Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e da delegati regionali, con voto segreto e maggioranza di due terzi nei primi due scrutini.
- Il candidato alla presidenza deve avere almeno 50 anni, cittadinanza italiana e non può ricoprire altre cariche; lo Stato copre le spese di viaggio.
- Il mandato del Presidente dura 7 anni, con nuove elezioni indette 30 giorni prima della scadenza, prorogando i poteri presidenziali in caso di scioglimento delle Camere.
- In caso di impedimento del Presidente, il presidente del Senato svolge le funzioni presidenziali e si tengono nuove elezioni entro 15 giorni in caso di morte del Presidente.
- Il Presidente ha poteri di promulgazione delle leggi, nomina funzionari, comanda le Forze armate, indice referendum, scioglie le Camere e ratifica trattati, tra altri ruoli costituzionali.
Indice
Elezione del presidente
Descrive le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune e da tre delegati regionali di ogni regione (uno solo per la Valle d’Aosta)
L’elezione del Presidente avviene inoltre per voto segreto e si elegge a maggioranza dei due terzi nel primo o nel secondo scrutinio.
Dal terzo in poi, basta la maggioranza assoluta.Requisiti e mandato
Descrive i requisiti del cittadino candidato a Presidente della Repubblica. Deve avere almeno 50 anni e deve possedere la cittadinanza italiana. È incompatibile con qualsiasi altra carica, e le spese di viaggio necessarie al Presidente sono pagate dallo Stato.
Il mandato del Prseidente della Repubblica dura 7 anni. 30 giorni prima della scadenza del mandaro, hanno luogo le nuove elezioni, in seduta comune. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi a ciò, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere neo-elette. Sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino alla nuova elezione.
Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, viene nominato al suo posto il presidente del Senato. In caso invece di impedimento o di morte del presidente, si rifanno immediatamente le elezioni entro 15 giorni.
Descrive
Funzioni e poteri
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e fissa la prima riunione di esse.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge proposti dal Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Comando e difesa
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene (anche amnistia e/o indulto).
Il Presidente ha il potere di sciogliere le due camere, cosa che non può essere fatta durante gli ultimi sei mesi del suo mandato (chiamato anche semestre bianco).
Se un atto avente valore di legge è firmato dal Presidente ma non dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro, l’atto non ha valore.
Accuse e giuramento
Il Presidente può essere messo in stato d’accusa per due reati principali: reato d’alto tradimento e/o attentato alla Costituzione.
Prima di esercitare il potere, il PdR giura davanti al Parlamento in seduta comune di essere sempre fedele alla Costituzione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le modalità di elezione del Presidente della Repubblica?
- Quali sono i requisiti per diventare Presidente della Repubblica?
- Cosa accade se il Presidente della Repubblica è impossibilitato a svolgere le sue funzioni?
- Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune e da tre delegati regionali per ogni regione, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo. L'elezione avviene per voto segreto e richiede una maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini, mentre dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il candidato deve avere almeno 50 anni e possedere la cittadinanza italiana. Inoltre, la carica è incompatibile con qualsiasi altra e le spese di viaggio necessarie sono a carico dello Stato.
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Senato assume le funzioni del Presidente della Repubblica. Se l'impedimento è permanente o in caso di morte, si tengono nuove elezioni entro 15 giorni.
Il Presidente può inviare messaggi alle Camere, indire elezioni, promulgare leggi, nominare funzionari dello Stato, ratificare trattati internazionali, comandare le Forze armate, presiedere il Consiglio superiore della magistratura, e concedere la grazia. Ha anche il potere di sciogliere le Camere, tranne negli ultimi sei mesi del suo mandato.