ADOZIONE:
L'adozione realizza un rapporto giuridico di filiazione e si costituisce con un provvedimento del
giudice e nella grande maggioranza dei casi allo scopo di soddisfare il diritto di un minore a una
famiglia sostitutiva In quanto privo di una famiglia d'origine adeguata ai suoi bisogni.
è uno strumento di politica sociale che consente di realizzare l'incontro tra l'offerta privata di
assistenza delle famiglie che hanno il desiderio di allevare i figli propri e la domanda di
assistenza che proviene dai minori privi di famiglia.
l'adozione ha iniziato a diffondersi in Europa subito dopo la prima guerra mondiale per trovare
una famiglia ai numerosi orfani di guerra, Poi nel corso dei decenni successivi alla seconda
guerra mondiale è stata introdotta nella legislazione di quasi tutti i paesi europei
L'adozione contemporanea ha una premessa culturale discendenza illuminista e cioè che la
genitorialità sia anzitutto psicologica e affettiva, essere genitori non significa trasmettere il
proprio patrimonio genetico o la propria Posizione Economica e sociale ma allevare un
bambino, amarlo, educarlo, avviarlo alla vita adulta.
l'adozione dei minorenni abbandonati Che attribuisce loro la qualifica di figli legittimi ed è quindi
detta piena, è stata introdotta in Italia dalla legge 431/1967 con il nome di adozione speciale,
costa accanto a quella ordinaria già prevista .
L'adozione piena era comunemente detta legittimamente ma dopo la riforma della filiazione si
cancella dal linguaggio la qualifica legittimo e naturale e l'uso di questo aggettivo non è più
consentito, si usa pertanto l'aggettivo piena.
il rapporto tra tegola ed eccezione è stato rovesciato dalla legge 184/1983: l'adozione piena è
diventata il principale tipo di adozione insieme a una sua variante, l'adozione internazionale.
l'adozione semplice si ricorre in casi particolari, e inoltre è rimasta l'adozione dei maggiorenni.
la disciplina dell'adozione è divisa fra il codice civile e la legge 184. il primo regola l'adozione
del maggiorenne e la seconda dei minorenni, sia quella piena sia quella semplice.
questa legge è stata oggetto di due riforme che l'hanno quasi integralmente riscritta la legge
476 del 1998 di ratifica della convenzione de l’aja del 93 sulla protezione dei minori e sulla
Cooperazione in materia di adozione internazionale, la legge 149 del 2001 ha modificato la 10
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disciplina dell'adozione Nazionale in molti punti importanti sia sostanziali sia processuali, altre
modifiche importanti sono dovute a sentenze della Corte Costituzionale.
il diritto italiano Dunque conosce diversi tipi di adozione dei minorenni, l'adozione piena
Nazionale, l'adozione semplice, l'adozione internazionale.
la condizione soggettiva del minore adottando: per l'adozione piena Nazionale occorre che il
minore si trovi in Italia e che sia dichiarato adottabile Dunque in stato di abbandono materiale
morale, per l'adozione semplice occorre che si trovi in una delle circostanze indicate alla legge
184,a per l'adozione internazionale occorre che si trovi all'estero e che la legge interna del
paese lo consideri adottabile
La condizione soggettiva dell’adottante: gli adottanti devono avere le capacità di allevare ed
educare un bambino e che siano una coppia di coniugi stabilmente conviventi, sposati tra loro e
di età non troppo avanzata punto per l'adozione semplice Occorre solo che la dottante abbia la
capacità di allevare ed educare un bambino
l'adozione piena è irrevocabile e recide ogni rapporto con la famiglia d'origine, l'adozione
semplice è revocabile e presenta alcune caratteristiche particolari ma attribuisce alla adottato
uno stato di figlio meno completo.
Il procedimento: la procedura di adozione piena nazionale è interamente giudiziaria si svolge
Davanti al tribunale per i minorenni , è divisa in due procedimenti indipendenti tra loro, il primo a
oggetto l'accertamento dello stato di abbandono, quindi oltre al minore e al pubblico ministero
partecipano anche i genitori di origine e familiari stretti ma non gli aspiranti adottanti, Il secondo
ha oggetto la valutazione dell'idoneità degli aspiranti adottanti, l'affidamento preadottivo e il suo
andamento e la pronuncia finale dell'adozione, Dunque partecipano ai minori il pubblico
ministero gli aspiranti adottanti ma non i genitori d'origine punto
questa divisione radicale è funzionale a garantire il sistema dei segreti.
La procedura dell'adozione semplice è interamente giudiziaria si svolge Davanti al tribunale per
i minorenni .
La procedura dell'adozione internazionale è complessa e si svolge in parte davanti al tribunale
per i minorenni italiano e in parte davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa straniera.
L'adozione piena ha il fine principale di dare una famiglia a un bambino in stato di abbandono
morale e materiale e solo in stretto subordine serve anche a dare un figlio a chi non ne ha di
geneticamente propri, è lo strumento più forte e dagli effetti più radicali volto a realizzare il diritto
del minore a crescere in una famiglia, produce un effetto pieno perché il minore si inserisce in
modo completo e irrevocabile nella famiglia di accoglienza e recide ogni rapporto con la sua
famiglia d'origine.
questi tratti fondamentali comuni alla legislazione adottiva dell'Europa e del Nord America sono
da tempo entrati in una fase di crisi, la prima ragione è la questione del Segreto sulle origini
della adottato, c'è una tendenza molto generale a rimuovere questo segreto almeno una volta
che l'ha adottato abbia raggiunto un'età tale da poter essere pronto ad affrontare il suo passato
punto in Italia Il segreto sull'identità dei genitori biologici è caduto in due fasi la prima con la
riforma dell'adozione nel 2001 e la seconda nel 2013 Per opera della Corte Costituzionale. 11
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la seconda ragione è la questione dei rapporti di fatto con la famiglia di origine, sì Va Infatti
diffondendo l'idea che per il benessere psicologico della adottato non sia sempre opportuno
troncare radicalmente ogni relazione con le persone che fanno parte del passato, in alcuni casi
può essere utile conservare le relazioni di fatto con persone appartenenti alla famiglia d'origine
per rendere meno traumatico il cambiamento di vita che segue l'adozione, i rapporti di fatto con
la famiglia d'origine possono essere mantenuti nei casi in cui si è opportuno per il bene dei
minori e in due modalità, adozione in casi particolari e ammettere con la sentenza che
pronuncia l'adozione che siano mantenuti i rapporti di fatto con uno o più dei familiari di origine.
la terza ragione è legata al peso che Viene riconosciuta la natura sussidiaria dell'adozione.
L'adozione è piena dovrebbe essere l'ultima soluzione, quella estrema impiegata soltanto per i
bambini non riconosciuti alla nascita, quelli maltrattati in modo grave dai genitori inguaribilmente
violenti, quelli totalmente trascurati da genitori pressoché inesistenti.
negli altri casi l'inadeguatezza dei genitori è parziale o altalenante l'intervento dei servizi Le
autorità giudiziaria deve tenere presente che difficilmente l'esito finale potrà essere l'adozione
piena, si pone spesso in dubbio se sia davvero la migliore modalità di protezione dei minorenni .
la ctedu Sembra sempre più attenta A tutelare prioritariamente l'interesse dei genitori a
conservare un rapporto con i propri figli biologici
la quarta ragione di crisi deriva dalla rigidità del sistema italiano che pecca di astrattezza e non
considera circostanze familiari e personali che sfuggono a una catalogazione rigida e non
riescono a inserirsi nel sistema della legge 184. sono situazioni che dovrebbero essere
affrontate con strumenti giuridici flessibili.
Da decenni In tutta l'Europa occidentale i bambini adottabili sono pochi, la scarsità è dovuta alla
sicurezza dei mezzi di contraccezione alla loro diffusione, alla legalizzazione dell'interruzione
volontaria della gravidanza, allo sviluppo di programmi assistenziali per aiutare e sostenere Le
famiglie.
tutto Ciò ha portato alla drastica riduzione del numero dei neonati non riconosciuti in Italia
mentre si è verificato un inversione di tendenza ultimamente legata all'immigrazione Punto
nuova riga è per questa ragione che dagli anni settanta in Italia e in altri paesi si è diffusa la
adozione internazionale, c'è da chiedersi quanto corrisponda effettivamente alla realtà il
principio secondo il quale l'adozione d'oggi serve per dare una famiglia a un bambino e non un
figlio a chi ne è privo Gli ultimi quindici anni sono connotati da una crisi sociale occupazionale
che in Italia continua ad aggravarsi e che determina la diminuzione delle nascite.
Italia già dalla fine degli anni Ottanta il numero delle adozioni internazionali ha superato quello
delle adozioni nazionali .
Un minorenne può essere adottato solo se è stato dichiarato adottabile e dunque se si trova in
uno stato di abbandono materiale morale irreversibile, la legge non prende in considerazione
alcuna l'eventuale consenso dei genitori d'origine punto
occorre distinguere tra diverse situazioni nelle quali il minore può essere considerato e stato di
abbandono, quando non ha i genitori ad esempio perché non l'hanno riconosciuto oppure sono
minorenni, quando ha dei genitori che sono tali Ma questi lo maltrattano usando di violenza
fisica o psicologica o lo trascurano gravemente e dunque sono irrimediabilmente incapaci sul
piano educativo e affettivo. 12
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il parto nell'anonimato: in questo caso il tribunale per i minorenni deve immediatamente
dichiarare adottabile il neonato ma deve però accertare che la madre sia pienamente
consapevole di questo significato, tal fine è importantissimo l'intervento del servizio sociale che
deve contattarla E spiegarle in modo chiaro e comprensibile Quali sono i suoi diritti E quali le
conseguenze del mancato riconoscimento, deve prospettarle anche un sostegno sociale ed
economico che potrebbe offrirle punto
la donna ha il diritto di cambiare idea e chiedere che il procedimento sia sospeso per effettuare
il riconoscimento, il tribunale può sospenderlo al massimo per due mesi e nomina un tutore
provvisorio, condizione necessaria e che nel frattempo il neonato abbia un rapporto di fatto con
la madre punto.
una volta definitiva la dichiarazione di adottabilità l'eventuale riconoscimento sopraggiunto è
inefficace.
genitori in tre sedicenni, il tribunale per i minorenni deve sospe
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Diritto civile minorile