidato eletto alla lista (in ogni caso non meno del 25% dei voti validi). Se il candidato eletto nel collegio uninominale era collegato nella parte proporzionale a più liste, a queste saranno tolti i voti ripartendo tra le diverse liste, nel modo indicato in precedenza.
La terza, ed ultima, operazione consiste nel determinare i seggi spettanti alle diverse liste di candidati in questo modo:
- prima si stabilisce il quoziente elettorale (dividendo il numero dei voti complessivi di tutte le liste, al netto dello scorporo, per il numero dei seggi attribuiti con il sistema proporzionale, ossia 155).
- poi si stabilisce il quoziente intero e il resto di ogni lista, dividendo i voti complessivi che la lista ha ottenuto (sempre al netto dello scorporo), per il quoziente elettorale
- infine chi ha ottenuto il resto dei voti più alti prende i seggi rimanenti.
Elezioni per il Senato
Anche per il Senato le elezioni avvengono con un sistema maggioritario corretto, i seggi spettanti ad ogni regione sono calcolati in base alla sua popolazione residente e sono ripartiti nel seguente modo:- 3/4 dei seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario, ai candidati che risultano vincitori nei collegi uninominali.
- 1/4 dei seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale a gruppi concorrenti di candidati che si presentano alle circoscrizioni regionali.
Per le elezioni del Senato ogni elettore riceve una sola scheda con il nome e cognome dei diversi candidati e accanto a ciascuno di loro il simbolo del partito o del gruppo d’appartenenza.
Ogni gruppo deve essere formato da almeno tre candidati presenti in altrettanti collegi della stessa regione, può presentarsi anche un solo candidato, ma in questo caso poi i voti che ottiene non partecipano al recupero proporzionale.
Per esprimere il voto si deve tracciare un solo segno o sul nome del candidato o sul simbolo corrispondente, anche per il Senato le elezioni si svolgono in un solo giorno (dalle 7 alle 22), di domenica, dopo la chiusura dei seggi si procede allo spoglio delle schede. In base ai risultati comunicati dai vari seggi l’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto come senatore in ogni collegio uninominale il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e in caso di parità, il più anziano d’età.
Per quanto riguarda la parte dei seggi da assegnare con il metodo proporzionale la proclamazione viene fatta dall’Ufficio elettorale in base alla seguente procedura:
in primo luogo si procede per ciascun gruppo di candidati collegati (cioè con lo stesso simbolo), con la somma dei candidati non eletti.
In secondo luogo si procede con il metodo detto di Hondt o di “divisioni successive” a determinare i seggi spettanti con il metodo proporzionale a ciascun gruppo di candidati, e all’interno di ogni gruppo risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nei rispettivi collegi.
Nel caso di morte o dimissioni dall’incarico di un deputato o di un senatore la legge elettorale prevede soluzioni diverse a seconda che fosse stato eletto con il metodo proporzionale o maggioritario.
Nel primo caso subentra automaticamente il primo non eletto della stessa lista. Nel secondo caso, si procede, entro 90 giorni, ad un'elezione suppletiva nel collegio.
Organizzazione e funzionamento del Parlamento
L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento sono disciplinati nella costituzione. In base all’articolo 64 (comma 1), ciascuna Camera deve avere un proprio regolamento. Al fine di garantire le minoranze parlamentari, il Regolamento (che riguarda le procedure, le deliberazioni, la programmazione, lo svolgimento dei lavori, i rapporti con il Governo, ecc), deve essere approvato a maggioranza assoluta (la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera), e prima di entrare in vigore deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.I regolamenti parlamentari sono atti normativi di primo grado e sono subordinati solo alla Costituzione ed alle leggi costituzionali.
I regolamenti hanno la stessa efficacia delle leggi ordinarie, ma sono coperti da riserva regolamentare, pertanto una legge ordinaria non può modificare o abrogare un regolamento parlamentare.
L’autonomia regolamentare tutela le due Camere e la loro indipendenza. Per quanto concerne la durata delle Camere, la Costituzione (art. 60 comma 1, modificato nel 1963 - prima la durata del Senato era di 6 anni), prevede che le due Camere rimangano in carica per cinque anni; questo periodo è detto di legislatura.
La legislatura può avere vita più breve se il Presidente della Repubblica, dopo aver sentito i rispettivi Presidenti delle Camere, decida lo scioglimento anticipato di 1 o tutte e due le Camere.
Non è scritto nella costituzione in quali casi si sciolgano le Camere, ma di solito lo si fa per sbloccare una crisi politica. (dal 1968 ad oggi tutte le legislature sono durate meno di 5 anni).Tutto ciò che avviene senza essere previsto dalla Costituzione si chiama Costituzione sostanziale o prassi costituzionale.
La Costituzione stabilisce un divieto di proroga per la durata delle Camere, la proroga è ammessa soltanto per legge e solo in caso di guerra (art. 60 comma 2).
La proroga delle funzioni, detta anche "prorogatio", invece, è una situazione ordinaria che serve per evitare un vuoto di potere e consiste nella continuazione dei poteri delle vecchie Camere fino alla prima riunione delle nuove (art. 61).
Organizzazione delle Camere
Gli organi per l’organizzazione interna delle Camere sono:- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Gruppi parlamentari
- Commissioni (parlamentari, biCamerali, speciali, di inchiesta)
- Giunte (per le elezioni, per il regolamento, per le autorizzazioni)
Presidente
Il Presidente rappresenta la Camera dei Deputati (o il Senato), nei rapporti esterni, le funzioni sono:- dirige i lavori parlamentari
- garantisce l’osservanza del regolamento e ne risolve i dubbi interpretativi
- deve essere imparziale, al di sopra delle parti
- non vota (per prassi, in quanto deve rappresentare tutta la Camera, non perché sia proibito da una norma)
Il Presidente della Camera dei Deputati convoca e presiede il Parlamento in seduta comune, inoltre entrambi i Presidenti sono interpellati dal Capo dello Stato in caso di scioglimento delle Camere. (si ricorda, tra l'altro, a proposito delle cariche istituzionali, che la prima carica dello stato è il Presidente della Repubblica, la seconda carica dello stato è il Presidente del Senato * che sostituisce il Presidente della Repubblica in caso di impedimento temporaneo o di assenza - la terza carica dello Stato è il Presidente della Camera dei Deputati).
Ufficio di Presidenza (detto Consiglio di Presidenza al Senato)
E’ costituito da quattro vicepresidenti (due della maggioranza e due della opposizione) che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza), da segretari (almeno otto, per controllare la validità di deliberazioni, curare i verbali, ecc), e da questori ( in numero di tre, per provvedere alle spese interne della Camera e svolgere servizio di polizia per l’ordine nelle sedute). La sua funzione è aiutare il Presidente nelle sue funzioni.
Gruppi Parlamentari
I gruppi parlamentari sono raggruppamenti volontari ed omogenei di parlamentari e devono essere formati (a meno di proroga), da almeno venti deputati o dieci senatori. Essi sono il raccordo tra i partiti politici che rappresentano e il Parlamento. Entro tre giorni dalla prima riunione delle nuove Camere (termine non perentorio) i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo intendono iscriversi.La loro organizzazione interna prevede per ciascun gruppo un Presidente (o capogruppo) e un Ufficio di Presidenza.
Tutti insieme i Presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono nella Conferenza dei Capigruppo, che è presieduta dal Presidente della Camera (o del Senato). Compito di tale conferenza è quello di assistere il Presidente nell’attività di programmazione dei lavori parlamentari. Se non vengono rispettate le direttive all’interno di un gruppo parlamentare si può essere espulsi. Esiste, inoltre, per coloro che sono espulsi da loro gruppo o che, comunque, non vogliono far parte di un gruppo specifico, il gruppo misto.
Commissioni Parlamentari
Le commissioni parlamentari sono organi ristretti e specializzati in alcune materie specifiche. Esse sono in numero di tredici alla Camera e quattordici al Senato (ma il numero può essere modificato) e ognuna si occupa di un settore amministrativo. Le commissioni sono simili per le due Camere. I componenti le commissioni sono detti commissari e devono essere designati in modo da rispecchiare la proporzione dei diversi gruppi parlamentari (art.72 comma 3).Hanno funzioni di natura consultiva (pareri) su un progetto di legge di competenza di un’altra commissione e di indirizzo e controllo politico sull’attività dell’esecutivo.
Commissioni Bicamerali
La legge ordinaria, oltre alle commissioni operanti all’interno di ciascuna Camera, può istituire delle commissioni bicamerali con compiti di controllo e consultivi, formate contestualmente da deputati e da senatori. Tali commissioni sono dette permanenti perché restano in carica per tutta la durata della legislatura.(es vigilanza RAI, servizi segreti)
Commissioni Speciali
Questo tipo di commissioni sono incaricate di occuparsi di questioni di interesse generale e cessano dalla loro funzione una volta raggiunto il risultato per cui sono state create. Possono essere commissioni di inchiesta (art.82) per svolgere indagini su materie di pubblico interesse; in tale caso esse hanno gli stessi poteri istruttori dell’autorità giudiziaria (es. richiedere documenti, comparizione di testimoni, ecc); a differenza dell’autorità giudiziaria, però, non possono giudicare ma, raccolti gli elementi di prova, devono fare una relazione finale al Parlamento che prenderà opportuni provvedimenti (ad es sfiduciando un governo, approvando o modificando una legge).
Giunte
Le giunte si occupano dell’organizzazione interna di ogni Camera e del loro funzionamento, ci sono 3 tipi di giunte:- giunta per le elezioni, verifica il risultato delle elezioni politiche e accerta i casi di ineleggibilità o di incompatibilità dei membri di ciascuna Camera;
- giunta per il regolamento, è incaricata di promuovere o elaborare le proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, aiuta il Presidente della Camera nell’interpretare il regolamento;
- giunta per le autorizzazioni, esprime un giudizio positivo o negativo sull’autorizzazione a procedere all’arresto (o altro provvedimento limitativo di libertà), di un membro del Parlamento.
Funzionamento delle Camere
Le deliberazioni delle Camere, che sono organi collegiali, devono essere adottate mediante una votazione e a maggioranza.Il quorum costitutivo (o numero legale), è la presenza in Camera della metà più uno dei componenti della Camera, (quindi alla Camera dei deputati, questi ultimi devono essere 316, al senato 158, ma in quest’ultimo caso il quorum può essere più alto a seconda dei senatori a vita). I regolamenti parlano di presunzione del numero legale, tuttavia un certo numero di deputati o senatori può richiedere la verifica del numero legale e, se in quel momento in aula non si raggiunge il numero legale, la votazione non è valida e la seduta è sospesa. Quando un’assemblea è costituita dal numero legale e ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo o funzionale), di regola una proposta si dice approvata (art. 64 comma3). Per alcune deliberazioni è necessaria una maggioranza più elevata, esistono, pertanto, tre tipi di maggioranze:
- semplice: metà più uno dei presenti
- assoluta: metà più uno dei componenti dell’assemblea
- qualificata: 2/3 dei componenti della Camera
Modalità della votazione
Le votazioni in Parlamento si possono svolgere con il sistema della scrutinio palese, quando è possibile individuare il voto di ogni singolo membro, o segreto quando il singolo membro è coperto dall’anonimato. La regola è quella del voto palese; quello segreto può essere richiesto solamente in alcuni casi (votazioni relative a persone, diritti fondamentali, modifica di leggi elettorali o dei regolamenti interni, istituzione di commissioni d’inchiesta).La procedura per lo scrutinio segreto è attraverso procedura elettronica o mediante schede, per quello palese sempre con procedura elettronica, per alzata di mano o per appello nominale.
In passato lo scrutinio segreto aveva dato vita ai “franchi tiratori”, persone che non rispettavano la linea del loro partito politico e cambiavano idea al momento della votazione.
E’ assolutamente vietato il voto segreto per materie in campo finanziario. Il presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto per assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività.
La Costituzione stabilisce che le sedute del Parlamento sono pubbliche, ma prevede anche che le Camere possano riunirsi in seduta segreta (art.64 comma 2), su argomenti tipo questioni sulla sicurezza nazionale o coperte dal segreto di stato. Il principio della pubblicità delle sedute parlamentari unito a quello del voto palese, da modo all’opinione pubblica di valutare il comportamento degli eletti e di conoscere cosa avviene all’interno del Parlamento.
Status dei membri del Parlamento: Requisiti per l'elezione
Per poter essere eletti deputati o senatori è richiesto:- che si abbia la capacità di votare
- l’età minima per essere votati
Tuttavia la legge prevede cause tassative di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche parlamentari, sono escluse quindi quelle persone che hanno incarichi che li pongono in una situazione privilegiata rispetto ad altri. Sono ineleggibili:
- I sindaci di comuni di grandi dimensioni
- I presidenti di giunte provinciali
- I questori e prefetti
- Gli alti funzionari dello Stato
- I magistrati
- Gli amministratori di enti pubblici o di imprese pubbliche
Se una persona viene comunque eletta c’è la nullità dell’elezione. Si ha, invece, una causa di incompatibilità quando un deputato o senatore ricoprono contemporaneamente un altro incarico che può dare un conflitto d’interesse tra i due ruoli; sono incompatibili tutte quelle cariche in cui si è membri di un altro organo costituzionale o di rilevanza costituzionale (es. c'è incompatibilità tra parlamentare e Presidente della Repubblica, tra parlamentare e membro del CSM, tra deputato e senatore ecc...). A differenza delle cause di ineleggibilità, le cause di incompatibilità decadono se la persona rinuncia all’altro incarico pena la decadenza della carica.
Pertanto, l'ineleggibilità riguarda una situazione a monte, per la quale non ci si può presentare alle elezioni, non si può esser eletti e si decade dall'elezione nel caso in cui si sia stati comunque eletti. L'incompatibilità, invece, è una situazione che non dà luogo a nullità, ma solo ad una scelta tra le due cariche.
Ciascuna Camera ha una sua giunta per le elezioni che accerta l’ineleggibilità o l’incompatibilità di un membro (cosiddetta verifica dei poteri) (art.66), in quanto ogni parlamentare “rappresenta la nazione”. Ciascun membro del Parlamento, inoltre, svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato, non configurandosi un rapporto di mandato (un contratto) tra il Parlamentare e chi lo ha eletto. Pertanto, i Parlamentari sono al servizio della, e rappresentano tutta la, Nazione e non solo i loro elettori. Ogni parlamentare è libero di svolgere il suo incarico come meglio crede, come pure è libero di non mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, o di cambiare schieramento (c.d ribaltoni).
Dal punto di vista giuridico non è obbligato a dimettersi né può essere revocato dagli elettori. Dal punto di vista politico un Parlamentare è però responsabile e, quindi, se non ha rispettato gli impegni può non essere votato alle prossime elezioni. Inoltre se non rispetta la disciplina del proprio partito politico può essere espulso e può non essere ripresentato come candidato da quel partito politico (sarà ripresentato, come sempre avviene, da qualche altro partito!). Anche se viene espulso dal partito politico egli conserva la carica di membro del Parlamento e farà parte, ovviamente, del gruppo misto. Ai parlamentati sono riconosciute alcune prerogative:
- insindacabilità
- inviolabilità
- indennità economica
- arresto
- detenzione
- perquisizione
- intercettazione delle comunicazioni
- sequestro della corrispondenza
Non è più richiesta autorizzazione a procedere (dopo il 1993) per sottoporre ad indagini un parlamentare. Ogni parlamentare ha, inoltre, diritto ad un’indennità, in quanto è costretto ad interrompere la propria attività lavorativa durante il suo mandato, deve pagare le spese di viaggio e di soggiorno nella capitale, le spese per il personale di segreteria. Pertanto, ha diritto ad un rimborso (diaria), nella misura stabilita dallo stesso Parlamento con una legge ordinaria (art.67). Nei secoli passati, quando in Parlamento erano rappresentati solo i nobili ed i ricchi, non era prevista la corresponsione di una indennità. Quest'ultima si è resa necessaria nel momento in cui in Parlamento sono stati rappresentati anche esponenti del popolo che non godevano di nessuna rendita e dovevano abbandonare per cinque anni il loro lavoro. Hanno inoltre diritto, se sussistono le condizioni, ad un trattamento pensionistico particolare.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali funzioni del Parlamento italiano?
- Come è strutturato il sistema bicamerale in Italia?
- Quali sono le differenze principali tra la Camera dei Deputati e il Senato?
- In quali casi il Parlamento italiano si riunisce in seduta comune?
- Qual è il procedimento per l'approvazione di una legge ordinaria in Italia?
Il Parlamento italiano ha la funzione legislativa principale, che consiste nella produzione di leggi. Questa funzione è esercitata collettivamente dalle due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Il sistema bicamerale italiano è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, entrambe con uguali poteri, realizzando così una forma di bicameralismo perfetto.
Le differenze principali includono il numero dei membri (630 deputati e 315 senatori), l'età per votare e per essere eletti, e il sistema elettorale, che è proporzionale per entrambe le Camere ma con assegnazione dei seggi su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune per l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica, la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, e l'elezione di alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte Costituzionale.
Il procedimento per l'approvazione di una legge ordinaria include le fasi di iniziativa, discussione ed approvazione, promulgazione, pubblicazione, ed entrata in vigore. La proposta di legge può essere presentata da vari soggetti e deve essere esaminata e approvata da entrambe le Camere.