Ilaria_Roncone
di Ilaria_Roncone
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candidati DSA maturità 2020

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato l'ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Nel documento sono riportate regole specifiche per quanto riguarda gli esami di maturità degli studenti con disturbi dell’apprendimento che, come gli altri ragazzi, hanno subito tutti i disagi del lockdown e la conseguente impossibilità di frequentare la scuola. Come stabilito dal MIUR, “gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)”.

Come funziona la maturità 2020 per studenti con DSA

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame
”, spiega l’articolo in merito alla questione. Sono previsti anche specifici strumenti compensativi: “Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova”. Continua: “Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione”. Il fatto che lo studente abbia fruito di specifici strumenti compensativi non viene menzionato nel diploma rilasciato dopo l’esame.

Maturità 2020: Voto e lingua inglese per candidati DSA

Per quanto riguarda il voto finale “le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori”. Ci sono inoltre candidati DSA che, come specificato nell’articolo 2 comma 13, “hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e” e “che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto”. Per tutti i candidati con certificazione DSA che eseguono un percorso didattico ordinario dispensato solo dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la prova d’esame viene sostenuta “nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione”.
Data pubblicazione 16 Giugno 2020, Ore 12:03
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