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Concetti Chiave

  • I rapporti tra ordinamento statale ed europeo si sono evoluti attraverso un complesso dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell’Unione europea, culminando nel riconoscimento del primato del diritto UE.
  • La sentenza Granital del 1984 ha sancito il potere del giudice comune di disapplicare le norme nazionali in contrasto con il diritto europeo, tutelando l'applicazione diretta di quest'ultimo.
  • Nonostante il primato del diritto europeo, la Corte costituzionale mantiene competenze residue, specialmente nelle controversie riguardanti competenze legislative statali e regionali.
  • Dopo il Trattato di Lisbona, il dialogo tra le corti si è arricchito, con un focus sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il suo impatto sugli ordinamenti nazionali.
  • La Corte costituzionale, attraverso sentenze successive, ha riaffermato la sua centralità nella protezione dei diritti fondamentali, integrando la Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel contesto giuridico italiano.

In questo appunto di Diritto viene descritta l'evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo. Viene riportata una descrizione della situazione precedente alla sentenza Granital e dei cambiamenti che essa ha determinato. Infine, il rapporto tra ordinamento statale ed europeo viene analizzato alla luce di sentenze più recenti. Rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima, durante e dopo la sentenza Granital articolo

Indice

  1. Rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima della sentenza n. 170 del 1984
  2. Evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo con la sentenza 170/1984
  3. Rapporti tra ordinamento statale ed europeo dopo la sentenza n. 170 del 1984

Rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima della sentenza n. 170 del 1984

I rapporti tra l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento costituzionale trovano disciplina negli articoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione, ma sono la risultante di un processo di integrazione, la cui parte significativa deriva da un lungo e complesso dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nella fondamentale sentenza Van Gend & Loos, del 5 febbraio del 1963, il giudice dell'Unione europea stabilisce due valori cardini dell'ordinamento sovranazionale, tuttora vigenti e per nulla scalfiti nella giurisprudenza europea successiva: il primato del diritto dell'Unione europea e la diretta applicabilità delle norme europee all'interno degli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

La nostra giurisprudenza costituzionale si è adeguata lentamente a quell’orientamento e, nella sentenza n. 14 del 1964, avente ad oggetto la legge istitutiva dell'E.N.E.L., la Corte costituzionale rifiutò la tesi del primato dell'ordinamento europeo, sancendo che i rapporti tra le fonti europee aventi efficacia generale e diretta negli ordinamenti nazionali fossero governati dal criterio di pari ordinazione. Questa opposizione, venne superata con le sentenze n. 183 del 1973 e 232 del 1975. Di fronte a una giurisprudenza Europea granitica nel riaffermare la sentenza Van Gend & Loos, il giudice italiano ha dovuto riconoscere il primato del diritto sovranazionale, attribuendo ai regolamenti europei una forza normativa sovraordinata alla legge ordinaria e, di conseguenza, l'applicazione diretta degli stessi e il divieto di riprodurne il contenuto con gli atti legislativi interni.

Per ulteriori approfondimenti sui rapporti tra ordinamento statale ed europeo vedi anche qua

Evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo con la sentenza 170/1984

La violazione del diritto europeo veniva così configurata come una violazione indiretta dello stesso articolo 11 della Costituzione, laddove prevede le limitazioni di sovranità. Ne conseguiva quindi la competenza della Corte costituzionale a sindacare le norme interne ritenuti incompatibili con quelle europee. Era escluso, viceversa, fare l'inverso, ossia sindacare la legittimità delle norme europee. L'assunto era, ed è tuttora, che trattandosi di norme di un altro ordinamento giuridico, separato ancorché coordinato con l'ordinamento interno, le stesse sfuggono alla conferenza del nostro giudice delle leggi. L'allineamento, anche nei confronti del principio dell'applicazione diretta da parte di qualsiasi giudice nazionale, si è avuto con la sentenza n. 170 del 1984 (sentenza Granital). In questa sentenza, la Corte costituzionale rispose alla decisione, resa dalla Corte di giustizia nella causa Simmenthal. Le premesse sono quelle che già emergevano con la sentenza n. 183 del 1973, e cioè il punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno e la configurazione dei due sistemi come autonomi e distinti, ancorché coordinati. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di dover rivedere la propria precedente posizione, che, in relazione alle norme interne sopravvenute, contrastanti con il diritto europeo immediatamente applicabile, imponeva al giudice di denunciare la violazione dell’articolo 11 della Costituzione, promuovendo la questione di costituzionalità, anziché applicare direttamente il diritto europeo. I punti chiave della sentenza n. 170 del 1984 sono essenzialmente tre: è stato riconosciuto il potere e dovere del giudice comune di effettuare un sindacato diffuso sulla conformità del diritto interno ai trattati e alle altre norme europee direttamente applicabili; sono state chiarite le conseguenze di tale sindacato diffuso, cioè impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale, determinando la disapplicazione della norma interna; infine, la Corte costituzionale si è smarcata dalla ricostruzione della Corte di Lussemburgo, precisando le proprie residue competenze in tema di rapporti tra diritto interno e diritto europeo.
La regola posta nella sentenza n. 170 del 1984 conosce un’eccezione rilevante, nel caso in cui il conflitto tra il diritto europeo e diritto interno insista su una controversia relativa alle competenze legislative dello Stato e delle regioni, poiché in quelle controversie manca un giudice comune che possa fare applicazione diretta delle norme europee. Nel sindacato su leggi regionali o su leggi statali, la regola dell'applicazione necessaria del diritto europeo viene ritenuta quindi una garanzia insufficiente ad assicurarne il primato, per cui essa cede il passo al controllo di costituzionalità dell'atto statale o regionale impugnato, in relazione alle norme europee, rispetto alle quali viene rilevato il contratto. Questo indirizzo è stato confermato anche dopo la revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'articolo 117 comma 1 della Costituzione ha stabilito che la legge dello Stato e la legge regionale devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima, durante e dopo la sentenza Granital articolo

Rapporti tra ordinamento statale ed europeo dopo la sentenza n. 170 del 1984

Dopo il Trattato di Lisbona si è aperta una seconda fase del dialogo tra le corti. Il problema riguarda il valore che deve avere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali (in Italia anche nota come Carta di Nizza) e, soprattutto, il suo rapporto con la Costituzione statale. Nel nostro ordinamento, questa nuova tappa prende avvio con la sentenza n. 269 del 2017. La Corte costituzionale, in questa sentenza, va a precisare che, pur rimanendo valido il consolidato orientamento della sentenza n. 170 del 1984, il giudice comune sarà comunque tenuto a promuovere prioritariamente una questione di legittimità costituzionale. La novità di questa sentenza è che l'ipotesi di una norma nazionale in conflitto, tanto con la Costituzione quanto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si aggiunge a quei casi in cui la Corte costituzionale aveva già riconosciuto a se stessa il diritto di dire la prima parola (ovviamente in ordine ai rapporti tra diritto interno e diritto europeo). In particolare, la Corte costituzionale riafferma la propria centralità nella protezione dei diritti fondamentali, sia con riferimento alla Costituzione, sia facendo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La posizione espressa nella sentenza 269 del 2017 è stata poi affinata nelle sentenze n. 20 del 2019 e 63 del 2019, dove, da un lato, è stata ampliata l'estensione del sindacato della Corte costituzionale, in ordine ai cosiddetti diritti fondamentali dell'Unione europea, e, dall'altro, sono stati precisati i confini dell'eventuale potere di rinvio pregiudiziale, riconosciuto ai giudici comuni dai trattati europei.

Domande da interrogazione

  1. Qual era la situazione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima della sentenza Granital del 1984?
  2. Prima della sentenza Granital, i rapporti tra ordinamento statale ed europeo erano caratterizzati da un lento adeguamento della giurisprudenza costituzionale italiana al primato del diritto dell'Unione europea, con una resistenza iniziale al riconoscimento della sua supremazia.

  3. Quali sono stati i cambiamenti determinati dalla sentenza n. 170 del 1984?
  4. La sentenza n. 170 del 1984 ha riconosciuto il potere e dovere del giudice comune di effettuare un sindacato diffuso sulla conformità del diritto interno ai trattati europei, determinando la disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo.

  5. Come si è evoluto il rapporto tra ordinamento statale ed europeo dopo la sentenza Granital?
  6. Dopo la sentenza Granital, il rapporto si è ulteriormente evoluto con il Trattato di Lisbona e la sentenza n. 269 del 2017, che ha riaffermato la centralità della Corte costituzionale nella protezione dei diritti fondamentali, integrando la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  7. Qual è l'eccezione alla regola dell'applicazione diretta del diritto europeo stabilita dalla sentenza n. 170 del 1984?
  8. L'eccezione riguarda le controversie relative alle competenze legislative dello Stato e delle regioni, dove manca un giudice comune per applicare direttamente le norme europee, richiedendo un controllo di costituzionalità.

  9. Quali sono le implicazioni della sentenza n. 269 del 2017 sui rapporti tra diritto interno e diritto europeo?
  10. La sentenza n. 269 del 2017 ha ampliato il ruolo della Corte costituzionale nella protezione dei diritti fondamentali, richiedendo al giudice comune di promuovere prioritariamente una questione di legittimità costituzionale in caso di conflitto tra norme nazionali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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