Concetti Chiave
- Lo scioglimento anticipato delle camere è una prerogativa del Presidente della Repubblica, salvo negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che non coincidano con la fine della legislatura.
- Nel 1994 si è verificato un caso di scioglimento per assenza di maggioranza politica, dove le camere possono richiedere nuove elezioni.
- Lo scioglimento sanzione avviene quando il Parlamento agisce in contrasto con la Costituzione, permettendo al Presidente di sciogliere le camere.
- Fino al 1988 il voto parlamentare era segreto; attualmente è palese, salvo elezioni riferite a persone specifiche.
- I parlamentari devono iscriversi a un gruppo; in caso di conflitto con il gruppo scelto, vengono assegnati al gruppo misto.
Scioglimento anticipato delle camere
L’articolo 88 della Costituzione italiana afferma che il capo dello Stato ha la facoltà di disporre lo scioglimento delle camere parlamentari. Quest’espressione indica la scelta di interrompere precedentemente rispetto alla fine della legislatura un mandato parlamentare. Il suddetto articolo sancisce che il Presidente della Repubblica «non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato». Una riforma attuata all’inizio degli anni novanta, però, ha aggiunto una clausola a tale articolo: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».
Un caso particolare di scioglimento, verificatosi ad esempio nel 1994, riguarda lo scioglimento per assenza di maggioranza politica.
Diverso è invece il caso del cosiddetto «scioglimento sanzione». Esso si verifica nel caso in cui il Parlamento eserciti la sua funzione politica in aperta opposizione a quanto disposto dalla Costituzione. In tale contesto, il presidente ha la facoltà, sulla base del suol ruolo di «garante della Costituzione», di disporre lo scioglimento delle camere.
Fino al 1988, infine, i regolamenti parlamentari disponevano, conformemente al principio di assenza di vincolo di mandato, che il voto parlamentare dovesse essere segreto. In seguito, però, il voto venne reso palese: oggi il voto segreto è previsto solo ed esclusivamente per casi in cui l’elezione è riferita a una persona nello specifico.
Infine, i Parlamentari, una volta eletti, devono necessariamente iscriversi ad uno dei gruppi parlamentari. Qualora essi non indichino un gruppo specifico o nel caso in cui essi entrino in palese e continuativo contrasto con l’indirizzo politico del gruppo di cui fanno parte, essi saranno destinati al gruppo misto, formato o da coloro che non hanno dato indicazioni sul gruppo cui volessero appartenere o i membri dei gruppi che non hanno raggiunto la maggioranza.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nello scioglimento anticipato delle camere?
- In quali circostanze può avvenire lo scioglimento delle camere per assenza di maggioranza politica?
- Cosa accade ai parlamentari che non si iscrivono a un gruppo parlamentare specifico?
L'articolo 88 della Costituzione italiana conferisce al Presidente della Repubblica la facoltà di disporre lo scioglimento delle camere parlamentari, con la limitazione di non poter esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo coincidenza con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Lo scioglimento per assenza di maggioranza politica può avvenire quando le camere stesse richiedono il proprio scioglimento per indire nuove elezioni, come accaduto nel 1994, al fine di procedere a un'ulteriore votazione.
I parlamentari che non indicano un gruppo specifico o che entrano in contrasto con l'indirizzo politico del loro gruppo vengono destinati al gruppo misto, composto da coloro che non hanno dato indicazioni sul gruppo cui appartenere o dai membri di gruppi che non hanno raggiunto la maggioranza.