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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Viciani Simona

Appunti di Diritto dei minori e della famiglia. Legge 76/2016 unico articolo di 69 commi. Nel 2010 la corte EDU ha riconosciuto il diritto al matrimonio anche a coppie dello stesso sesso; la stessa Corte ha condannato l’Italia nel 2015 per il mancato riconoscimento delle unioni civili in quanto l’impossibilità di formalizzare il rapporto in mancanza di una disciplina si pone in contrasto con il principio di non discriminazione e di parità di trattamento. La Corte costituzionale è intervenuta sul tema ribadendo la necessità di un intervento legislativo e anche la Corte di Cassazione si è allineata su posizioni di apertura che hanno imposto la necessità di riconoscere una tutela che seppur non omogenea al matrimonio fosse almeno finalizzata al riconoscimento di un nucleo di diritti e doveri comuni. Il nostro legislatore ha optato per un riconoscimento NON matrimoniale dell’unione civile. La disciplina per le unioni civili nella legge riguarda due ipotesi, l’unione civile e le convivenze. La prima porta a una costituzione di uno status connotato da diritti e obblighi anche se non viene chiamata matrimonio. La disciplina tutela determinate situazioni in modo episodico senza dettare regole generali e riconosce specifici diritti tratti in generale dall’esperienza giurisprudenziale. Il legislatore tende ad applicare all’istituto la medesima disciplina del matrimonio al fine di assicurare un’adeguata tutela alle parti di una vita familiare che si intende comunque qualificare in maniera diversa rispetto alla Famiglia. Opera un’ambigua esclusione delle norme del codice civile non richiamate espressamente. Ci sono rinvii dirette a singole norme del codice e clausole generali di rinvio ad alcune parti, riscrittura e riformulazione di altre norme con modifiche lessicali. Quadro complesso e non del tutto chiaro che induce a perplessità.
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Appunti di Diritto civile dei minori e della famiglia sul diritto della famiglia che è comunemente rappresentato come un settore del diritto privato. Secondo una tradizione plurisecolare alla base della formazione del gruppo sociale denominato famiglia vi erano due eventi, il matrimonio e la nascita, La nascita era lecita solo all'interno del matrimonio e illegittima se avvenuta al di fuori e quindi contraria al diritto, in questa prospettiva La funzione principale del diritto di famiglia era quella di dare una regolazione giuridica questi eventi e al complesso dei vari rapporti reciproci ossia filiazione coniugio e parentela. Il matrimonio aveva un ruolo centrale nella trasmissione e generazionale della condizione sociale della ricchezza, matrimonio e patrimonio erano strettamente correlati, questo legame è entrato in crisi sul piano culturale Nel corso del XIX secolo ma nel corso del ventesimo secolo quel legame sia andato poi sciogliendo Poiché a fondamento morale e sociale del matrimonio si è installato il sentimento d'amore che lega la coppia. In tempi più recenti il legame fra nascite e matrimonio si è molto allentato poiché nella società europea contemporanea la nascita è considerata del tutto lecita sul piano morale anche se è avvenuta fuori dal matrimonio quindi il diritto di famiglia ha iniziato a regolare i rapporti interpersonale derivanti dal solo fatto del vivere insieme sotto lo stesso tetto e cioè la convivenza di fatto in Italia la disciplina giuridica della famiglia è data principalmente da norme scritte di fonte per lo più statale mentre nella tradizione della gran parte dei popoli la regolazione giuridica della nascita e del matrimonio aveva un carattere sacrale e la disciplina giuridica di questa materia era dettata dal diritto canonico della Chiesa Cattolica.
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Appunti di Diritto civile dei minori e di famiglia sulla protezione del minore. Principio della priorità dell’interesse del minore, alla base del sistema del diritto minorile e familiare. Richiamato in una pluralità di norme di legge, di origine sia nazionale sia internazionale. L’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente; solo tra gli anni 30 e 50 inizia ad affermarsi questo pensiero anche se generico. Comprende aspetti della vita del minore non soltanto sul piano patrimoniale ma anche non patrimoniale e cioè dei diritti fondamentali della persona. Due aspetti diversi nella locuzione: diritti dei minori, fondamentali, con la garanzia di un sistema legislativo e amministrativo che assicuri loro le migliori condizioni di vita possibili; ad esempio diritto nel vivere nella propria famiglia imponendo a enti pubblici di intervenire nei nuclei a rischio. L’altro aspetto si riferisce alle circostanze concrete nel singolo caso, il meglio per quel determinato minore. L’autorità chiamata a provvedere deve attenersi anche oltre alle norme alle indicazioni del npi, psicologo, pediatra, ecc. L’interesse del minore è la guida principale per interpretare le norme di legge e applicarle al singolo caso, ciò permette anche di fare eccezioni alle regole di legge. Diritto del minore a una famiglia, principio vigente che la famiglia è l’ambiente naturale per il benessere e la crescita dei bambini; risalente agli anni 50, elaborazione scientifica basata su studi clinici su minori istituzionalizzati. Diritto proclamato già dalla legge 184/83 modificato dalla legge 149/01. Doppio significato; in primo luogo diritto a crescere nella famiglia nucleare in cui è nato o in subordine nella sua famiglia allargata. L’autorità pubblica ha due doveri, uno in negativo (non ingerirsi nella vita del nucleo salvo ragioni che lo impongano), in positivo (attivarsi con opportuni interventi di auto e sostegno alle famiglie. Secondo significato; qualora la famiglia di origine non abbia la capacità o disponibilità ad offrire al minore un ambiente di crescita adeguato questi ha il diritto a un’altra famiglia affidataria (difficoltà temporanee) o adottiva (abbandono completo e irreversibile). L’adozione è sussidiaria ed è l’ultima strada da percorrere. L’allontanamento non ha mai carattere sanzionatorio nei confronti dei genitori. La preferenza di una collocazione di tipo familiare del minore ha portato alla scelta del legislatore nel 1967 di un’adozione allora detta speciale.
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Dal corso del Prof. S. Viciani

Università Università degli Studi di Firenze

Appunti esame
Appunti di Diritto privato integrati con spiegazioni della professoressa, approfondimenti, codice civile e manuale di Roppo (Giappichelli ) Compatibile anche per il manuale Il torrente. Nozioni chiare articolate in 42 pagine.
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Riassunto per l'esame di Diritto privato II, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Viciani Simona: Manuale di diritto privato, Torrente. Università degli Studi di Firenze, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Riassunto per l'esame di Laboratorio di diritto privato applicato: responsabilità civile e contratti, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Viciani Simona: Manuale di diritto privato, Torrente, 25esima edizione. Università degli Studi di Firenze - Unifi, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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Riassunto per l'esame di Diritto privato, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato dal prof. Viciani: Manuale di diritto privato, Torrente, dell'università degli Studi di Firenze - Unifi, facoltà di Giurisprudenza. Scarica il file in PDF!
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