Concetti Chiave
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, conduce consultazioni e accoglie il giuramento del governo.
- Autorizza la presentazione dei disegni di legge, emana decreti legislativi, decreti legge e regolamenti, e nomina i funzionari di grado più elevato.
- Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e può sciogliere consigli regionali, comunali e provinciali.
- Indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum costituzionali, dichiarando l'abrogazione delle leggi in caso di esito favorevole.
- Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale, presiede il Consiglio superiore della magistratura e può concedere la grazia.
Prerogative ex art. 87 Cost.
In ordine alla funzione esecutiva e di governo. Il presidente nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92.2) e conduce a tal fine le consultazioni che ritiene utili e che la prassi gli suggerisce; accoglie il giuramento del governo (art. 93) e ne accetta le dimissioni; autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo (art. 87.4); emana i decreti legislativi e i decreti legge, nonché i regolamenti del governo (art. 87.5); nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato (art. 87.7); conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87.12); ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87.9); dispone con decreto motivato lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126.1), nonché lo scioglimento di consigli comunali e provinciali (artt. 141 e 143 d.lgs. 267/2000); inoltre, emana una lunga serie di atti amministrativi, raggruppati in ventiquattro tipologie, ovvero tutti quelli deliberati dal Consiglio dei ministri (art. 1 l. 13/1991).
In ordine all’esercizio della sovranità popolare. Il presidente indice, oltre che le elezioni delle nuove Camere (art. 87.3), anche i referendum previsti dalla Costituzione (art. 87.6); inoltre, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole e può procrastinare fino a 60 giorni l’entrata in vigore dell’abrogazione stessa (art. 37 l. 352/1970). • In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa. Il presidente nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135.1); presiede il Consiglio superiore della magistratura (artt. 87.10 e 104.2); può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87.11); inoltre, adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi (art. 14 d.p.r. 1199/1971).