Concetti Chiave
- L'iter legis delle leggi ordinarie è suddiviso in tre fasi principali: iniziativa, discussione e approvazione, e integrazione ed efficacia.
- Nella fase dell'iniziativa, vari soggetti possono proporre una legge, tra cui il governo, parlamentari, CNEL, il popolo con 50.000 firme, e consigli regionali.
- La fase di discussione e approvazione può avvenire in sede deliberante o referente, richiedendo l'accordo di entrambe le camere per lo stesso testo.
- Durante la fase integrativa, il Presidente della Repubblica promulga la legge, con la possibilità di veto, e il testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- La legge entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis di almeno 15 giorni dalla pubblicazione, garantendo la conoscenza da parte dei cittadini.
L'iter legis delle leggi ordinarie è suddifiso in tre fasi principali o cinque mini-fasi.
Fase prima: Fase dell’iniziativa
Indice
Fase dell'iniziativa
È la fase nelle quale i vari soggetti propongono una legge, i vari soggetti sono:
°Il governo
°Ciascun parlamentare
°Il CNEL (comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
°Il popolo --> solo con 50'000 firme valide di elettori
°Ciascun consiglio regionale
In caso che sia il governo a proporre la nuova legge essa prende il nome di disegno di legge, in tutti gli altri casi si chiama proposta o disegno di legge. Il CNEL può proporre nuove leggi SOLAMENTE nelle materie in cui è competente, la sua funzione e prettamente consultativa.
Fase seconda: Fase della discussione (o studio) e approvazione
Fase della discussione e approvazione
Questa fase è composta da due diverse fasi: la discussione (o studio) e l'approvazione.
In questa fase la prima camera può decidere se lavorare in sede referene o deliberante, la seconda camera è obbligata a operare nella stessa maniera della prima.
Opzione uno: Deliberante
Opzione deliberante
È il metodo più veloce, ma il meno democratico. La commissione competente (i gruppi di deputati o di sentatori che si occupano di alcune materie. Esse sono formate in modo da rispecchiare i gruppi politici) alla quale viene affidata la proposta di legge discute e approva direttamente, senza richiedere una votazione nella camera. La legge viene, quindi, inviata alla commissione dell'altra camera, dove si ripete il processo.
Opzione due: Referente
Opzione referente
In questo secondo caso la commissione discute e poi ne parla di fronte all'intera camera, la quale può approvare in tre diverse maniere:
°Maggioranza relativa: 50%+1 dei presenti;
°Maggioranza assoluta: 50%+1 degli aventi diritto al voto;
°Maggioranza qualificata: 2/3 degli aventi diritto al voto.
Dopo di ciò la legge viene inviata all'altra camera che deve approvarla.
Per come è stato fatto l'ordinamento giuridico italiano entrambe le camere devono approvare lo stesso testo, per questa ragione l'opposizione spesso introduce degli emendamenti per rallentare il percorso. Questo sistema si chiama "sistema navetta" e un modo per evitarlo è un maxi emendamento.
Fase terza: Fase integrativa e dell'efficacia
Fase integrativa e dell'efficacia
Anche questa fase è suddivisa in due sotto-fasi: la promulgazione e la pubblicazione.
Promulgazione
In questa fase il presidente della repubblica firma il testo di legge, che è stato approvato da entrambe le camere). Egli, però, ha un potere di veto, cioò se ritiene che ci siano irregolarità o che esso va contro la costituzione può rimandare la legge alle camere con un messaggio motivato. La seconda volta che il testo viene approvato ( con o senza modifiche) il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare e, quindi, a promulgare.
Pubblicazione
Il testo di legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (una fonte di cognizione), dalla data della pubblicazione decorrono almeno 15 giorni di vacatio legis, dopo il quale la legge entra finalmente in vigore.
La vacatio legis è stata fatta secondo il principio latino ignoranza legis non excusat (l'ignoranza della legge non scusa), quindi si presume che tutti i cittadini ne sono a conoscenza.
In caso di due leggi dello stesso rango sullo stesso argomento quella emanata in seguito ha un potere maggiore (principio de lex posterior derogat anteriorem = il prinipio della legge posteriore deroga quella precedente).
Domande da interrogazione
- Quali sono i soggetti che possono proporre una legge nell'iter legis?
- Quali sono le due opzioni di lavoro della prima camera nella fase di discussione e approvazione?
- Cosa succede se il Presidente della Repubblica ritiene che una legge vada contro la costituzione?
- Cosa significa "sistema navetta" nell'iter legis?
- Qual è il significato della vacatio legis?
I soggetti che possono proporre una legge sono il governo, ciascun parlamentare, il CNEL, il popolo con 50.000 firme valide, e ciascun consiglio regionale.
La prima camera può lavorare in sede deliberante, dove la commissione approva direttamente, o in sede referente, dove la commissione discute e poi presenta alla camera per l'approvazione.
Il Presidente della Repubblica può rimandare la legge alle camere con un messaggio motivato. Se il testo viene approvato nuovamente, il Presidente è obbligato a firmare e promulgare la legge.
Il "sistema navetta" si riferisce al processo in cui entrambe le camere devono approvare lo stesso testo di legge, e l'opposizione può introdurre emendamenti per rallentare il percorso.
La vacatio legis è il periodo di almeno 15 giorni dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, durante il quale la legge non è ancora in vigore, permettendo ai cittadini di prenderne conoscenza.