Concetti Chiave
- Il Governo italiano esercita la funzione esecutiva e collabora con il Parlamento per la funzione legislativa attraverso decreti e disegni di legge.
- Il Presidente del Consiglio coordina la politica generale del Governo, mentre i ministri gestiscono i rispettivi dicasteri con budget annuali stabiliti.
- Il Consiglio dei ministri, organo collegiale, delibera su leggi e nomine di alti funzionari statali e include anche ministri senza portafoglio e sottosegretari.
- La formazione del Governo avviene attraverso consultazioni del Presidente della Repubblica, che conferisce l'incarico a una persona capace di ottenere la fiducia parlamentare.
- Il Governo risponde al Parlamento e può incorrere in responsabilità politica, civile e penale a seconda delle azioni dei suoi membri.
Il Governo
Il Governo costituisce il vertice dell’amministrazione statale. Ha il compito di dare attuazione alle leggi e di risolvere i molteplici problemi della società.
È titolare della funzione esecutiva, ovvero del potere di realizzare concretamente le disposizioni contenute nelle leggi. Inoltre partecipa con il Parlamento al potere legislativo e alla funzione di indirizzo politico, attraverso l’emanazione dei decreti legislativi e dei decreti legge, e sottoponendo i disegni di legge con i quali intende realizzare il proprio programma.
- I decreti legislativi sono norme emanate dal Governo su delega del Parlamento mediante un’apposita legge delega che indica i criteri da seguire.
- I decreti legge sono norme emanate dal Governo in casi di urgenza, e devono essere convertiti in legge dalle Camere entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- I disegni di legge sono le proposte di legge sottoposte dal Governo al Parlamento.
Il Governo è un organo composto da 3 distinti organi costituzionali, ciascuno dotato di specifiche funzioni.
I sottosegretari non sono riconosciuti come organo costituzionale. Aiutano i ministri nell’adempimento dei propri incarichi, comprese le relazioni con il Parlamento.
Sia il Presidente del Consiglio sia i ministri prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica all’inizio del loro incarico (art. 93).
Formazione del Governo
Nell’ordinamento italiano il Governo è di forma parlamentare, ovvero riceve il potere direttamente dalle Camere, è responsabile del proprio operato di fronte ad esse e deve dimettersi quando non gode più della loro fiducia (mozione di sfiducia).
Con le dimissioni del Governo in carica si apre la crisi di Governo.
- Il Presidente della Repubblica avvia la procedura per la formazione di un nuovo Governo con le consultazioni: riceve gli ex titolari delle massime cariche dello Stato (presidenti del Consiglio e della Repubblica) e le delegazioni dei partiti, di solito composte dai rispettivi segretari o capigruppo.
- In questa fase il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo ad una persona che a suo giudizio può ottenere il consenso della maggioranza parlamentare.
- L’incaricato, dopo aver accettato con riserva, consulta le forze politiche con cui intende formare il Governo. Se il suo progetto gode del consenso della maggioranza parlamentare conferma senza condizioni la propria nomina a Presidente del Consiglio, e presta giuramento dinanzi al Capo dello Stato.
- A quest’ultimo poi sottopone la lista dei ministri che intende nominare, i quali dovranno a loro volta prestare giuramento.
- Durante la prima riunione del nuovo Consiglio dei ministri vengono designati i sottosegretari ai vari ministeri.
Se però in Parlamento non esiste una maggioranza tale da sostenere un qualsiasi Governo, il Capo dello Stato è costretto a sciogliere le Camere, anticipando l’elezione di una nuova Assemblea.
Se il Parlamento esprime voto contrario ad una proposta di legge del Governo, questo non è obbligato a dimettersi, a meno che non sia il Governo stesso ad attribuire particolare importanza alla legge respinta. Spesso è proprio il Governo a richiedere l’approvazione del Parlamento (questione di legge) circa provvedimenti che teme non condivisi.
La crisi di Governo si differenzia dal rimpasto ministeriale, che consiste nella sostituzione di uno o più ministri senza che con ciò sia messo in discussione il rapporto tra Governo e Parlamento.
Responsabilità
Nell’esercizio delle loro funzioni il Presidente del Consiglio e i ministri possono incorrere in diversi tipi di responsabilità.
- Responsabilità politica: si realizza nei confronti del Parlamento e può sfociare in una mozione di sfiducia.
- Responsabilità civile: se i membri del Governo producono danni a privati o allo Stato nell’adempimento del proprio incarico sono tenuti al risarcimento. Il giudizio del caso spetta alla Magistratura ordinaria.
- Responsabilità penale: incorre se un membro del Governo commette un reato. Il giudizio spetta, anche in questo caso, alla Magistratura ordinaria, previa autorizzazione della Camera a cui il ministro appartiene (se il ministro in questione non è un parlamentare l’autorizzazione è votata in Senato).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale del Governo nell'amministrazione statale?
- Come si compone il Governo e quali sono le sue funzioni principali?
- Qual è la procedura per la formazione di un nuovo Governo in Italia?
- Quali sono i tipi di responsabilità a cui possono andare incontro i membri del Governo?
- Cosa accade se il Parlamento non approva una proposta di legge del Governo?
Il Governo costituisce il vertice dell’amministrazione statale, con il compito di attuare le leggi e risolvere i problemi della società, esercitando la funzione esecutiva.
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal Consiglio dei ministri, ognuno con specifiche funzioni, come dirigere la politica generale e coordinare l'attuazione del programma politico.
La formazione di un nuovo Governo avviene tramite consultazioni avviate dal Presidente della Repubblica, che conferisce l'incarico a una persona in grado di ottenere il consenso della maggioranza parlamentare.
I membri del Governo possono incorrere in responsabilità politica, civile e penale, con conseguenze che vanno dalla mozione di sfiducia al risarcimento danni e al giudizio penale.
Se il Parlamento respinge una proposta di legge del Governo, quest'ultimo non è obbligato a dimettersi, a meno che non attribuisca particolare importanza alla legge respinta.