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Concetti Chiave

  • La funzione legislativa del Parlamento inizia con l'iniziativa, dove una proposta di legge può essere presentata da vari attori come il Governo o almeno 50.000 elettori.
  • Il Parlamento discute e approva le proposte di legge attraverso la procedura ordinaria, in cui le commissioni parlamentari esaminano e relazionano il testo.
  • La procedura abbreviata consente a una sola camera di discutere e approvare una proposta di legge senza il passaggio all'altra camera.
  • Una volta approvata da entrambe le camere, la legge deve essere promulgata dal presidente della Repubblica, che può richiedere modifiche prima di firmarla.
  • Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis, solitamente di 15 giorni.
Funzione legislativa del Parlamento

La funzione legislativa consiste in una serie di passaggi = iter legislativo.

I fase: è la fase dell’iniziativa. E’ il momento iniziale del percorso di una legge. Consiste nel presentare al Parlamento una proposta di legge. La proposta può essere del Governo, del singolo parlamentare, di almeno 50.000 elettori, del Consiglio Nazionale dell’economia, delle Regioni. La proposta di legge può essere presentata indifferentemente alla Camera o al Senato.


II fase: il Parlamento deve discutere, se necessario modificare e infine approvare la proposta di legge.
Due sono le modalità con cui il Parlamento discute e approva la legge;
- Procedura ordinaria = la proposta di legge viene affidata a un gruppo di parlamentari all’interno di quella camera. Ogni gruppo è competente in una materia diversa (giustizia, bilancio, agricoltura). Ogni gruppo viene chiamato commissione parlamentare. Ogni commissione esamina il testo e dopo averlo esaminato prepara una relazione. Questa procedura ordinaria viene anche chiamata “in sede referente”. Questa relazione viene sottoposta dalla commissione all’esame e alla votazione di tutti gli altri parlamentari. Tutti gli altri parlamentari possono decidere di approvare la proposta di legge oppure di non approvarla oppure possono decidere di modificarla. Le modifiche si chiamano emendamenti. Se le modifiche vengono approvate tutta la camera vota il testo finale.
- Procedura abbreviata = viene anche chiamata “in sede deliberante”. Ciò vuol dire che la proposta di legge viene discussa, modificata e approvata solo da una camera (non occorre passarla all’altra).
III fase: è presente solo nella procedura ordinaria e consiste nel passare la proposta di legge all’altra camera.
IV fase: quando la legge viene approvata da entrambe le camere deve essere promulgata, cioè firmata dal presidente della Repubblica e controfirmata dal presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica prima di firmare la legge può anche decidere di rimandarla alle Camere affinchè vengano effettuate delle modifiche. In questo caso le camere devono effettuare le modifiche e devono rivotarla oppure possono anche decidere di non modificarla e di rimandarla al Presidente delle Repubblica che a questo punto è obbligato a firmarla.
V fase: dopo che il presidente ha firmato la legge cioè l’ha promulgata il ministero della giustizia deve pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge rimane pubblicata per 15 giorni in modo tale che tutti i cittadini ne vengano a conoscenza. Trascorso questo periodo di 15 giorni la legge entra in vigore. Tale periodo è detto vacatio legis e se specificato dalla stessa legge, può anche essere diverso dai 15 giorni ordinari.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il primo passo nel processo legislativo del Parlamento?
  2. La prima fase è l'iniziativa, che consiste nel presentare una proposta di legge al Parlamento. Questa proposta può provenire da diverse fonti, come il Governo, un singolo parlamentare, o almeno 50.000 elettori.

  3. Quali sono le due modalità con cui il Parlamento discute e approva una legge?
  4. Le due modalità sono la procedura ordinaria, dove la proposta viene esaminata da commissioni parlamentari e poi votata da tutti i parlamentari, e la procedura abbreviata, dove la proposta viene discussa e approvata solo da una camera.

  5. Cosa accade dopo che una legge è stata approvata da entrambe le camere?
  6. Dopo l'approvazione da entrambe le camere, la legge deve essere promulgata, cioè firmata dal presidente della Repubblica e controfirmata dal presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica può anche rimandare la legge alle Camere per modifiche.

  7. Quando entra in vigore una legge dopo la sua promulgazione?
  8. Dopo la promulgazione, la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per 15 giorni, periodo durante il quale i cittadini possono prenderne conoscenza. Trascorso questo periodo, la legge entra in vigore, a meno che non sia specificato un periodo diverso.

Domande e risposte

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