Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, svolgendo un ruolo super partes come custode della Costituzione.
- È eletto dal Parlamento in seduta comune con l'aggiunta di delegati regionali, e serve un mandato di sette anni, con la possibilità di rielezione.
- Il Presidente esercita poteri simbolici e di controllo, tra cui la nomina del capo del Governo, lo scioglimento delle Camere e la promulgazione delle leggi.
- Gli atti presidenziali si dividono in quelli deliberati da altri organi, iniziative presidenziali, atti complessi e atti non controfirmati, ognuno con procedure specifiche.
- In caso di impedimento, le funzioni presidenziali sono temporaneamente assunte dal Presidente del Senato fino all'elezione di un nuovo Presidente.
Il presidente della repubblica
Il presidente della repubblica: egli è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Rappresenta anche un organo costituzionale al vertice dell’organizzazione statale, in posizione paritaria e indipendente rispetto agli altri organi costituzionali. Dato che l’Italia è una repubblica parlamentare egli non detiene potere legislativo, esecutivo o giudiziario, ma partecipa in modo diverso a tutti e tre i poteri.
In quanto Presidente della Repubblica egli rappresenta il popolo italiano e si pone quale figura super partes, in quanto costituisce la figura di custode e di garante dei principi fissati dalla Costituzione. Egli possiede due poteri fondamentali: la scelta del capo del Governo e lo scioglimento anticipato delle Camere.Elezione, carica e supplenza del capo dello stato: il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. Alle elezione partecipano anche tre delegati per regione. La presenza dei delegati regionali serve per assicurare la rappresentanza delle minoranze. La loro partecipazione rimane comunque essenzialmente simbolica dato il peso del loro numero, 58, rispetto ai 945 parlamentari più i senatori a vita.
Requisiti per l’elezione a presidente: può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Non è obbligatorio che il Presidente sia scelto tra i membri del Parlamento o del Governo, un es. è quello dell’elezione di Carlo Azeglio Ciampi.
Convocazione dell’assemblea elettiva: per procedere all’elezione del nuovo capo dello stato, il Presidente della Camera dei Deputati deve convocare a Montecitorio i parlamentari e i rappresentanti regionali 30 giorni prima della scadenza del mandato, per poter eleggere il nuovo Presidente prima dello scadere del mandato precedente. Quando vi è un’interruzione anticipata del mandato presidenziale per morte, dimissioni o altri impedimenti permanenti, l’assemblea viene convocata con un termine di 15 giorni.
Modalita’ delle votazioni: la votazione avviene in seduta comune e a scrutinio segreto, in modo da favorire una scelta più autonoma e secondo coscienza da parte dei votanti. Non è prevista la presentazione di candidature ufficiali per evitare di accostare la figura di un candidato a quella di una certa formazione politica. In realtà i partiti propongono i loro candidati e cercano di accordarsi prima delle votazioni.
Maggioranza per l’elezione: risulta eletto Presidente chiunque raggiunge una maggioranza di non meno di due terzi dei voti, nelle prime tre votazioni. Se alla fine della terza votazione nessuno è riuscito a conseguirla, dalla quarta in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea. L’elezione che ha richiesto più votazioni è stata quella del Presidente Leone, ben 23, mentre quelle che ne hanno richieste solamente una, sono state quelle dei Presidenti De Nicola, Cossiga e Ciampi.
Entrata in carica: una volta eletto, il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, davanti al Parlamento in seduta comune. La sua carica dura sette anni dalla data del giuramento ed è immediatamente rieleggibile, anche se ciò non si è mai verificato. La durata della carica è superiore a quelle delle Camere, che dura cinque anni. Al termine del suo mandato, il Presidente nascente diventa di diritto senatore a vita.
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono garantite alcune prerogative economiche, che comprendono un assegno familiare e una dotazione patrimoniale. L’assegno personale è di circa 215.000 euro annui, mentre della dotazione patrimoniale fanno parte il Quirinale e altri beni situati in diverse regioni d’Italia, oltre a uno stanziamento annuale in denaro per le spese di rappresentanza.
Incompatibilita’: la carica di Presidente della Repubblica, data la delicatezza del suo incarico, è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.
Supplenza: in caso di impedimento temporaneo, come la malattia o un lungo viaggio all’estero, le funzioni del capo dello stato sono svolte dal Presidente del Senato. Il Presidente del Senato assume temporaneamente le funzioni di capo dello stato anche nel caso di impedimento permanente del Presidente della Repubblica, come in caso di morte, di dimissioni o di destituzione, finché le Camere non abbiano proceduto entro 15 giorni a eleggere il nuovo capo delle stato.
Poteri e atti del presidente della repubblica: è possibile distinguere gli atti del Presidente della Repubblica a seconda del potere presidenziale in quattro gruppi: atti deliberati da organi diversi, atti di iniziativa presidenziale, atti complessi e atti non controfirmati.
Atti deliberati da organi diversi: i più importanti sono quelli governativi o ministeriali, cioè atti il cui contenuto è deciso dal Governo ed emanati dal capo dello stato. Il Presidente della Repubblica svolge nei loro confronti solo una funzione di controllo e di tutela della Costituzione. Sono tali ad es. la promulgazione delle leggi, l’emanazione dei decreti e dei regolamenti governativi e la ratifica dei trattati internazionali.
Atti di iniziativa presidenziale o propriamente presidenziali: il contenuto di questi atti è deciso autonomamente dal Presidente. La controfirma del ministro competente assicura una forma di controllo del Governo sugli atti del Presidente. Si tratta di un atto dovuto in quanto il ministro non la può rifiutare. Rientrano in questa categoria la nomina di 5 senatori a vita, di 5 giudici costituzionali, la convocazione straordinaria delle Camere, la concessione della grazia, il veto sospensivo sulle leggi e l’invio di messaggi alle Camere. Questi ultimi sono i messaggi più importanti, con cui il Presidente fa presente al Parlamento una serie di esigenze e ne auspica l’attuazione in via legislativa. Questi messaggi devono essere inviati in forma scritta o letti personalmente a entrambe le Camere. Un altro tipo di messaggio è quello di insediamento, pronunciato nel momento del giuramento di fronte al Parlamento.
Atti complessi: sono quelli il cui contenuto è concordato dal Presidente della Repubblica con il Governo. Rientrano in questa categoria il decreto di nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento anticipato delle Camere. La scelta della persona da nominare a capo dell’esecutivo è del Presidente della Repubblica, il quale però non è libero di designare chiunque, ma deve tener conto delle indicazioni provenienti dai capigruppo parlamentari e dai partiti. La persona da lui nominata deve passare al vaglio del Parlamento, che può confermare o meno la scelta del capo dello stato. Lo scioglimento anticipato delle Camere, così come lo scioglimento delle Camere alla loro scadenza naturale, sono atti che competono al Presidente della Repubblica, ma mentre il secondo è un atto dovuto, il primo è un atto che riguarda un momento particolare di crisi del Parlamento, che richiede particolare attenzione. Prima di sciogliere le Camere il capo dello stato ha l’obbligo di sentire i pareri dei presidenti delle due Camere, ma le loro osservazioni non sono vincolanti. La controfirma del Presidente del Consiglio, che non è un atto dovuto, manifesta il coinvolgimento del Governo in una situazione politica definita e non modificabile.
Atti non controfirmati: sono atti per i quali non è richiesta alcuna controfirma ministeriale. Sono tali gli atti relativi alle dimissioni del Presidente, quelli che il Presidente firma in qualità di componente di altri organi, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio di Sicurezza e i messaggi orali. Questi ultimi sono messaggi frutto della facoltà del capo dello stato di esternare le proprie opinioni. Gli esempi possono essere i messaggi alla nazione, i discorsi pubblici, le interviste e le conferenze stampa. In questi casi al Governo, non è attribuita nessuna funzione di approvazione, in quanto il Presidente della Repubblica può in qualsiasi momento rivolgersi al Parlamento o alla nazione.
Gli atti del presidente della repubblica secondo le diverse funzioni dello stato: gli atti del Presidente della Repubblica possono avvenire rispetto al potere legislativo, al potere esecutivo, al potere giudiziario e alla Corte Costituzionale.
Rispetto al potere legislativo il Presidente della Repubblica: a) convoca le Camere in seduta straordinaria; b) indice le elezioni della Camera e ne fissa la prima riunione; c) nomina 5 senatori a vita; d) scioglie le Camere; e) promulga le leggi; f) può rinviare le leggi alle Camere.
Rispetto al potere esecutivo il Presidente della Repubblica: a) ha il comando delle forza armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e dichiara la guerra; b) nomina il Presidente del Consiglio e i ministri; c) emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti; d) nomina i funzionari dello stato; e) autorizza il Governo a presentare i disegni di legge al Parlamento; f) concede le onorificenze della Repubblica; g) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali; h) scioglie, nei casi previsti dalla Costituzione, i consigli regionali.
Rispetto al potere giudiziario il Presidente della Repubblica: a) presiede il Consiglio Superiore della Magistratura; b) può concedere la grazia e commutare le pene. La grazia è un provvedimento di clemenza, con il quale una pena viene condonata in tutto o in parte, o commutata in un’altra meno grave. La grazia cancella la pena ma non il reato in quanto l’interessato sarà sempre considerato colpevole anche se non ne subisce la sanzione prevista. Dalla grazia vanno distinti indulto e amnistia, che sono di competenza del Governo. L’indulto è un atto di clemenza per un particolare reato che può interessare anche un insieme di individui. Anche in questo caso si cancella la pena ma non il reato. L’amnistia è un provvedimento di clemenza che estingue anche il reato. Con essa si ha quindi l’assoluzione di tutti coloro che sono imputati in un processo per uno dei reati coperti da amnistia, cioè la cessazione della pena per coloro i quali vi è già stata una sentenza definitiva di condanna.
Rispetto alla Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici della Corte.
Le responsabilita’ del presidente della repubblica: sono essenzialmente due: la responsabilità politica e la responsabilità giuridica.
La responsabilità politica si ha quando il comportamento di chi agisce va valutato secondo parametri di opportunità e le sanzioni applicabili riguardano solo il rapporto tra colui che ha compiuto l’atto e l’ufficio per il quale il soggetto agisce. La responsabilità politica può essere a sua volta distinta in responsabilità diffusa e istituzionalizzata. La prima è quella che il titolare di una determinata carica politica ha nei confronti di una generalità di persone. La seconda si ha verso determinati organi che hanno uno specifico potere sanzionatorio nei confronti del titolare di una certa carica. E’ questo il caso della responsabilità del Governo verso il Parlamento, che può votargli la mozione di sfiducia e obbligarlo a dimettersi.
La responsabilità giuridica si ha quando un determinato atto è valutabile secondo norme giuridiche precise ed è quindi sottoponibile alle sanzioni civili, penali e amministrative. Nel nostro ordinamento costituzionale il capo dello stato è soggetto sia alla responsabilità politica, sia a quella giuridica. Riguardo alla prima egli è di fatto sottoposto solo alla responsabilità politica diffusa. Da un punto di vista penale egli gode di un tutela particolare, in quanto sono puniti con pene elevate i reati di attentato alla sua vita o alla sua libertà personale e quelli di offesa al suo onore e al suo prestigio. Riguardo alla responsabilità giuridica, il capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione. L’alto tradimento è la violazione dell’obbligo di fedeltà alla Repubblica e attentato alla Costituzione è l’attività diretta a modificare in modo illegale il regime politico-costituzionale, o a violare i principi fondamentali della Costituzione. Se si ritiene che il Presidente della Repubblica abbia commesso uno di questi reati, deve essere messo in stato di accusa dal Parlamento e giudicato dalla Corte Costituzionale.
Controfirma ministeriale: il Presidente della Repubblica non è responsabile per quel che riguarda le conseguenze civili, amministrative e penali di tutti gli atti compiuti come Presidente. Tale responsabilità è presa quindi dai ministri proponenti, in quanto nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri competenti.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale del Presidente della Repubblica in Italia?
- Come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica?
- Quali sono i poteri fondamentali del Presidente della Repubblica?
- Quali sono le responsabilità del Presidente della Repubblica?
- Quali atti può compiere il Presidente della Repubblica senza controfirma ministeriale?
Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale, fungendo da custode e garante dei principi costituzionali senza detenere poteri legislativi, esecutivi o giudiziari.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, con la partecipazione di tre delegati per regione, e richiede una maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni o una maggioranza assoluta dalla quarta in poi.
Il Presidente della Repubblica ha il potere di scegliere il capo del Governo e di sciogliere anticipatamente le Camere, oltre a svolgere funzioni di controllo e tutela della Costituzione.
Il Presidente della Repubblica ha responsabilità politica e giuridica, essendo soggetto a responsabilità politica diffusa e giuridica solo per alto tradimento o attentato alla costituzione.
Gli atti non controfirmati includono le dimissioni del Presidente, atti firmati come componente di altri organi e messaggi orali, come discorsi pubblici e interviste, che non richiedono approvazione governativa.