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scrutini

Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico. Dal 1° giugno, novità di quest'anno, è possibile svolgere gli scrutini. Il Ministero, con la nota n. 699 del 6 maggio 2021, ha fornito istruzioni sulla valutazione finale del primo e del secondo ciclo di istruzione che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riguarda le classi non terminali (prima e seconda media; prima, seconda, terza e quarta scuola secondaria di secondo grado).

Vediamo meglio nel dettaglio cosa accadrà per i voti e giudizi di fine anno.

Scrutini, possono svolgersi sia in presenza che a distanza

Chiariamo, innanzitutto, che gli scrutini possono svolgersi in presenza ovvero a distanza, tenuto conto delle specifiche situazioni territoriali e di contesto. In caso di scrutini in presenza, vanno naturalmente rispettate tutte le misure, già applicate dalle scuole, affinché si prevenga la diffusione del contagio da COVID – 19. La valutazione avviene secondo la normativa ordinaria, ragion per cui gli studenti possono anche non essere ammessi alla classe successiva o (per la sola secondaria di II grado) possono avere il giudizio sospeso.

Il Ministero, inoltre, evidenzia che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza e che, nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la medesima valutazione non può non tener conto delle eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti, a causa della complessità del processo di apprendimento svoltosi nel contesto dell’attuale emergenza.

Ricordiamo inoltre che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Valutazione scuola primaria

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio (novità dell’anno scolastico 2020-21), compreso l’insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle Linee guida ministeriali. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Valutazione scuola secondaria di primo grado

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Resta confermata la possibilità che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Scrutini scuola secondaria di secondo grado: cosa succede per le classi non terminali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del decreto n. 122 del 2009. Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono: un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto di una disciplina sia inferiore ai sei decimi, opera l’istituto della sospensione del giudizio come previsto all’articolo 4, comma 6 del decreto n. 122 del 2009. Allo stesso modo è prevista la sospensione del giudizio nel caso di valutazione inferiore a sei per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Scrutini, cosa accade per chi fa gli esami di terza media e di quinta superiore

Ricordiamo che, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, l’ammissione all’esame di Maturità 2020/21, l’attribuzione e conversione (ed eventuale integrazione) del credito scolastico, nonché lo svolgimento del medesimo esame sono disciplinati dall'ordinanza ministeriale n. 53/2021 e che l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2020/21 sono disciplinati dall'ordinanza ministeriale 52/2021.

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Maturità 2021: voto finale come funziona?

Attribuzione del credito scolastico

Alla scuola superiore, nel triennio conclusivo, il consiglio di classe, dopo aver accertato per ciascuno studente la validità dell’anno scolastico (ossia che lo studente abbia frequentato per almeno tre quarti del monte ore personalizzato), procede alla delibera dei voti in decimi per ciascun alunno e per ciascuna disciplina; alla delibera del voto in decimi del comportamento, la cui valutazione concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio; all’attribuzione del credito scolastico, che avviene in base alla tabella A, allegata al decreto n. 62/2017, dove è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito medesimo.

  • Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
  • Media dei voti uguale a 6: credito conseguito: 7-8 → nuovo credito attribuito: 11-12
    Media dei voti maggiore di 6 e inferiore o uguale a 7: credito conseguito: 8-9 → nuovo credito attribuito: 13-14
    Media dei voti maggiore di 7 e inferiore o uguale a 8: credito conseguito: 9-10 → nuovo credito attribuito: 15-16
    Media dei voti maggiore di 8 e inferiore o uguale a 9: credito conseguito: 10-11 → nuovo credito attribuito: 16-17
    Media dei voti maggiore di 9 e inferiore o uguale a 10: credito conseguito: 11-12 → nuovo credito attribuito: 17-18

  • Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
  • Media dei voti inferiore a 6: credito conseguito: 6-7 → nuovo credito attribuito: 10-11
    Media dei voti uguale a 6: credito conseguito: 8-9 → nuovo credito attribuito: 12-13
    Media dei voti maggiore di 6 e inferiore o uguale a 7: credito conseguito: 9-10 → nuovo credito attribuito: 14-15
    Media dei voti maggiore di 7 e inferiore o uguale a 8: credito conseguito: 10-11 → nuovo credito attribuito: 16-17
    Media dei voti maggiore di 8 e inferiore o uguale a 9: credito conseguito: 11-12 → nuovo credito attribuito: 17-18
    Media dei voti maggiore di 9 e inferiore o uguale a 10: credito conseguito: 12-13 → nuovo credito attribuito: 19-20

  • Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 2021
  • Media dei voti inferiore a 6: nuovo credito attribuito: 11-12
    Media dei voti uguale a 6: nuovo credito attribuito: 13-14
    Media dei voti maggiore di 6 e inferiore o uguale a 7: nuovo credito attribuito: 15-16
    Media dei voti maggiore di 7 e inferiore o uguale a 8: nuovo credito attribuito: 17-18
    Media dei voti maggiore di 8 e inferiore o uguale a 9: nuovo credito attribuito: 19-20
    Media dei voti maggiore di 9 e inferiore o uguale a 10: nuovo credito attribuito: 21-22