Concetti Chiave
- La Costituzione italiana è dettagliata e rigida, composta da 139 articoli che richiedono una procedura complessa per essere modificati, riflettendo una struttura democratica, laica e votata dal popolo.
- Le libertà fondamentali riconosciute includono la libertà personale, di manifestazione del pensiero, di domicilio, di circolazione, di riunione, e religiosa, tutte garantite dalla Costituzione.
- I diritti sindacali e il diritto di sciopero sono tutelati, con diverse forme di sciopero riconosciute, mentre le forme di democrazia diretta includono il referendum abrogativo e l'iniziativa legislativa.
- Il Parlamento italiano è bicamerale e composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con un sistema che prevede tempi di approvazione delle leggi più lunghi ma anche maggiori controlli.
- I decreti legge e legislativi sono strumenti legislativi del Governo, con i primi emessi per urgenze straordinarie e i secondi basati su leggi delega, entrambi con valore di legge ordinaria.

Indice
- Costituzione italiana: caratteristiche fondamentali e struttura
- Libertà fondamentali nella Costituzione italiana
- Diritti sindacali, diritto di sciopero e principali forme di democrazia diretta
- Doveri costituzionali
- Composizione del Parlamento
- Legge ordinaria e legge costituzionale: iter legislativo
- Nascita e crisi di governo
- Atti presidenziali, decreti legge e decreti legislativi
Costituzione italiana: caratteristiche fondamentali e struttura
La Costituzione italiana è:
- lunga, perché è composta da 139 articoli, ben dettagliati, che abbracciano numerosi argomenti, utilizzando anche la previsione di regole e principi;
- rigida, perché occorre una procedura articolata per modificarla, dal momento che le sue norme sono di valore superiore alle leggi ordinarie;
- democratica, perché si applica in uno Stato democratico;
- laica, perché non viene imposta l’osservanza di una sola religione, ma c’è la libertà di culto;
- votata, perché il popolo ha eletto un’assemblea costituente che poi ha scritto la Costituzione;
- compromissoria, perché si è giunti ad un compromesso per fare le norme; c’è stato un incontro tra la presenza cattolica (norme sul rispetto della persona umana da parte dello Stato), la presenza socialista e marxista ( norme sul lavoro e sull’uguaglianza sostanziale cioè che cerca di eliminare le differenze che impediscono il realizzarsi dei diritti) e la presenza liberaldemocratica ( norme sui diritti di libertà e di indipendenza della magistratura);
- programmatica, perché stabilisce gli orientamenti futuri a cui i legislatori si devono attenere;
- aperta, perché si adatta alle diverse circostanze che in futuro si presenteranno.
La Costituzione è composta da 139 articoli, ai quali seguono 18 disposizioni transitorie e finali; la Costituzione si apre con 12 articoli sui principi fondamentali e poi il resto del testo è diviso in 2 parti: la prima parte riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, mentre la seconda riguarda l’ordinamento della Repubblica. Vi sono norme precettive e norme programmatiche. Le norme precettive servono per costituire la Repubblica come ordinamento già esistente (tutti i cittadini uguali davanti alla legge). Le norme programmatiche, invece, sono quelle norme che servono a delineare il progetto della Costituzione che non è ancora realizzato.
L’articolo 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce a tutti i diritti inviolabili dell’uomo; tutti i cittadini hanno il dovere di collaborare alla solidarietà sociale, politica ed economica del paese.
L’articolo 4 è diviso in 2 commi; il primo comma dice che a tutti è riconosciuto il diritto di lavorare, mentre nel secondo comma si dice che ogni cittadino ha il dovere di lavorare per concorrere al progresso della società.
Per ulteriori approfondimenti sulla Costituzione italiana vedi anche qua
Libertà fondamentali nella Costituzione italiana
La Costituzione italiana riconosce le seguenti libertà fondamentali:
- libertà personale, che è definita anche inviolabile perché la detenzione, l’ispezione, la perquisizione, sono consentite solo quando la legge lo prevede; in casi di necessità e di urgenza anche l’autorità di pubblica sicurezza, oltre al giudice, può limitare provvisoriamente la libertà personale; la Costituzione vieta ogni violenza fisica o morale sulle persone arrestate;
- libertà di manifestazione del pensiero, che è il diritto, riconosciuto a tutti, di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto, e con ogni altro mezzo di diffusione (la Costituzione è stata preveggente);
- libertà di domicilio, che riguarda il fatto che nessuno può pretendere di entrare con la forza in casa di un’ altra persona;
- libertà di circolazione, che sarebbe la libertà di spostarsi da un luogo all’altro del territorio nazionale, di uscire e di rientrarvi;
- libertà di riunione e di associazione, cioè che tutti i cittadini hanno diritto a riunirsi in luoghi pubblici pacificamente e senza armi;
- libertà religiosa, che tutela la professione e la pratica di ogni fede religiosa.
Diritti sindacali, diritto di sciopero e principali forme di democrazia diretta
I sindacati sono associazioni di lavoratori che hanno lo scopo di proteggerne i diritti e organizzarne l’attività nei confronti dei datori di lavoro. La Costituzione dedica ai sindacati due norme: l’art. 39, in base al quale l’organizzazione sindacale è libera, e l’art. 40, che riconosce ai lavoratori il diritto di sciopero.
Lo sciopero consiste in un’astensione collettiva dal lavoro. Esso può essere a sorpresa (quando non viene preannunciato), a singhiozzo (quando avviene ripetutamente), a scacchiera (quando interessa l’uno o l’altro reparto) e bianco (quando si lavora più lentamente).
Le forme di democrazia diretta sono :
- il referendum abrogativo, dove il popolo è chiamato a esprimersi su questioni che riguardano la cancellazione di leggi. Può essere chiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Vi partecipano i cittadini che hanno raggiunto la maggior età ed è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto;
- l’iniziativa legislativa, quando 50.000 elettori presentano alle Camere una proposta legislativa (quindi il popolo esercita una funzione di stimolo sul Parlamento);
- la petizione, quando i cittadini si rivolgono alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi.
Doveri costituzionali
I doveri costituzionali sono:
- Dovere di fedeltà alla Repubblica: si tratta di un obbligo inderogabile. L’art. 2 dice che la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Attraverso l’adempimento dei doveri, i diritti possono trovare la loro piena esplicazione;
- Dovere di difesa della patria: L’art. 52 dice che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Ne derivano sia il dovere di prestare servizio militare, sia il dovere di partecipare alla lotta collettiva. Il dovere di difesa della patria può trovare espressione in momenti di mobilitazione civile;
- Dovere di voto: votare è un dovere civico (art. 48). Se tutti o la maggior parte degli aventi diritto non votassero, il meccanismo costituzionale non potrebbe funzionare. Tuttavia, chi non vota non va incontro ad alcuna conseguenza giuridica;
- Doveri di solidarietà: cioè sentirsi parte della comunità nazionale. I cittadini devono tenere comportamenti coerenti, devono svolgere attività utili e devono partecipare alle spese ( art. 4 e art. 53). Appartiene a questi anche il dovere di istruzione, cioè che tutti i cittadini devono avere una formazione culturale;
Composizione del Parlamento
Il Parlamento è l’organo centrale nel sistema costituzionale italiano ed è composto da due assemblee separate. Si parla di sistema bicamerale perfetto, perché le due assemblee hanno le stesse funzioni. Il vantaggio di avere un sistema bicamerale perfetto è quello che le decisioni affrettate di una possono essere corrette dall’altra; lo svantaggio è quello di allungare i tempi di approvazione delle leggi.
Le due assemblee sono:
- la Camera dei deputati: 630 componenti (a cui si aggiungono 12 deputati e 6 senatori eletti dai rappresentanti dell’Italia all’estero); l’elettorato attivo è 18 anni mentre l’elettorato passivo è 25; tutti i componenti sono elettivi; ha sede nel palazzo di Montecitorio;
- il Senato della Repubblica: 315 componenti (a cui si aggiungono 12 deputati e 6 senatori eletti dai rappresentanti dell’Italia all’estero); l’elettorato attivo è 25 anni mentre l’elettorato passivo è 40; si aggiungono ai componenti elettivi 5 senatori a vita; ha sede nel palazzo Madama.
Ognuna delle due Camere lavora secondo un proprio calendario; le discussioni assembleari sono precedute da discussioni nelle commissioni parlamentari per rendere il procedimento più veloce; vi sono diverse commissioni (giustizia, esteri, lavori pubblici…) a cui spetta l’esame di leggi di cui viene poi fatta una relazione all’assemblea; attività in sede istruttoria è l’esame preventivo; in sede deliberante invece quando sulle proposte di legge decidono le commissioni stesse.
Legge ordinaria e legge costituzionale: iter legislativo
Nel caso della legge ordinaria, l’iter legislativo prevede:
- iniziativa legislativa: è la presentazione di un progetto di legge alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica; l’iniziativa può essere assunta dal Governo, da ciascun membro del Parlamento, da ciascun Consiglio regionale, dal CNEL e dal popolo;
- esame istruttorio: la proposta di legge viene presentata al Presidente della camera che la assegna alla commissione parlamentare competente che ne deve poi presentare una relazione all’assemblea;
- discussione e approvazione: l’approvazione avviene al termine di una discussione e anche in questa fase si può modificare il testo della legge;
- promulgazione: entro un mese dall’approvazione la legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica; la promulgazione può essere rifiutata dal Presidente della Repubblica rimandando la legge indietro con un messaggio motivato; se le Camere approvano nuovamente il testo, il Presidente è tenuto a promulgarla;
- pubblicazione: la legge viene pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione (vacatio legis);
La legge costituzionale, invece deve essere approvata da entrambe le Camere con due deliberazioni (la seconda dopo almeno 3 mesi dalla prima); nella seconda votazione ci deve essere l’approvazione della maggioranza assoluta (la metà più uno dei componenti); se la maggioranza è dei due terzi la legge viene approvata definitivamente, mentre se la maggioranza è assoluta ma inferiore a quella dei due terzi la legge viene sottoposta a un referendum.
Nascita e crisi di governo
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato; ha funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, che svolge in funzione equilibratrice; viene eletto dal Parlamento in seduta comune con deputati, senatori e rappresentanti delle Regioni (3 delegati tranne Molise e Valle d’Aosta che ne mandano 1); l’elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti per le prime tre votazioni.
Il Presidente della Repubblica nomina un candidato Presidente del Consiglio, che a sua volta presenta il suo Governo alle Camere; se il Governo non ottiene la fiducia, si riparte da capo, se invece la ottiene, il Governo entra in carica, assumendo la funzione esecutiva e legislativa straordinaria. Se il Parlamento vota una mozione di sfiducia il Governo, non avendo una maggioranza parlamentare, si deve dimettere e il Presidente della Repubblica deve dare inizio a delle nuove consultazioni.
Atti presidenziali, decreti legge e decreti legislativi
Gli atti presidenziali si distinguono in atti presidenziali in senso stretto ( la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, la nomina di 5 giudici costituzionali, lo scioglimento anticipato delle Camere, l’invio di messaggi presidenziali, il rinvio al Parlamento di una legge, la nomina di 5 senatori a vita e l’atto di grazia) e atti presidenziali partecipativi di alti poteri (funzione legislativa, amministrativa e giurisdizionale).
I decreti legge sono provvedimenti aventi valori di legge, emanati per far fronte a situazioni straordinarie di necessità e di urgenza. Sono immediatamente efficaci per un periodo di 60 giorni, a meno che non vengano convertiti in legge dal Parlamento; i decreti legislativi, invece, hanno sempre lo stesso valore della legge ordinaria, ma vengono emanati dal Governo in base a una preventiva legge delega da parte del Parlamento.
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana?
- Quali libertà fondamentali sono riconosciute dalla Costituzione italiana?
- Quali sono i diritti sindacali e il diritto di sciopero secondo la Costituzione italiana?
- Come è composto il Parlamento italiano e quali sono le sue funzioni?
- Qual è l'iter legislativo per l'approvazione di una legge ordinaria e di una legge costituzionale?
La Costituzione italiana è lunga, rigida, democratica, laica, votata, compromissoria, programmatica e aperta, composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.
La Costituzione italiana riconosce la libertà personale, di manifestazione del pensiero, di domicilio, di circolazione, di riunione e di associazione, e la libertà religiosa.
La Costituzione garantisce la libertà sindacale e il diritto di sciopero, che può assumere diverse forme come a sorpresa, a singhiozzo, a scacchiera e bianco.
Il Parlamento italiano è bicamerale, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, con funzioni identiche, e lavora attraverso commissioni parlamentari per esaminare le leggi.
L'iter legislativo per una legge ordinaria include iniziativa legislativa, esame istruttorio, discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione. La legge costituzionale richiede due deliberazioni da entrambe le Camere e può essere soggetta a referendum.