Concetti Chiave
- Il rapporto tra fonti europee e interne è stato risolto tramite un'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo con la Corte di giustizia dell'Unione Europea.
- Inizialmente, il criterio cronologico determinava quale norma prevalesse, attribuendo maggior importanza all'atto più recente.
- La Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità delle norme interne in contrasto con quelle comunitarie, per violazione indiretta dell'art. 11 Cost.
- Infine, la Corte ha riconosciuto il primato del diritto comunitario, stabilendo che i regolamenti Ue prevalgono indipendentemente dall'ordine cronologico rispetto alle leggi nazionali.
- Il diritto interno non è considerato abrogato, ma semplicemente non applicabile quando esiste un regolamento Ue, con una sospensione della sua efficacia finché il regolamento è in vigore.
Evoluzione dei rapporti fra fonti europee e fonti interne
Il problema dei rapporti fra fonti europee e fonti interne ha avuto soluzione attraverso un lento e graduale processo evolutivo della giurisprudenza della Corte costituzionale, in un dialogo a distanza non privo di contrasti con la Corte di giustizia dell’Unione. In un primo momento, considerandole fonti equiparate, la Corte costituzionale ritenne che i rapporti fra fonti europee (nella specie, il regolamento comunitario) e fonti interne (la legge ordinaria) dovessero essere letti alla luce del criterio cronologico, sicché l’atto più recente in ordine di tempo avrebbe dovuto prevalere su quello precedente (sent.
14/1964, antecedente alla prima pronuncia della Corte di giustizia che affermò il primato del diritto comunitario, la sentenza Costa, causa 6/64, del 1964).Successivamente il contrasto fra regolamento comunitario e legge fu risolto dalla Corte costituzionale affermando la necessità di sollevare questione di costituzionalità: per cui la Corte si riservò il compito di dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme interne incompatibili con le norme comunitarie per violazione indiretta dell’art. 11 Cost. (sent. 232/1975).
Infine, la Corte costituzionale si conformò alla giurisprudenza della Corte di giustizia (riaffermata nella sentenza Simmenthal, causa 106/77, del 1978), riconoscendo il primato del diritto comunitario. Di conseguenza, il contrasto fra diritto dell’Ue e diritto interno viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento dell’Unione da parte del giudice comune. Ha stabilito infatti la Corte che «l’effetto connesso con la sua vigenza è quello, non già di caducare, nell’accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale», e quindi il regolamento va «sempre applicato, sia che segua sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili» (sent. 170/1984 nel caso Granital). Si badi bene però: il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue non implica che il diritto interno contrastante debba considerarsi come abrogato oppure invalido. Partendo dal presupposto che l’ordinamento dell’Unione e quello italiano sono ordinamenti separati anche se coordinati, secondo il criterio di separazione delle competenze (contrapposto al criterio gerarchico, fondato sulla concezione monista degli ordinamenti fatta propria dalla Corte di giustizia), la Corte costituzionale considera il diritto interno semplicemente non applicabile quando esiste una normativa europea. Gli atti fonte interni, così, vedono sospesa la propria efficacia formale finché in una certa materia permane il regolamento Ue; questa sospensione potrebbe cessare qualora l’Unione dovesse eliminare il proprio atto normativo.
Domande da interrogazione
- Qual è stato il processo evolutivo dei rapporti tra fonti europee e fonti interne secondo la Corte costituzionale italiana?
- Come ha risolto la Corte costituzionale il contrasto tra regolamento comunitario e legge interna?
- Cosa implica il principio di necessaria applicazione del regolamento dell'Unione Europea?
- Come considera la Corte costituzionale il rapporto tra l'ordinamento dell'Unione e quello italiano?
Il processo è stato lento e graduale, iniziando con l'equiparazione delle fonti e l'uso del criterio cronologico, per poi passare alla necessità di sollevare questioni di costituzionalità e infine riconoscere il primato del diritto comunitario.
La Corte ha affermato la necessità di sollevare questioni di costituzionalità per dichiarare l'illegittimità delle norme interne incompatibili con quelle comunitarie, riconoscendo infine il primato del diritto comunitario.
Implica che il regolamento Ue deve essere sempre applicato, indipendentemente dalla cronologia rispetto alle leggi ordinarie incompatibili, senza considerare il diritto interno come abrogato o invalido.
La Corte considera i due ordinamenti separati ma coordinati, applicando il criterio di separazione delle competenze e sospendendo l'efficacia formale delle norme interne in presenza di normativa europea.