Concetti Chiave
- Il periodo tra il 1350 e il 1650 segna il declino dei poteri universali come il Papato e l'Impero, con l'emergere di Stati territoriali sovrani in Europa.
- Durante il Medioevo, il diritto era prevalentemente regolato da tradizioni e consuetudini, con vari tribunali come quelli ecclesiastici, regi e feudali.
- Il dualismo tra potere spirituale e temporale si manifesta con il cristianesimo come religione di stato, portando a un sistema di regole per la società cristiana.
- Il diritto romano e canonico si sviluppano come sistemi giuridici distinti, influenzati da diverse fonti e autorità, ma entrambi con validità percepita come universale.
- La Chiesa esercita un potere normativo crescente, con il Papa che diventa il legislatore supremo, definendo un modello di sovranità comparabile a quella degli Stati moderni.
Nel Medioevo la maggior parte delle azioni quotidiane era regolata per lo più dalla tradizione, dalla consuetudine; quando poi insorgeva un conflitto e si consultavano gli esperti di diritto, questi, oltre a conoscere gli usi e i costumi locali, avevano studiato testi che sarebbe strano citare in un tribunale attuale: le sacre scritture, raccolte di diritto romano, trattati di teologia. Non c’era un unico tipo di tribunale cui rivolgersi, ma si poteva essere giudicati da tribunali diversi: quelli ecclesiastici, quelli del re, del feudo, del castello, della città o anche dell’imperatore. La civiltà giuridica europea si nutre di materiali che provengono dalla tradizione classica greca e latina, da quella ebraico-cristiana e da quella germanica.
A Roma il diritto costituiva un elemento fondamentale della vita sociale e alla sua importanza è connessa la formazione di un gruppo professionale di esperti che aveva il compito di amministrarlo, i giureconsulti (iuris consulti gli esperti del diritto).

L’origine più antica del diritto romano era la tradizione, alla consuetudine, ovvero ai mores maiorum
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Indice
- Altre informazioni
- Ma quali sono le fonti del diritto canonico?
- Introduzione
- La Legge della Chiesa e il Papa Legislatore
- La Chiesa e il potere di fare leggi
- Quali sono le ragioni che il papato addusse per giustificare questo potere? la dottrina della pienezza dei poteri
- La plenitudo potestatis e i suoi limiti
- Il Pontefice-re: il potere legislativo nelle Terre della Chiesa
- La pluralità degli ordinamenti giuridici nelle Terre della Chiesa
Altre informazioni
Con l’editto di Tessalonica, emanato nel 380 dall’imperatore Teodosio I il cristianesimo divenne religione di stato. Quest’evento contribuì alla nascita di un fenomeno nuovo, ignoto al mondo antico, l’esistenza all’interno del mondo occidentale di una duplice autorità quella della chiesa e quella dell’Impero, in altri termini il dualismo di potere spirituale e potere temporale. Con la formazione di una societas christiana si sviluppò anche un sistema di regole per determinare il culto e consolidare la gerarchia interna di questa società, oltre che per risolvere i casi controversi in materia di fede. La Chiesa nascente, che cresceva nell’ambito della cultura romana non mancò di servirsi del diritto romano per sviluppare le proprie dottrine e istituzioni, contribuendo così a conservarne l’eredità. Ma il sistema di regole che rese possibile l’organizzazione della società dei cristiani era comunque un diritto diverso da quello romano: questo nuovo diritto fu chiamato diritto canonico.Il dualismo che caratterizza la società occidentale cristiana è anche e soprattutto un dualismo giuridico che apartire dal XIII sec., troverà espressione nella formula utrumque ius, “l’uno e l’altro diritto”, quello civile e quello canonico. L’utrumque ius è il diritto vigente in un'unica società, la respublica christiana, ma scaturisce da due fonti diverse, quindi in ultima analisi da due autorità diverse: l’Impero e il Papato.
Nell’Occidente medievale si afferma un nuovo potere normativo delle autorità ecclesiastiche.
Tuttavia questo processo comincerà a delinearsi solo a partire dalla riforma gregoriana del 1075, con la quale avrà inizio il conflitto tra Papato e Impero, e che sarà accompagnata dalla “rinascita” del diritto e degli studi giuridici.
Questo conflitto fu accompagnato da un vasto dibattito ideologico sulla natura dei due poteri, nel corso del quale furono ampliamente utilizzati gli strumenti teorici del diritto romano e di quello canonico. Nel frattempo iniziava a svilupparsi la vita cittadina, con i primi ordinamenti comunali. In questo contesto si colloca la rinascita degli studi giuridici e la ricomparsa dei giuristi.
Il giurista Irnerio (+ 1130 ca.) fu colui che, con paziente lavoro filologico, raccolse in un corpo unitario i frammenti sparsi nella compilazione di Giustiniano. Esso era composto di cinque volumi, cioè di cinque “codici” di pergamena di circa duecento fogli ciascuno.
Il diritto romano, detto anche diritto civile è ritenuto un ordinamento giuridico naturale e razionale, cominciò a essere studiato in modo sistematico e divenne una scienza autonoma.
Fin dalle sue origini l’organizzazione della Chiesa è stata accompagnata dalla produzione di norme per regolare la nomina degli ecclesiastici e la loro gerarchia, i contenuti della fede, i comportamenti dei fedeli e le pratiche religiose. Queste norme furono chiamate canoni, e l’espressione diritto canonico finì per designare l’ordinamento giuridico della Chiesa intesa come “società” , la congregatio fidelium, e quindi distinto dal diritto civile, che riguarda l’ordinamento temporale dell’Impero.
Ma quali sono le fonti del diritto canonico?
Il diritto canonico era senz’altro più universale del diritto romano. Grazie alla presenza dlle gerarchie ecclesiastiche si era diffuso non solo in Italia, ma anche in Francia, in Inghilterra e in vaste aree della cristianità. Diverso era il contenuto del diritto canonico rispetto a quello del diritto civile in quanto concerneva la disciplina della Chiesa e diverse erano le sue fonti: non l’imperatore, ma le autorità ecclesiastiche. Tuttavia era difficile tracciare i confini fra i due diritti e spesso i giuristi del diritto romano lamentavano che, con il pretesto di intervenire in caso di peccato (“ratione peccati”), il papa e la Chiesa finivano per immischiarsi in ogni materia temporale, dai rapporti di proprietà all’ingiuria, dall’omicidio alle materie relative al matrimonio e alla famiglia.In ogni caso, a partire dal XII sec. Si moltiplicarono le raccolte tanto di diritto romano, ad opera di seguaci di Irnerio, detti “glossatori” e poi “commentatori”, quanto di diritto canonico, ad opera dei cosiddetti “decretisti” cioè studiosi del Dercretum Gratiani e, in seguito dei “decretalisti”, cioè degli studiosi delle “decretali” o leggi papali.
A differenza delle raccolte di diritto romano, che costituivano soprattutto lo sviluppo dottrinale di testi giuridici del passato, quelle del diritto canonico erano invece il frutto dell’attività normativa vitale di un’autorità che andava affermando la pienezza dei suoi poteri: il Papato.
L’attività normativa del Papato, costituì per così dire, il primo passo e il modello di una più generale rinascita del potere legislativo che accompagnò il rinnovato interesse per gli studi giuridici e la ricomparsa dei giuristi.
Introduzione
La ricomparsa e la diffusione del diritto scritto coincisero innanzitutto con il rinnovato studio del diritto romano e con le raccolte di diritto canonico compilate dalle autorità ecclesiastiche.Il diritto romano era considerato la lex, la legge scritta per eccellenza; esso era però un corpo dottrinale, espressione di principi assoluti di giustizia, più che un diritto emanato da un’autorità vivente. Il diritto canonico, invece, non era solo un sistema dottrinale, ma l’insieme di regole e norme emanate dalle autorità ecclesiastiche. Tuttavia la sua natura “ giuridica” fu a lungo contestata, soprattutto dai giuristi di diritto romano.
Entrambi questi diritti erano considerati, anche se in modo diverso, dotati di validità universale. Le norme che li costituivano erano cioè ritenute valide per tutti gli uomini, anche perché si credeva che avessero la loro origine e il loro fondamento nella giustizia divina. Per questo il diritto romano e in seguito anche il diritto canonico furono chiamati “diritto comune”.
Accanto al diritto comune che era diritto scritto, erano presenti gli usi e le consuetudini, solitamente non scritti, che costituivano invece il diritto specifico delle realtà politiche locali, il quale veniva chiamato ius proprium, “diritto proprio” o “particolare”.
L’attività legislativa a partire dai secoli XI e XII conobbe uno slancio inedito; il rinnovato impulso legislativo proviene innanzitutto dal Papato dopo il Mille, in particolare con Alessandro III e Innocenzo III. Quasi contemporaneamente si risveglia l’attività normativa di Comuni, imperatori e re: dalle “assise” di Ruggero d’Altavilla nel Regno di Sicilia al rigoglio della legislazione statutaria comunale del XIII secolo.
Dietro il risveglio di quest’attività normativa incontriamo allora una pluralità di soggetti, in competizione tra di loro, che rivendicano un potere legislativo.
Il periodo da noi studiato – dal 1350 al 1650 – è caratterizzato da una serie di elementi.
Il primo e più importante è senz’altro l’esistenza di un soggetto – il re, il principe, il papa, il Comune – che di fatto si impone su altri soggetti – i baroni, i parlamenti, le città vicine – e nel far questo tende ad affermare il primato della propria attività normativa sulle altre fonti del diritto. In secondo luogo potremo constatare come la capacità di produrre norme – il potere legislativo – prenda sempre più il posto dell’autorità giudiziaria come caratteristica fondamentale del potere supremo. In altri termini, il potere supremo viene individuato non più semplicemente nel potere di giudicare le contese, nel potere di “dare la giustizia”, ma nel potere di dettare le regole per giudicare, cioè nel potere di “dare la legge”. Al re-giudice medievale si sostituisce il re-legislatore. Infine, l’affermarsi del potere normativo dei diversi soggetti sovrani coincide con l’importanza sempre maggiore dello ius proprium rispetto al “diritto comune” e alle consuetudini: la legge scritta, promulgata dall’autorità e redatta nella lingua locale, prevale sempre di più sul diritto romano, sul diritto canonico e sulla consuetudine. Però il primato della legge non esclude la pluralità delle fonti del diritto, né la coesistenza e la competizione di una molteplicità di soggetti che detengono di fatto o asseriscono di detenere un potere normativo.
La Legge della Chiesa e il Papa Legislatore
La monarchia papale come modello di potere sovrano. Jean Bodin, importante giurista francese del XVI secolo, considerato il primo teorico del moderno concetto di sovranità nella sua opera più celebre I sei libri dello Stato (1576), cita per due volte il potere papale come modello di potere assoluto.La Chiesa e la sua organizzazione istituzionale
Il primo e fondamentale elemento che caratterizza la concezione cristiana della Chiesa è la sua identificazione con una “società”, la societas fidelium, la comunità dei fedeli. Questa società è di istituzione divina, cioè è stata creata da Dio per la salvezza delle anime. Per la sua origine e per la sua finalità la Chiesa come società dei fedeli è interessata a tutto l’uomo, tanto alla sua anima quanto al suo corpo, e a tutti gli uomini, in quanto a tutti si rivolge il messaggio cristiano.
In quanto società la Chiesa sviluppa ben presto al suo interno una struttura organizzativa e delle regole che hanno carattere giuridico.
La societas christiana è organizzata in comunità locali, che si raccolgono attorno al vescovo (sorvegliante), coordinato da un consiglio di presbiteri (anziani), l’uno e gli altri aiutati operativamente nel ministero pastorale dai diaconi (servitori). Il vescovo pone la sua sede presso l’edificio sacro che ospita le riunioni principali della sua comunità (Chiesa locale) e che riceve il nome di chiesa cattedrale (perché lì è collocata la cathedra, la sedia d’onore da cui il vescovo insegna). A somiglianza della struttura civile dell’Impero, il territorio dove vive la comunità che fa capo al vescovo è chiamata diocesi (unità amministrativa), suddivisa in parochìe (parrocchie).
La tradizione cristiana riconosce a ogni vescovo, nella sua diocesi, il ruolo di vicario di Cristo, così come a ogni vescovo latino è riferibile il titolo di pontefice.
Dal punto di vista delle comunità dei credenti (communio fidelium), all’interno del cristianesimo esiste un solo legislatore e giudice, ed è il Cristo stesso. La sua “legge”, in superamento del Codice mosaico (centrato sui Dieci Comandamenti), è stabilita nel “manifesto” delle Beatitudini, ed è essenzialmente la legge dell’amore e della carità..
La Chiesa e il potere di fare leggi
A ogni livello della gerarchia ecclesiastica corrispose ben presto un certo potere di prendere decisioni e stabilire regole, cioè un potere normativo che aveva valore territoriale, in quanto valeva entro i confini della diocesi o della provincia. In generale, le decisioni sulle materie più importanti venivano prese mediante procedure collettive, cioè attraverso assemblee dette concili o sinodi, che potevano essere locali – provinciali, regionali o nazionali – oppure generali o ecumenici, estesi cioè all’intera comunità cristiana: le norme di portata più generale erano considerate superiori a quelle di portata locale. Le decisioni prese dai concili, locali e generali erano chiamate canoni.Non sempre le decisioni dei concili erano concordi fra di loro e ci si rivolgeva a Roma in caso di controversie. Su questo ricorso alle decisioni del vescovo di Roma si sviluppò lentamente un vero e proprio potere decisionale e normativo. All’inizio del secolo XI il primato legislativo del pontefice romano venne ormai esplicitamente rivendicato, come si legge nel Dictatus papae di Gregorio VII.
Il papa è diventato il legislatore supremo all’interno della Chiesa d’Occidente. Egli legifera innanzitutto nei concili, in quanto li convoca, li presiede e promulga i canoni conciliari. Inoltre legifera da solo in materia di fede, di morale e, in senso lato, di vita cristiana, attraverso una pratica già nota all’imperatore romano, cioè attraverso la redazione di lettere in risposta alle questioni che gli vengono sottoposte dai vescovi e dalle autorità laiche. Queste lettere venivano chiamate epistolae, epistolae decretales o decreta. Nel caso in cui le decisioni fossero di portata generale e dotate di validità per il futuro, venivano anche chiamate, sempre con un termine di origine imperiale, consitutiones. Quando le lettere erano munite di un sigillo o “bolla” – sigillo di piombo su cui era impressa da un lato l’effigie dei santi Pietro e Paolo dall’altro il nome del papa regnante – si chiamavano litterae bullatae o bullae. A partire dal secolo XI il papa ha quindi esercitato sulla Chiesa d’Occidente il potere legislativo supremo, un potere che inizialmente il vescovo di Roma non possedeva.
Quali sono le ragioni che il papato addusse per giustificare questo potere? la dottrina della pienezza dei poteri
Giustiniano nel VI secolo aveva attribuito all’imperatore la doppia funzione di supremo re e sacerdote, in quanto vicario di Cristo e mediatore tra cielo e terra. Ora invece secondo Innocenzo III, solo il papa può essere considerato vicario di Cristo; solo il papa, come già aveva affermato Gregorio VII, è di diritto, universale. I poteri del papa non derivano dalla donazione di Costantino (che aveva ceduto il potere imperiale in Occidente al papa Silvestro), ma dal fatto che egli eredita i poteri trasmessi da Cristo a Pietro, come si legge nel Vangelo di Matteo 16,18: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa ….a te darò le chiavi del regno dei cieli, e qualunque cosa legherai in terra sarà legato anche in cielo, e qualunque cosa scioglierai in terra sarà sciolto anche in cielo”.Due sono i punti fondamentali dell’interpretazione di Innocenzo III di questo brano di Matteo. Innanzitutto i due termini legare e sciogliere sono termini che provengono dal linguaggio del diritto romano. Legare significa dare origine a un obbligo e sciogliere porre fine all’obbligo: il potere di creare e porre fine agli obblighi giuridici sulla terra è stato affidato al papa. Il potere trasmesso da Cristo a san Pietro ed ereditato dal papa non viene interpretato come un potere semplicemente spirituale, ma come potere giurisdizionale, cioè il potere di dire il diritto (iuris-dictio)
In secondo luogo questo potere è illimitato. Infatti il papa può legare e sciogliere qualunque cosa: tutte le cose e tutti gli uomini sono soggetti al potere di Pietro e del suo erede, il vescovo di Roma. Questo potere illimitato di legare e sciogliere qualunque cosa viene detto plenitudo potestatis, cioè la pienezza dei poteri, e in questo si distingue dalla semplice cura pastorale dei vescovi.
La plenitudo potestatis e i suoi limiti
Dopo la crisi del periodo avignonese e gli scismi del XIV e XV secolo, all’inizio dell’età moderna il governo della Chiesa assunse definitivamente la forma monarchica caratterizzata dalla plenitudo potestatis. La stessa attività normativa del papa era l’espressione per eccellenza di questa pienezza di poteri che non ammetteva divisioni. Le decretali papali, in quanto lettere potevano sembrare atti di semplice amministrazione, ma in quanto risposta a un caso concreto che veniva sottoposto al giudizio del papa, potevano essere considerate sentenze; poiché la soluzione individuata poteva essere applicata a casi analoghi nel futuro, e quindi diventare una norma di tipo generale, erano simili a una legge.Inoltre, come pensava Bodin, il papa secondo i canonisti “non può legarsi le mani”.
Cosa significa questo? Significa che il papa non è costretto ad obbedire ai canoni emanati dai suoi predecessori o da lui stesso. Egli può cioè derogare alle leggi, è al di sopra del diritto e può andare contro di esso. In un certo senso il papa può fare di tutto: invalidare i patti e le sentenze, dispensare da tutte le prescrizioni canoniche.
Tuttavia, il potere papale non è arbitrario o illimitato. Innanzitutto, al di sopra delle decretali papali si trova la legge divina, cui il papa stesso è sottomesso; ad esempio non può cambiare i sacramenti. In secondo luogo, il papa non può mutare quelle che vengono chiamate le leggi fondamentali della Chiesa: non può designare il suo successore, né può disporre a suo piacere del patrimonio della Chiesa. Infine in caso di eresia può essere deposto. Il papa può derogare alle leggi umane ma non può infrangere le leggi divine e naturali.
Il Pontefice-re: il potere legislativo nelle Terre della Chiesa
Accanto alla giurisdizione universale in materie spirituali, il papa godeva anche di una giurisdizione territoriale, cioè era il monarca delle Terrae Ecclesiae, le Terre della Chiesa.Le basi del patrimonio della Chiesa (nell’Italia centrale) erano costituite originariamente dalle terre sulle quali il vescovo di Roma esercitava diritti signorili e da una serie di donazioni fatte dagli imperatori. Fin dal secolo VIII il papa aveva esercitato in questi territori poteri di governo, amministrando la giustizia, riscuotendo tributi, arruolando truppe e battendo moneta. Ma questi poteri erano precari, minacciati continuamente dalle pretese dei signori locali e delle città, poi dai Normanni e dagli imperatori.
Innocenzo III dedicò molte energie al rafforzamento del potere territoriale, sia con operazioni di guerra, sia attraverso la creazione di una serie di istituzioni che avrebbero costituito la base del futuro Stato pontificio. Particolarmente significativa fu la convocazione di un Parlamento nel 1207. All’inizio del XIV secolo le terre di san Pietro si estendevano nella fascia centrale della penisola dal mar Tirreno all’Adriatico e comprendevano i territori che oggi corrispondono al Lazio, all’Umbria, alle Marche, alla Romagna e a parte della Toscana.
Il periodo del papato avignonese fu importante per il rafforzamento del potere papale sulla Chiesa d’Occidente, ma anche nei territori del Patrimonio di San Pietro. L’artefice della riaffermazione del potere papale in Italia fu Egidio d’Albornoz.
La sua missione in Italia ebbe inizio il 30 giugno 1353, quando papa Innocenzo VI lo nominò legato papale in Italia e vicario generale nei domini della Chiesa.
In quanto legato egli era investito del potere papale nelle questioni spirituali e nella riscossione delle decime; come vicario generale egli rappresentava il papa nell’esercizio del potere temporale sui territori della Chiesa; entrambi questi titoli lo abilitarono a ristabilire l’autorità pontificia nelle Terrae Ecclesiae.
La sua attività si svolse sostanzialmente in due direzioni.
Per prima cosa egli mirò alla riconquista militare dei territori che si erano ribellati, sottomettendoli e sconfiggendo numerosi signori locali, come i Malatesta.
All’azione militare egli unì la promulgazione del Liber constitutionum sanctae matris Ecclesiae, che divenne noto con il nome di Costituzioni egidiane. Quest’opera gli diede la fama di legislatore e di fondatore dello Stato pontificio.
L’idea della raccolta e del riordino dei testi normativi in un unico codice riecheggia il modello legislativo di Giustiniano. Egidio d’Albornoz affidò a una commissione di giuristi il compito di raccogliere, riordinare, selezionare e sistematizzare le norme (le “costituzioni”) emanate in precedenza dai papi o da altri funzionari ecclesiastici, riunendo tutto il materiale in unico codice facilmente consultabili.
Con la sua attività legislativa Albornoz non mirava a creare nuovo diritto, ma voleva che le costituzioni esistenti fossero rese note in modo che fossero effettivamente applicate e voleva dar vita inoltre a una legislazione unitaria.
Quest’obiettivo spiega le modalità della promulgazione delle costituzioni egidiane, avvenuta durante la riunione di un Parlamento generale di tutte le Terre della Chiesa.
Il compito del Parlamento, composto da laici ed ecclesiastici, signori e rappresentanti delle città, non fu quello di votare il testo legislativo, ma quello di ascoltarne la lettura.
Il codice albornoziano regolava una serie di materie che spaziavano dal diritto pubblico (i poteri di vicari, rettori e funzionari papali), al diritto penale (le sanzioni previste per i reati), al diritto processuale, fino a questioni di tipo religioso (l’ora della celebrazione di varie funzioni religiose, le conseguenze della scomunica, la disciplina del clero). Molte altre materie però riguardanti ad esempio il diritto privato o le istituzioni locali, non furono prese in considerazione. Le Costituzioni egidiane non si presentavano quale unica fonte del diritto, ma riconoscevano l’esistenza di altre fonti giuridiche.
La pluralità degli ordinamenti giuridici nelle Terre della Chiesa
Le norme contenute nel codice albornoziano dovevano essere conciliabili con la molteplicità dei “diritti propri” coincidenti con le consuetudini locali delle diverse realtà cittadine, rurali e feudali che facevano parte delle Terre della Chiesa. Inoltre le Costituzioni stesse riconoscevano come diritto vigente il diritto comune cioè il diritto canonico e il diritto civile romano.
Infine, il codice egiziano riconosceva la validità degli statuti cittadini, cioè le norme emanate dai Comuni, a condizione però che non contrastassero la “libertà ecclesiastica” e le norme contenute nelle stesse Costituzioni egidiane.
Con una bolla, il 15 marzo 1589, il papa Sisto V stabilì che i giudici dovessero seguire nelle terre soggette alla Chiesa il diritto comune, e in primo luogo quello canonico, e le costituzioni pontificie; nel caso in cui questi non fornissero la norma adeguata, occorreva osservare gli statuti e gli editti locali; se anche questi non erano sufficienti, si doveva ricorrere alle Costituzioni egidiane, divenute così diritto sussidiario o suppletivo.
Il pluralismo giuridico nei territori della Chiesa persiste durante tutta l’età moderna, anche se ordinato all’interno di una gerarchia di fonti che rispecchia il primato papale sia come legislatore universale, sia come “principe territoriale”.
Domande da interrogazione
- Quali furono i principali cambiamenti nel sistema giuridico tra il 1350 e il 1650?
- Come si sviluppò il diritto canonico rispetto al diritto romano?
- Qual era il ruolo del Papa nel contesto legislativo della Chiesa?
- Quali furono le conseguenze del dualismo di potere tra Chiesa e Impero?
- In che modo le Costituzioni egidiane influenzarono il sistema giuridico delle Terre della Chiesa?
Durante questo periodo, si assistette al declino dei poteri universali come il Papato e l'Impero, e alla formazione dei moderni Stati territoriali sovrani. La capacità di produrre norme divenne una caratteristica fondamentale del potere supremo, sostituendo l'autorità giudiziaria.
Il diritto canonico, distinto dal diritto romano, si sviluppò come un sistema di regole emanate dalle autorità ecclesiastiche, con una validità universale. Fu chiamato "diritto comune" insieme al diritto romano, ma con fonti diverse, principalmente le autorità ecclesiastiche.
Il Papa esercitava il potere legislativo supremo all'interno della Chiesa d'Occidente, legiferando nei concili e attraverso lettere decretali. Questo potere era giustificato dalla dottrina della plenitudo potestatis, che attribuiva al Papa un'autorità giurisdizionale illimitata.
Il dualismo di potere portò a un sistema giuridico complesso, con il diritto canonico e il diritto civile che coesistevano e spesso si sovrapponevano. Questo dualismo giuridico si manifestò nella formula utrumque ius, che rappresentava l'unione dei due diritti in una società cristiana.
Le Costituzioni egidiane, promulgate da Egidio d'Albornoz, cercarono di unificare e sistematizzare le norme esistenti nelle Terre della Chiesa, riconoscendo la validità di altre fonti giuridiche come il diritto comune e gli statuti cittadini, a condizione che non contrastassero con la libertà ecclesiastica.