
Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui vengono specificate le misure di sicurezza da adottare differenziate in base a quattro tipologie di casi da Covid-19. In particolare, nella circolare, firmata dal Direttore generale del Ministero della Salute Gianni Rezza, viene stabilita la necessità di predisporre “Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.
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1. Alunno/Operatore scolastico positivo al test per Sars-Cov-2
Nel caso in cui un soggetto all’interno della comunità scolastica risulti positivo al test diagnostico, si procede con la sanificazione straordinaria della zona della scuola interessata (una specifica classe ad esempio). Prima di rientrare a scuola, dopo aver seguito le opportune prescrizioni del pediatra o del medico curante, sarà necessario effettuare due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se il risultato di entrambi sarà negativo, il soggetto sarà considerato guarito e potrà quindi tornare a scuola. Per poter rientrare nell’istituto sarà però necessaria una certificazione di avvenuta guarigione e un nulla osta all'ingresso.
2. Alunno/Operatore scolastico negativo al test per Sars-Covid-19
Nel caso in un soggetto risulti affetto da una patologia diversa da Covid-19, sarà tenuto a rimanere a casa e potrà far ritorno a scuola solo dopo essere completamente guarito. Se un paziente presenta sintomi analoghi a quelli del virus ed è quindi sospetto di aver contratto il Covid-19, dovrà effettuare l’apposito test diagnostico che, in caso di esito negativo, potrà essere anche ripetuto. In ogni caso, sarà comunque il medico a stabilire a quale percorso clinico il paziente dovrà sottoporsi.
3. Alunno/Operatore scolastico convivente con un caso positivo al Covid-19
Se un alunno o un operatore scolastico sono conviventi con un caso accertato di Covid-19, dovranno sottoporsi ad una quarantena preventiva. A tale proposito, spetterà al Dipartimento per la Prevenzione, valutare la situazione ed estendere l’isolamento in quarantena anche agli altri contatti all'interno della comunità scolastica, sempre in caso di tamponi con esiti positivi al virus.
4. Nulla osta all'ingresso o ritorno a scuola dopo assenza per malattia
Nel caso in cui un soggetto risulti positivo al Covid-19, dopo essersi sottoposto alla terapia prescritta dal medico, prima di poter rientrare a scuola dovrà effettuare due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. In caso di esito negativo di entrambi, riceverà l’ “attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità”. Nel caso di assenza per malattia diversa da Covid-19, il paziente potrà tornare a scuola dopo la completa guarigione e il medico dovrà comunque redigere una certificazione che attesti l'effettiva attuazione del percorso terapeutico preventivo da Covid-19. A questo punto, l'alunno o il dipendente avranno di nuovo accesso a scuola.