ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • La riforma del Titolo V stabilisce che la Repubblica è composta da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, con un ordine che mette in evidenza la vicinanza ai cittadini.
  • Gli enti territoriali godono di piena autonomia, limitata solo dai principi costituzionali, conferendo loro una maggiore indipendenza nella gestione delle loro competenze.
  • Roma ottiene un riconoscimento costituzionale speciale come capitale, con la sua organizzazione disciplinata da una legge dello Stato.
  • Le Regioni ricevono ampie autonomie legislative, amministrative e finanziarie, estendendo tale autonomia anche agli altri enti territoriali.
  • Viene introdotto il federalismo fiscale, consentendo agli enti di stabilire tributi propri e garantendo risorse per il finanziamento delle loro funzioni pubbliche.

La riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione

I principi introdotti con la riforma costituzionale si possono cosi' sintetizzare:

• l'ordinamento repubblicano è fondato sui Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato; nella nuova dicitura dell'art.114 non si parla più di Stato ripartito in Regioni, Province, Comuni, ma si indica una successione non casuale, ponendo per primo l'organo più vicino ai cittadini e poi quelli con competenze progressivamente maggiori;
• i diversi enti godono di piena autonomia, limitata dai soli principi costituzionali;
• viene dato un riconoscimento costituzionale e uno status particolare a Roma capitale;
• vengono riconosciute condizioni particolari di autonomia a tutte le Regioni, nei limiti della Costituzione e con legge dello Stato, secondo quanto stabilito dall'art.

116;
• viene riconosciuta un'ampia autonomia legislativa alle Regioni e autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti autonomi territoriali;
• viene introdotto il principio di sussidiarietà;
• viene introdotto il federalismo fiscale, con l'art.119;
• il potere sostitutivo dello Stato, tramite l'intervento del Governo, avviene nei casi previsti dall'art.120.

Art. 114 Cost.
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ?pi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."

Art. 119 Cost.
"I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali enti che costituiscono l'ordinamento repubblicano secondo la riforma del Titolo V?
  2. L'ordinamento repubblicano è costituito dai Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, con un'enfasi sull'autonomia di ciascun ente.

  3. Qual è il ruolo di Roma secondo la riforma costituzionale?
  4. Roma è riconosciuta come la capitale della Repubblica e le sue funzioni e ordinamento sono disciplinati dalla legge dello Stato.

  5. In che modo la riforma del Titolo V ha influenzato l'autonomia delle Regioni?
  6. La riforma ha riconosciuto un'ampia autonomia legislativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle Regioni, oltre a condizioni particolari di autonomia nei limiti della Costituzione.

  7. Cosa prevede l'articolo 119 della Costituzione riguardo all'autonomia finanziaria degli enti territoriali?
  8. L'articolo 119 prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse autonome e la possibilità di stabilire tributi propri, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

  9. Qual è il principio di sussidiarietà introdotto dalla riforma?
  10. Il principio di sussidiarietà stabilisce che le funzioni pubbliche devono essere svolte dall'ente più vicino ai cittadini, promuovendo un'organizzazione più efficiente e vicina alle esigenze locali.

Domande e risposte

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