Opera un’ambigua esclusione delle norme del codice civile non richiamate espressamente.
Ci sono rinvii dirette a singole norme del codice e clausole generali di rinvio ad alcune parti,
riscrittura e riformulazione di altre norme con modifiche lessicali.
Quadro complesso e non del tutto chiaro che induce a perplessità.
Si ha una sovrapposizione del termine coniuge a quello di parti dell’unione civile.
Si esclude la legge 184/83 .
Il legislatore ha delegato al Governo la disciplina di aspetti ulteriori come la materia di
ordinamento dello stato civile (iscrizioni trascrizioni e annotazioni) e in materia di diritto
internazionale privato.
D.lgs 5/2017 adeguamento .
Disciplina sulla falsa riga dell’atto matrimoniale; può essere formalizzata solo da due persone
maggiorenni (prima differenza rispetto al matrimonio); si ha una grave assenza delle
pubblicazioni e di una norma analoga che consenta il rifiuto del pubblico ufficiale in assenza dei
presupposti di legge.
Diversa anche la disciplina dell’Invalidità e dello scioglimento dell’unione civile, non è previsto il
passaggio obbligato di separazione legale dei coniugi.
Nello scioglimento la novità è che si dà rilevanza alla richiesta unilaterale mentre il divorzio può
essere chiesto anche disgiuntamente.
Disciplina del rapporto; sul piano personale riproduce il contenuto di alcuni articoli del codice
salvo che per la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse
della famiglia; omissioni che non appaiono davvero giustificate.
Costante preoccupazione di rimarcare la differenza tra unione civile e matrimonio.
Maggiore flessibilità sulla disciplina del cognome ; sul piano dei rapporti patrimoniali e
successori rinvio diretto alle norme codicistiche per i coniugi, piena equiparazione.
Mancato richiamo per indicazioni su convenzioni matrimoniali atipiche ed esclusa la disciplina
del rapporto di filiazione anche se sembra avallare la prassi di ricorrere all’adozione particolare.
Capitolo Sesto ; il Regime Patrimoniale della Famiglia.
“Del regime patrimoniale della famiglia” cc
Regime patrimoniale primario; momento contributivo, regime fondato su criteri di parità e
proporzionalità
Regime patrimoniale secondario; momento distributivo, allocazione all’interno della famiglia
della ricchezza acquisita durante il matrimonio.
Tali regole codicistiche si applicano anche alle parti delle unioni civili.
Il nostro ordinamento prevede una pluralità di regimi patrimoniali e alla base delle scelte di
autonomia dei privati si individuano una molteplicità di esigenze concrete che possano anche
essere legate ad esempio all’ipotesi di una sua eventuale disgregazione o di tutelare la
posizione dei figli.
Il regime patrimoniale legale ossia quello automatico è la comunione dei beni mentre se i
coniugi decidono di dare vita a un r.p. diverso da quello legale (es. separazione dei beni, fondo
patrimoniale, comunione convenzionale) si parla di regime patrimoniale convenzionale.
La comunione legale e la separazione costituiscono regimi generali mentre il fondo
patrimoniale e la comunione convenzionale costituiscono regimi particolari.
Tali regimi sono parzialmente integrabili.
I coniugi inoltre possono creare regimi patrimoniali ulteriori e diversi da quelli previsti dalla legge
→ regimi convenzionali atipici.
Autonomia non priva di limiti, non possono derogare né ai diritti né ai doveri del matrimonio e
principio di parità e proporzionalità di contribuzione.
Riforma del 1975;sistema normativo più improntato alla effettiva parità morale e giuridica dei
coniugi.
per le unioni civili → convenzioni patrimoniali
per le convivenze → contratti di convivenza
Convenzioni matrimoniali:
Strumenti attraverso i quali è possibile regolare il regime patrimoniale dei coniugi; si ha una
regolazione diversa da quella legale (no accordi prematrimoniali, per disciplinare le
obbligazioni).
Hanno natura di atti personalissimi e sono governate dal principio della modificabilità.
Requisiti di validità: capacità dei soggetti ossia capacità di agire, minore autorizzato a contrarre
matrimonio può prestare consenso per le convenzioni matrimoniali se assistito dai genitori.
Per inabilitato o inabilitando necessità di curatore. Tutti requisiti che se violati rendono le
convenzioni annullabili.
Non ci sono disposizioni per gli interdetti in quanto l’interdizione è un impedimento al
matrimonio stesso.
Le convenzioni matrimoniali devono rispettare il principio della forma ed essere stipulate per
atto pubblico a pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può essere dichiarata anche durante la celebrazione del
matrimonio; la dichiarazione deve comunque essere inserita nell’atto di matrimonio.
Unioni Civili — Appunti per “Famiglia e
Successioni”
Legge 76/2016 (Legge Cirinnà)
Le unioni civili sono l’istituto pensato per le coppie dello stesso sesso. Non si chiama
“matrimonio”, ma per molte cose ci assomiglia parecchio.
Si fanno davanti all’Ufficiale di Stato Civile, con due testimoni, e finiscono registrate come lo
stato civile comanda.
1️⃣ Parte Famiglia (Libro I c.c.)
Cosa comporta tra i due partner
● Vivere insieme e aiutarsi (emotivamente e anche coi soldi)
● Gestire i bisogni comuni
● Stesso regime patrimoniale del matrimonio: di default comunione dei beni, a meno
che scelgano separazione
Cosa cambia rispetto al matrimonio
● La fedeltà non è citata come obbligo (eheh )
● La legge non parla di figli
→ niente adozione piena come i coniugi
(resta solo la possibilità della stepchild adoption, decisa caso per caso da un giudice)
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