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Nuovo decreto del Consiglio dei Ministri attivo dal 12 marzo 2020 Coronavirus

È di ieri sera l’ultimo nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che, a causa del dilagamento a macchia d’olio del Covid-19 e del sostanziale incremento di casi e di decessi, si è visto costretto a stringere ulteriormente le misure di sicurezza precedentemente adottate nel nostro Paese.

Le nuove stringenti misure di sicurezza

Dall’iniziale chiusura delle scuole, la quarantena si è poi estesa velocemente a tutti gli uffici e ad alcune attività commerciali, fino a decretare ieri sera la totale chiusura di tutte le attività e i servizi, salvo quelli di prima necessità: l’isolamento forzato insomma si fa sempre più duro e richiede un maggiore impegno e responsabilità da parte di tutti.
Le disposizioni stabilite dal Decreto di ieri coinvolgono tutto il nostro territorio nazionale (comprese le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano) e sono valide da oggi 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, salvo nuove disposizioni di eventuale proroga.
Nel periodo di quarantena rimarranno dunque chiuse tutte le attività della cura della persona (parrucchieri, barbieri, estetisti) e quelle commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle adibite alla vendita di generi alimentari e di prima necessità. Oltre ai supermercati e agli alimentari, potranno restare aperte tabaccherie, edicole, farmacie e parafarmacie purché rispettino le misure di sicurezza previste (almeno un metro di distanza tra una persona e l’altra).
La sospensione interessa inoltre tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) eccetto quelle di consegna domiciliare. Non sono soggetti a chiusura invece i servizi bancari, finanziari, assicurativi, dei trasporti, di rifornimento del carburante e quelli del settore agricolo, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Guarda anche:

Nuovo decreto: la lista delle attività commerciali consentite dal 12 marzo 2020

    • Ipermercati
    • Supermercati
    • Discount di alimentari
    • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
    • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    • Farmacie
    • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
    • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Nuovo decreto: la lista dei servizi per la persona consentiti dal 12 Marzo 2020

    • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    • Attività delle lavanderie industriali
    • Altre lavanderie, tintorie
    • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Per consultare il Decreto ufficiale del Consiglio dei Ministri e tutte le dettagliate disposizioni, clicca su questo link.