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Concetti Chiave

  • Il contratto è un accordo tra due o più parti per creare, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, distinto da altri negozi giuridici per la necessità di avere contenuto patrimoniale e mai unilaterale.
  • L'autonomia contrattuale consente alle parti di definire liberamente il contenuto del contratto, ma esistono anche contratti tipici con disciplina specifica e contratti atipici senza regolamentazione dettagliata.
  • La classificazione dei contratti include tipici e atipici, plurilaterali, a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso o gratuito, commutativi e aleatori, e altri, indicando diversi aspetti e finalità contrattuali.
  • Il contratto preliminare è un accordo obbligatorio per stipulare un contratto definitivo, con necessità di forma specifica e possibilità di esecuzione forzata in caso di inadempimento.
  • La cessione del contratto coinvolge il trasferimento di tutti i rapporti contrattuali a un terzo con il consenso del contraente ceduto, esentando il cedente dalle obbligazioni a meno di garanzie specifiche.

Indice

  1. Definizione e autonomia contrattuale
  2. Elementi essenziali del contratto
  3. Contratto preliminare e trascrizione
  4. Cessione del contratto

Definizione e autonomia contrattuale

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [art. 1321 codice civile]. Il contratto quindi si distingue dagli altri negozi giuridici perché in primo luogo non può mai essere unilaterale, e poi deve avere contenuto patrimoniale.

Le parti possono stabilire autonomamente il contenuto del contratto (autonomia contrattuale), ossia tutte quelle clausole volte e regolare il loro rapporto. Questa libertà non limita a ciò. Il legislatore regola una serie di contratti specifici e dà la possibilità di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (atipici).

Elementi essenziali del contratto

Elementi essenziali

Per l’art. 1325 i requisiti del contratto sono: l’accordo tra le parti; la causa; l’oggetto; la forma quando è richiesta x la validità del contratto.
1. Contratti tipici e atipici: Contratti tipici e contratti atipici a seconda che il legislatore dedichi o meno una specifica disciplina.

2. Contratti con due parti o con più di due parti (contratti plurilaterali)

3. Contratti a prestazioni corrispettive e contratto con obbligazioni a carico di una parte sola. definizione di contratto e tipologie di contrattoX i primi, vi è un nesso di reciprocità che spiega la comune sorte delle prestazioni corrispettive. Se è invalida la prestazione di una parte, è invalidato l’intero contratto. Sono chiamati bilaterali imperfetti quei contratti con obbligazioni a carico di una parte sola dai quali in via eventuale possa scaturire un’obbligazione a carico della controparte.

4. Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito.vedi causa

5. Contratti di scambio e associativi. Nei primi la prestazione di entrambe le parti è a vantaggio della controparte. Nei contratti associativi la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune.

6. Contratti commutativi e aleatori. I primi sono quei contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi, nei secondi sono incerti.

7. Contratti a esecuzione istantanea e di durata. Nei primi la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento (immediata o differita). Nei secondi la prestazione continua nel tempo o si ripete periodicamente.

8. Contratti a forma libera e a forma vincolata.

9. Contratti consensuali e reali. I primi si perfezionano con il mero consenso. I secondi necessitano oltre che dell’accordo anche della consegna del bene.

10. Contratti ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria. I primi realizzano automaticamente grazie al consenso il risultato perseguito. I secondi obbligano le parti ad attuare il risultato perseguito.

Contratto preliminare e trascrizione

Si dice preliminare il contratto ad effetti obbligatori con cui le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto definitivo. Le prestazioni che le parti si impegnano ad eseguire consistono nel perfezionare il contratto definitivo: nel compiere una dichiarazione negoziale. Esso x non essere invalido x indeterminatezza deve già precisare a grandi linee il contenuto del contratto definitivo che le parti si impegnano a stipulare.

Il contratto preliminare ha un onere di forma richiesta a pena di nullità. Art. 1351

In caso di inadempimento di una delle due parti, si può richiedere il risarcimento dei danni subiti. Inoltre la legge pone un ulteriore strumento di tutela che consente l’esecuzione in forma specifica, degli obblighi derivanti dal contratto preliminare. La parte adempiente si può recare da un giudice affinché emetta una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti derivanti dal contratto che l’altra parte non ha voluto concludere.

Dall’art 2643 si deduce che la legge prevede in via generale la trascrizione degli atti che trasferiscono costituiscono modificano o estinguono diritti reali sui beni immobili mentre non inserisce il contratto preliminare perché esso non produce effetti.

Grazie alla legge 28 febbraio 1997, è stato introdotto il principio che taluni contratti preliminari sono assoggettabili a trascrizione. È stato inserito l’art 2645-bis con cui è ammessa la trascrizione dei contratti dei primi 4 punti dell’art 2643.

L’art 2645-bis stabilisce la prenotazione del preliminare trascritto sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promettente alienante dopo la trascrizione del preliminare. Questa prevalenza è subordinata al fatto che la trascrizione del definitivo segua alla trascrizione del preliminare entro un anno dalla data convenuta x la conclusione del definitivo ed entro 3anni dalla trascrizione del preliminare, dopo di che questa trascrizione perde valore.

Cessione del contratto

Si ha la cessione del contratto allorquando il cedente di un contratto originario stipula con un terzo cessionario un nuovo contratto detto di cessione, con il quale cedente e cessionario si accordano x trasferire a quest’ultimo il contratto originario, ossia, rectius, tutti i rapporti, attivi e passivi, derivanti dal contratto ceduto. Siccome questi rapporti legavano il cedente con il ceduto ed a seguito legheranno a quest’ultimo il cessionario, è indispensabile il consenso del ceduto. Art. 1406. la cessione produce effetti dal momento in cui il cedente ha accettato la cessione. Il consenso alla cessione da parte del contraente ceduto può essere dato anche in via preventiva art 1407: in tal caso la cessione diventa efficace con la semplice notificazione al ceduto dell’accordo di cessione.

Per effetto della cessione il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non è neppure responsabile dell’inadempimento del cessionario. Art. 1408. è liberato dal momento in cui la sostituzione produce i suoi effetti (accettazione del ceduto o notificazione)se il ceduto vuole evitare questa possibilità, egli deve dichiarare espressamente che con il suo consenso non intende liberare il cedente: in questo caso egli risponde in proprio in caso di inadempimento del cessionario. Art 1408 comma 2. nel 3° comma inoltre si dice che il ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario entro 15 gg. In mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Il cedente non è responsabile verso il cessionario qualora il ceduto non adempia agli obblighi contrattuali. Tuttavia il cedente può garantir al cessionario l’adempimento del contratto da parte del ceduto e risponde in solido con quest’ultimo come se fosse un suo fideiussore. Art 1410 comma2. in ogni caso, il cedente è tenuto a garantire il nomen verum, ossia la validità del contratto.

La cessione del contratto può essere stipulata senza prevedere alcun corrispettivo a carico dell’una o dell’altra parte, oppure può essere stipulata prevedendo un corrispettivo a carico di una e a vantaggio dell’altra.

Si distingue dal subcontratto. Nella cessione del contratto si ha la sostituzione di un nuovo soggetto ad uno dei contraenti originari e tutti i rapporti contrattuali restano invariati, salva la modifica di uno dei titolari. Nel subcontratto i rapporti tra i contraenti originari continuano a sussistere ma accanto ad essi se ne creano altri tra una parte e il terzo, rapporti che pur dipendendo da essi, si distinguono dai precedenti.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di contratto secondo il codice civile?
  2. Il contratto è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, secondo l'articolo 1321 del codice civile.

  3. Quali sono gli elementi essenziali di un contratto?
  4. Gli elementi essenziali di un contratto, secondo l'articolo 1325, sono l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma quando richiesta per la validità del contratto.

  5. Come si classificano i contratti?
  6. I contratti si classificano in tipici e atipici, con due o più parti, a prestazioni corrispettive o con obbligazioni a carico di una sola parte, a titolo oneroso o gratuito, di scambio o associativi, commutativi o aleatori, a esecuzione istantanea o di durata, a forma libera o vincolata, consensuali o reali, e ad efficacia reale o obbligatoria.

  7. Cosa prevede la legge riguardo alla trascrivibilità del contratto preliminare?
  8. La legge, grazie all'articolo 2645-bis, ammette la trascrizione di alcuni contratti preliminari, stabilendo che la trascrizione del definitivo deve seguire quella del preliminare entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del definitivo ed entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.

  9. Quali sono le conseguenze della cessione di un contratto?
  10. La cessione di un contratto libera il cedente dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non lo rende responsabile per l'inadempimento del cessionario, a meno che non sia stato garantito l'adempimento del contratto da parte del ceduto.

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