Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'ordinamento giuridico cerca di bilanciare tra diritti dei lavoratori e certezza dei rapporti giuridici, affrontando le esigenze di flessibilità.
  • Le modifiche del Jobs Act permettono accordi individuali tra lavoratori e datori di lavoro, anche derogando alcune protezioni legali.
  • Gli accordi individuali possono prevedere cambiamenti di carriera in situazioni economiche critiche, come il declassamento.
  • La tutela dei diritti dei lavoratori è garantita tramite accordi assistiti, convalidati da un terzo, rendendo gli accordi inoppugnabili.
  • Le sedi per l'assistenza all'autonomia dei lavoratori sono aumentate e includono opzioni giudiziarie, amministrative e sindacali.

Bilanciamento tra diritti del lavoratore e poteri datoriali

L’ordinamento giuridico si propone di bilanciare da un lato il criterio dell’effettività dei diritti del lavoratore, dall’altro l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Il meccanismo di garanzia dei diritti individuali del lavoratore, fondato sull’indisponibilità degli stessi, ha recentemente subito una grave crisi in seguito all’affermazione di esigenze di flessibilità.

Ciò ha comportato la necessità di raggiungere accordi a libello individuale con il lavoratore per modificare le norme di legge.
L’articolo 2103 del Codice civile, sulla base delle modifiche apportate dal Jobs Act, prevede la possibilità di stipulare accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro che deroghino le garanzie di tutela dei diritti del dipendente. Egli potrebbe essere costretto, ad esempio, ad accettare un declassamento di carriera in caso di grave crisi economica.
Un’ulteriore modalità con la quale i diritti del lavoratore, in linea di principio indisponibili, vengono resi disponibili, è rappresentata dalle categorie individuale assistita: l’accordo individuale tra lavoratore e datore, in questo caso, è validato da un terzo soggetto che garantisce la tutela dei diritti del primo. Il legislatore ha previsto delle procedure di assistenza in cui l’autonomia contrattuale del lavoratore è validata da un terzo (l’accordo che ne scaturisce è inoppugnabile).
Le sedi di assistenza all’esercizio dell’autonomia individuale del lavoratore sono progressivamente aumentate: all’inizio nel Codice civile erano previste solo tre procedure di autonomia individuale assistita: davanti al giudice (in sede giudiziaria); davanti ad una commissione di conciliazione costituita presso l’ispettorato locale del lavoro (sede amministrativa); davanti a una commissione di conciliazione costituita nell’ambito della contrattazione collettiva (sede sindacale).

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