Concetti Chiave
- Il matrimonio si scioglie per morte di un coniuge o divorzio, cessando gli effetti civili in entrambi i casi.
- In caso di separazione, il coniuge può richiedere risarcimento se l'altro è responsabile della rottura.
- Il divorzio può essere richiesto dopo 12 mesi di separazione giudiziale o 6 mesi di separazione consensuale.
- Il matrimonio cattolico può perdere effetti civili, ma per la Chiesa resta indissolubile.
- Non è ammesso il divorzio consensuale diretto; è necessaria una separazione omologata prima del divorzio.
Indice
Scioglimento del matrimonio
L’art. 149 del c.c. dispone che il matrimonio si scioglie o in caso di morte di uno dei due coniugi o in caso di divorzio: in entrambi i casi cessano gli effetti civili. Qualora uno dei due coniugi muoia, il coniuge ancora vivente può esperire l’azione di riduzione mediante cui può pretendere che gli venga assegnata parte del patrimonio; in caso di divorzio ha invece luogo la separazione legale, che scaturisce dall’emissione di una sentenza di divorzio da parte del giudice competente. Nel caso in cui la sentenza imputi a uno dei due coniugi la colpa o il dolo di aver determinato la separazione l’altro coniuge può richiedere il risarcimento del danno. L’ipotesi del risarcimento del danno non tiene conto della mera violazione del dovere coniugale, bensì delle conseguenze pregiudizievoli correlate alle modalità con cui si realizza la violazione.
Condizioni per il divorzio
Il divorzio può essere domandato da uno dei due coniugi quando:
- Siano trascorsi dodici mesi di separazione personale nel caso di separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale o coniugata;
- ci sia stata condanna dell’altro coniuge anche per fatti commessi precedentemente al matrimonio;
- non ci sia stata la consumazione del matrimonio (il matrimonio rato e non consumato non può essere reso esecutivo dallo stato).
Divorzio e matrimonio cattolico
Può essere sciolto per gli stessi casi il matrimonio cattolico: in tal caso si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per la Chiesa, che considera il matrimonio indissolubile, il rapporto matrimoniale continua; non è così per lo stato, che scioglie completamente ogni vincolo tra coniugi divorziati. Il giudice deve accertare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ripristinata.
Divorzio consensuale e risarcimento
Il nostro ordinamento non ammette il divorzio consensuale, cioè basato sulla volontà delle parti accertata dal giudice: i coniugi che vogliono divorziare devono prima separarsi consensualmente, ottenere l’omologazione della separazione e attendere prima di iniziare la causa di divorzio. Non tutte le violazioni dei doveri coniugali implicano termini sanzionatori. Il diritto al risarcimento viene riconosciuto nel caso in cui le modalità mediante cui il dovere è stato violato ledano l’interesse generale dell’altro coniuge (la sua onorabilità).
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per richiedere il divorzio secondo l'art. 149 del c.c.?
- Cosa accade in caso di morte di uno dei coniugi?
- Quando è possibile richiedere il risarcimento del danno in caso di divorzio?
Il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi di separazione personale in caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale, in caso di condanna dell'altro coniuge per fatti precedenti al matrimonio, o se il matrimonio non è stato consumato.
In caso di morte di uno dei coniugi, il matrimonio si scioglie e il coniuge superstite può esperire l'azione di riduzione per ottenere parte del patrimonio.
Il risarcimento del danno può essere richiesto se la sentenza di divorzio imputa a uno dei coniugi la colpa o il dolo nella separazione, e se le modalità della violazione del dovere coniugale ledono l'interesse generale dell'altro coniuge.