Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere in modo anticipato, un tema dibattuto tra giuristi.
  • Le Camere mantengono i loro poteri fino alla prima riunione delle nuove Camere, garantendo continuità parlamentare.
  • La prorogatio permette alle Camere di continuare le loro funzioni fino all'insediamento delle nuove Camere, evitando vuoti istituzionali.
  • Il Parlamento in seduta comune è principalmente un collegio elettorale, con funzioni quasi esclusivamente elettive.
  • Tra le funzioni del Parlamento in seduta comune ci sono l'elezione del Presidente della Repubblica e di un terzo del Consiglio superiore della magistratura.

Scioglimento anticipato delle camere

Le Camere, o anche una sola di esse, possono essere sciolte in anticipo (art. 88 Cost.: ma su questo punto cruciale, attinente ai poteri del presidente della Repubblica, i giuristi si sono confrontati a lungo.
I poteri delle Camere, peraltro, sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le nuove Camere: e ciò all’ovvio scopo di far sì che sia in ogni caso garantita la continuità nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art.

61 Cost.: la prima riunione deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni, le quali a loro volta devono avvenire non oltre 70 giorni dalla cessazione delle precedenti Camere). Non si pensi all’attività ordinaria, ma per esempio al caso (ben possibile) in cui il governo adotti un decreto legge: eventualità nella quale è obbligato dall’art. 77 Cost. a presentare alle Camere «anche se sciolte» il disegno di legge per la conversione il giorno stesso. Spetterà poi ad esse valutare se procedere subito, ovvero lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio che il decreto decada. Questo istituto si chiama prorogatio: viene dal diritto romano e serve a coprire il «vuoto» che potrebbe altrimenti verificarsi nell’esercizio di funzioni affidate a organi per i quali l’ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte. La prorogatio non va confusa con la proroga, che invece consiste nello spostamento in avanti di un termine disposto per legge.
L’art. 55.2 Cost. prevede che le Camere assolvano insieme ad alcune funzioni, riunite in seduta comune. Il Parlamento in seduta comune, formato appunto dai membri delle due Camere, si riunisce sempre nell’aula della Camera dei deputati (per ovvie ragioni logistiche), ai soli scopi già definiti in Costituzione. Le funzioni affidate al Parlamento in seduta comune sono quasi esclusivamente elettive. Ciò ha fatto ritenere che si tratti di un semplice collegio elettorale, con la conseguenza che nella prassi non sono stati ammessi dibattiti prima del voto. Il Parlamento in seduta comune:
- elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica (art. 83.1 e 2 Cost.) e assiste al suo giuramento (art. 91 Cost.); lo può mettere in stato d’accusa (art. 90.2 Cost.);
- elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art. 104.4 Cost.).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni per lo scioglimento anticipato delle Camere?
  2. Le Camere possono essere sciolte in anticipo secondo l'art. 88 della Costituzione, un tema su cui i giuristi hanno dibattuto a lungo riguardo ai poteri del presidente della Repubblica.

  3. Cosa succede alle funzioni delle Camere in caso di scioglimento anticipato?
  4. Le funzioni delle Camere sono prorogate fino alla riunione delle nuove Camere per garantire la continuità delle funzioni parlamentari, come stabilito dall'art. 61 della Costituzione.

  5. Quali sono le funzioni del Parlamento in seduta comune?
  6. Il Parlamento in seduta comune, composto dai membri delle due Camere, svolge principalmente funzioni elettive, come l'elezione del presidente della Repubblica e di un terzo del Consiglio superiore della magistratura.

Domande e risposte

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