Concetti Chiave
- I requisiti per diventare Presidente della Repubblica includono la cittadinanza italiana, almeno 50 anni di età, e il godimento dei diritti civili e politici.
- Il Presidente viene eletto dal Parlamento in seduta comune con i rappresentanti delle regioni, mediante scrutinio segreto e maggioranza qualificata.
- Il mandato presidenziale dura sette anni e inizia dopo il giuramento davanti al Parlamento; può cessare per vari motivi come scadenza, dimissioni o condanna per alto tradimento.
- In caso di cessazione anticipata del mandato, il Presidente della Camera convoca il Parlamento per l'elezione di un nuovo Presidente, con una proroga dei poteri se necessario.
- Il Presidente non è politicamente responsabile, ma può essere processato penalmente per alto tradimento e attentato alla Costituzione, con procedimenti speciali.
La Costituzione indica i requisiti che deve soddisfare chi può essere eletto Presidente della Repubblica (Art 84): ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni di età e che gode dei diritti civili e politici.
Elezione
Procede alla sua elezione il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti dell'autonomia regionale (“grandi elettori”). Questo avviene per allargare la base elettorale, in modo che il Presidente non sia puramente fedele all'espressione della maggioranza parlamentare (anche se si tratta prevalentemente di un'integrazione formale).
Una volta eletto il Presidente della Repubblica entra in carica solo dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, davanti al Parlamento in seduta comune. È un atto per prassi seguito da un suo discorso. Da questo giorno decorrono i sette anni di mandato.
Egli cessa dalla carica:
1. Scadenza del mandato
2. Morte o l'impedimento permanente
3. Dimissioni
4. Perdita di uno dei requisiti di eleggibilità
5. Viene destituito per effetto di sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Costituzionale per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Normalmente la cessazione dalla carica avviene alla conclusione del settennato. La regola vuole che 30 giorni prima della scadenza si convoca il Parlamento per nuova elezione. A presiedere la seduta è il Presidente dalla Camera dei Deputati. Se per caso le camere sono già state sciolte (elezioni a breve) oppure mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, allora la riunione plenaria ha luogo entro 15 giorni dalla prima riunione delle nuove camere. È il nuovo parlamento ad eleggere il nuovo presidente. Nel frattempo vengono prorogati i poteri del Presidente in carica (prorogatio), fino al giuramento del nuovo.
Se il mandato cessa per altre cause, il Presidente della Camera deve convocare il Parlamento in seduta comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Se succede che le camere sono sciolte o mancano tre mesi alla loro cessazione, sarà il nuovo Parlamento a decidere. Dato che non c'è la possibilità di prorogatio, intanto i poteri del Presidente della Repubblica vengono esercitati dal Presidente del Senato (suo compito è anche supplirgli quando è all'estero).
Responsabilità penale
Il Presidente della Repubblica non è politicamente responsabile nei confronti del collegio che lo ha eletto: non può essere sfiduciato. L'unica responsabilità che può essere fatta valere nei suoi confronti è la responsabilità penale per due reati: alto tradimento e attentato alla
Costituzione. Sono ipotesi di reato non definite in Costituzione, quini si discute il loro contenuto: per alcuni si dovrebbe guardare al codice penale militare di pace, altri pensano che siano reati propri del Presidente della Repubblica, quindi con caratteristiche particolari, anche se non codificati. Dal punto di vista processuale, il processo ha particolari caratteristiche: il Presidente viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale (in funzone di giudice penale) a composizione integrata di altri 16 giudici. Essa può sospendere il Presidente dalla carica e adottare misure limitative della sua libertà personale.
-) Per i reati da lui commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ma diversi da questi due descritti, la responsabilità è assunta dai Ministri che controfirmano i suoi atti.
-) Per i reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni non gode di immunità, ma sul piano processuale gode di "temporanea improcedibilità" cioè non si procede fino alla scadenza del suo mandato (è una prassi controversa). Durante la carica è immune da qualunque misura restrittiva o coercitiva, comprese le intercettazioni telefoniche.
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica?
- Come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica?
- Quali sono le cause di cessazione dalla carica di Presidente della Repubblica?
- Qual è la responsabilità penale del Presidente della Repubblica?
- Cosa succede se il Presidente commette reati fuori dall'esercizio delle sue funzioni?
Ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici può essere eletto Presidente della Repubblica.
L'elezione avviene tramite il Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti regionali, con scrutinio segreto e maggioranza qualificata nei primi tre scrutini.
Le cause includono la scadenza del mandato, morte, impedimento permanente, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità, o destituzione per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Il Presidente è penalmente responsabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione, giudicato dalla Corte Costituzionale.
Non gode di immunità, ma c'è una "temporanea improcedibilità" fino alla scadenza del mandato, e durante la carica è immune da misure restrittive.