Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica, eletto ogni 7 anni dal Parlamento, rappresenta l'unità nazionale e garantisce l'equilibrio costituzionale.
- Il Presidente partecipa alle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, senza detenere poteri specifici ma con ruolo di supervisione.
- Può inviare messaggi alle Camere, promulgare leggi, e sciogliere le Camere, tranne negli ultimi 6 mesi del mandato.
- Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, ratifica trattati internazionali e comanda le forze armate.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura e nomina giudici della Corte Costituzionale, con possibilità di concedere la grazia.
Il presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, o Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale e svolge la funzione di garante degli equilibri costituzionali al di sopra degli altri organi governativi. Non è titolare di un potere specifico ma partecipa all’esercizio di tutti i poteri con ruolo di coordinamento e supervisione.
Il suo incarico è ripartito nelle seguenti tre funzioni.
- Funzione legislativa
- Funzione esecutiva
- Funzione giudiziaria
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, e goda dei diritti civili e politici (art. 84).
La carica dura 7 anni, al termine dei quali l’ormai ex Capo dello Stato diventa senatore a vita. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto.
L’esercizio del Presidente delle Repubblica prevede:
- un assegno personale, un compenso in denaro per l’esercizio della funzione
- una dotazione, un insieme di beni mobili e immobili e una somma in denaro per sostenere le spese dell’incarico
Se il Presidente della Repubblica in carica è impossibilitato a svolgere la propria funzione il Presidente del Senato ne assume la supplenza. In caso di impedimento permanente, morte o dimissione del Capo dello Stato, le Camere devono procedere entro 15 giorni, salvo eccezioni, ad una nuova elezione (art. 86).
La funzione legislativa
In quest’ambito il Presidente della Repubblica:
- può inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione dei parlamentari su particolari questioni
- indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
- promulga le leggi (con possibilità di veto sospensivo) e emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
- indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87)
- può, ascoltati i rispettivi presidenti, sciogliere una o entrambe le Camere tranne che negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) (art. 88 )
- può nominare senatori a vita cinque cittadini con particolari meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario (art. 59)
In quest’ambito il Presidente della Repubblica:
- nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92)
- nomina i più alti funzionari dello Stato
- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali
- comanda le forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa* e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
- conferisce le onorificenze della Repubblica
La funzione giudiziaria
In quest’ambito il Presidente della Repubblica:
- presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87)
- nomina 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale (art. 135)
- ha facoltà di concedere grazie e di commutare le pene dei condannati*
In considerazione dell’alta carica ricoperta, il Codice penale punisce con particolare severità l’attentato alla vita, all’incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica.
*La grazia è un provvedimento individuale che condona o diminuisce la pena a un singolo condannato. L’amnistia è, invece, un provvedimento generale che estingue sia il reato sia la pena, e può essere concessa solo dal Parlamento con un’apposita legge.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali funzioni del Presidente della Repubblica?
- Come avviene l'elezione del Presidente della Repubblica?
- Quali sono i requisiti per diventare Presidente della Repubblica?
- Cosa succede se il Presidente della Repubblica è impossibilitato a svolgere le sue funzioni?
- Quali poteri ha il Presidente della Repubblica in ambito giudiziario?
Il Presidente della Repubblica svolge funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, garantendo l'equilibrio costituzionale e rappresentando l'unità nazionale.
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune con 3 delegati per regione, richiedendo i due terzi dei voti, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici.
Il Presidente del Senato assume la supplenza, e in caso di impedimento permanente, le Camere devono eleggere un nuovo Presidente entro 15 giorni.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura, nomina 5 giudici della Corte Costituzionale e può concedere grazie e commutare pene.