Concetti Chiave
- Il lavoro dei ciclofattorini ha attirato l'attenzione dei giuslavoristi tra il 2017 e il 2018, con focus sulle condizioni dei gig workers.
- Il tribunale del lavoro di Torino ha esaminato se i ciclofattorini siano lavoratori autonomi o subordinati, emettendo una sentenza l'11 aprile 2018.
- I ciclofattorini operano in modo autonomo e occasionale, potendo rifiutare incarichi senza obblighi di subordinazione.
- La decisione del tribunale è basata sulla capacità dei riders di scegliere liberamente se accettare o meno le chiamate lavorative.
- La Corte d'Appello di Torino ha proposto una soluzione intermedia, escludendo la subordinazione ma considerando una collaborazione eterorganizzata.
Ciclofattorini (riders)
I giuslavoristi si sono interessati per la prima volta al lavoro sul web in relazione alla fattispecie dei riders. Fra il 2017 e il 2018 questo settore è stato coinvolto in numerose mobilitazioni e innovazioni, realizzate con l’obiettivo di migliorare sensibilmente le condizioni lavorative dei gig workers.
La questione dei ciclofattorini è subito rimbalzata sul tavolo dei giudici: prima ancora che si riuscisse a individuare una linea di intervento politico-legislativa, il tribunale del lavoro di Torino si è trovato a dover chiarire se i ciclofattorini sono lavoratori autonomi o subordinati.
La fattispecie non è caratterizzata dal requisito della continuatività; allo stesso modo, il ciclofattorino non è sottoposto al potere direttivo e coordinativo del datore. Egli, infatti, ha la facoltà di rispondere affermativamente o meno alla chiamata, che peraltro avviene tramite un’apposita piattaforma digitale. Premessi questi elementi, il tribunale di Torino ha declinato questa forma d’impiego come lavoro autonomo e occasionale. L’argomento giuridico su cui il tribunale di Torino ha fondato la propria tesi attiene proprio alla possibilità dei riders di rifiutare liberalmente la prestazione lavorativa: questa caratteristica è decisiva per escludere i tratti tradizionali (eterorganizzazione ed eterodirezione) del rapporto di lavoro subordinato. Il discorso potrebbe già chiudersi qui, come afferma la stessa sentenza del tribunale di Torino.
La possibilità di dichiararsi indisponibile, infatti, collide decisamente con la fattispecie della subordinazione ex art. 2094 del Codice civile. La sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Torino: il tribunale ha proposto una soluzione intermedia, continuando a escludere il rapporto di lavoro subordinato, ritenendo tuttavia la possibilità di ricondurre la fattispecie alla collaborazione eterorganizzata (art. 2.1 d.lgs. 81/2015).