
Lo stalking - termine inglese che identifica qualsiasi tipo di atto persecutorio nei confronti di un’altra persona - è un fenomeno tristemente diffuso, anche nel nostro Paese. Talmente tanto che dal 2009 è presente nel nostro ordinamento una legge apposita per regolare tale condotta che, da quel momento, è a tutti gli effetti un reato.
Perché lo stalking non è un argomento da prendere sottogamba, tutt’altro. Ce lo ricordano periodicamente le storie delle tante vittime di violenza, di come si possa arrivare nelle situazioni più estreme anche alla morte. Il fenomeno più evidente è quello del femminicidio, che spesso invade giornali e altri media, ma lo stalking non conosce sesso: anche le donne lo mettono in pratica. Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza, proprio per questo, abbiamo deciso di scrivere un vademecum su come comportarsi in caso di comportamenti persecutori o di vero e proprio stalking, nell’ambito del progetto contro la violenza sulle donne “Don’t Slap Me Now”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ideato e realizzato in partenariato da Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza.
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Cos’è lo stalking?
Iniziamo con il definire questo fenomeno: il termine stalking deriva dal verbo inglese “to stalk” che significa “inseguire”. Un reato che, come detto, è stato riconosciuto dal decreto legge 11/2009 (convertito in legge dalla l.38/2009), che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-bis, riguardante proprio questo crimine. Solitamente si manifesta attraverso qualsiasi atto in grado di minare la sicurezza dell’altro, ma soprattutto la sua libertà, come ad esempio pedinamenti e appostamenti nei posti frequentati dalla vittima, inviare regali e biglietti indesiderati, minacciare e intimidire tramite messaggi sul telefono. Si tratta di comportamenti subdoli volti a generare ansia nell’altro e a farlo vivere costantemente in allerta, con il terrore che da un momento all’altro possa succedere qualcosa.
Come capire se è stalking?
La persecuzione può avere mille volti: verbale, fisica, psicologica, digitale, ecc. Dipende dal singolo caso, e per questo, è difficile un riconoscimento immediato. Inoltre è bene sottolineare come recenti sentenze di diversi tribunali italiani abbiano stabilito che non ci sia bisogno della presenza fisica per determinare il reato di stalking, è sufficiente anche la mera presenza virtuale: sono quindi considerati atti punibili penalmente anche, ad esempio, telefonate insistenti e messaggi a ripetizione. Tuttavia, non trattandosi di un fenomeno omogeneo, non è possibile codificare un modello tipico di condotta né tantomeno è possibile stilare un profilo che permetta di riconoscere uno stalker (o potenziale tale).