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ART. 7 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE

Un concetto che ha molto poco a vedere con la realtà attuale, dove si può parlare al massimo di protezione dei nostri dati.

Protection data: ART. 8 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE

  1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
  2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
  3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Noi avevamo una direttiva riguardante alla privacy che è stato sostituito da un regolamento a livello di Unione Europea:

General data

protection regular (GDPR): regolamento della UE 679 del 2016

Dato personale: Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Identificativi sono il nome, un numero di identificazione, dati di ubicazione, identificativi on line, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Il dato viene considerato in quanto tale, è l'informazione dietro ad essa che viene rilevata ai fini del GDPR (facoltà di dare un'informazione riguardante una persona fisica).

Concetti chiave: Dato particolare (un tempo chiamati sensibili): dati volti a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale. Sono categorie particolari di dati anche quelli genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. Danno informazioni molto puntuali su temi delicati che è bene

che ogni persona possa gestire in modo consapevole senza l'interferenza di soggetti terzi e senza che diventino di dominio pubblico. (Esempio: i dati contenuti all'interno del Green pass sono diritti particolari, e non devono essere rendere espliciti a terzi) Trattamento: Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Costituiscono trattamento la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione di dati personali. Ogni volta che veniamo in contatto con i dati li trattiamo. Il soggetto nei confronti del quale trattiamo un dato è il cosiddetto soggetto interessato, è solo una persona fisica. Diversamente il soggetto chele quali sono stati raccolti; trattati in modo da garantire la sicurezza dei dati personali,● compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e contro la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale, adottando misure tecniche o organizzative appropriate; il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare l'adeguatezza di tali misure.

Quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza.

Il principio di accountability

Il GDPR richiede al Titolare di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di essere in grado di dimostrarlo (Responsabilizzazione). Deve quindi essere in grado in qualsiasi momento di dimostrare di seguire ciò che è stipulato del GDPR.

La privacy by design e by default

Per Privacy by design (fin dalla progettazione) si intende la necessità di configurare un trattamento prevedendo fin dall'inizio misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti degli interessati.

La Privacy by default (per impostazione predefinita) impone di trattare solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento. In caso di più possibili opzioni per il trattamento dati, il Titolare pone in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che la scelta predefinita sia quella che offre maggiore tutela.

Il trattamento è lecito se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.

N.B. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Diritto all'oblio

Premessa

Consideriamo l'ipotesi del cosiddetto diritto all'oblio come paradigma per ragionare sulle distinzioni fra i vari diritti della personalità, da quelli più antichi a quelli di più recente elaborazione.

Antichissimo è il diritto all'onore o alla reputazione: tutela contro la diffusione di informazioni ingiuriose o diffamatorie.

Più recente è il diritto all'identità personale: ovvero il diritto a che non si travisi la propria immagine politica e/o etica e/o sociale con l'attribuzione di azioni/convinzioni non

compiute/professate dal soggetto. A differenza del diritto all'onore, qui vi è lesione anche se l'informazione non è di per sé disonorevole o lesiva della reputazione. Anch'esso recente, ma diverso, è il diritto alla riservatezza: a che non siano divulgati (con qualsiasi mezzo) i fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se veri e non lesivi della sua dignità. La giurisprudenza italiana iniziò a riconoscerlo, quando mancavano normative interne al riguardo, facendo diretta applicazione dell'art. 8 Conv. EDU: il caso Soraya Cass. 27 maggio 1975, n. 2129. Ci siamo quindi dotati di ampie discipline interne (l. 31 dicembre 1996, n. 675, e poi d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ed europee (reg. 679 del 27 aprile 2016, cosiddetto GDPR, applicabile in via diretta in tutti i Paesi membri dell'UE dal 25 maggio 2018).

Il caso del diritto all'oblio

Diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione,

deveperaltro trovare un giusto bilanciamento anche con il contrapposto diritto all'oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona, interessata a che certe notizie che la riguardano, già a suo tempo legittimamente diffuse, non vengano ulteriormente divulgate a distanza di tempo con la menzione degli elementi identificativi dei soggetti che ne sono stati protagonisti, quando gli stessi risultano ormai dimenticati o ignoti alla generalità dei consociati. Così di recente la nostra Suprema Corte ha avuto modo di affermare che (se è senz'altro legittimo riprendere, nell'esercizio del diritto di rievocazione storica, la notizia di un omicidio avvenuto oltre un quarto di secolo addietro) non altrettanto legittimo deve ritenersi, almeno di regola, riportare dati che consentano l'identificazione del suo autore, allorquando quest'ultimo abbia nel frattempo scontato la relativa detenzione e si sia ormai reinserito positivamente nel contesto.sociale (v. Cass., sez. un., 22 luglio 2019, numero19681).
L'art. 17 GDPR regola il caso ancora più particolare del diritto all'oblio, già riconosciuto dalla CGUE del 13 maggio 2014, caso Google Spain: cioè il diritto alla cancellazione di informazioni non diffamatorie, né false, né riservate, ma in origine legittimamente pubblicate e però non più conformi all'identità personale del soggetto.
Le fonti europee mettono però chiaramente in evidenza i limiti a questo diritto, che ha assunto particolare importanza a fronte delle nuove tecnologie informatiche (pur avendo dei "precedenti" molto più remoti), ma deve essere oggetto di un attento bilanciamento per non ledere diritti magari meno nuovi ma non meno fondamentali.
Limiti del diritto all'oblio
Tali limiti possono derivare dalla funzione pubblica del soggetto che richiede la cancellazione dei dati (casistica rispetto a indagini penali) odallaoggettiva importanza storica dei fatti in questione (casistica degli ex-terroristi). Si potrebbe parlare, all'inverso, di diritto alla memoria...Dal punto di vista del nostro ordinamento, rilevano quindi principi fondamentali come la libertà di informazione (art. 21 Cost.) nonché la libertà della ricerca scientifica (art. 33 Cost.), in particolare storica. I Beni I concetti di bene e di cosa sono spesso confusi o adoperati come sinonimi. In realtà, si tratta di due concetti ben diversi. Cosa: una parte di materia (non importa se allo stato solido, liquido o gassoso). Peraltro non ogni cosa è un bene: tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Quindi non sono beni: le cose dalle quali non si è in grado, allo stato attuale, di trarre
Dettagli
A.A. 2021-2022
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucarusso22000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Viciani Simona.