pulacino
Ominide
5 min. di lettura
Vota 4,7 / 5

Concetti Chiave

  • L'iter legislativo si divide in tre fasi principali: iniziativa, discussione e votazione, promulgazione e pubblicazione.
  • Le commissioni permanenti possono operare in sede referente, deliberante o redigente per esaminare e approvare i disegni di legge.
  • Le leggi costituzionali seguono un iter aggravato, richiedendo doppie approvazioni dalle Camere e la possibilità di un referendum popolare.
  • L'iniziativa legislativa può essere proposta da vari soggetti, tra cui il Governo, i parlamentari, il popolo, il CNEL e i Consigli regionali e comunali.
  • La promulgazione e pubblicazione della legge sono le fasi finali, con la promulgazione a cura del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

L’iter legis
Questo procedimento consta di tre fasi:
• Fase dell'iniziativa
• Fase della discussione e della votazione
• Fase della promulgazione e della pubblicazione.
Le commissioni permanenti possono operare in sede:
referente In sede referente devono esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere, per relazionare all’Assemblea in vista dell’approvazione. È un compito costituzionalmente previsto, dunque necessario.

deliberante In sede deliberante possono, nei casi previsti dai regolamenti parlamentari, procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge in luogo dell’Assemblea plenaria. redigente (non previsto dalla costituzione) oltre ad esaminare il testo del disegno di legge in sede referente possono, su delega dell’Assemblea, elaborare il testo definitivo dei singoli articoli. che cos'è l'iter legislativoIn questo caso il testo dovrà essere approvato, ma senza dichiarazioni di voto, dall’Assemblea sia per singoli articoli che globalmente
Per leggi costituzionali viene utilizzato iter AGGRAVATO.
o Il procedimento previsto per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali è simile a quello ordinario, ma reso più difficile.La proposta di controllo deve essere approvata due volte da ciascuna Camera in un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi dalla precedente deliberazione. Mentre per le prime due deliberazioni si applica la maggioranza semplice, per le due seconde è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. La legge così approvata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per consentire che su di essa si possa richiedere un referendum popolare.Il referendum può essere richiesto da cinquecentomila elettori, o da cinque consigli regionali o da un quinto dei componenti di ciascuna Camera, ma viene escluso quando le due seconde deliberazioni delle Camere siano state prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi. I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:
• il Governo
• ciascun parlamentare
• il popolo con raccolta di 50.000 firme
• il CNEL
• i Consigli regionali
• i Consigli comunali
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti. La seconda fase del procedimento legislativo si svolge all'interno del Parlamento ed attiene all'esame, alla discussione ed alla votazione della proposta di legge. Questa fase può assumere una procedura ordinaria (Il processo di formazione ha inizio quando viene presentato al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. Essa viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia. Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due Assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.
La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente prima da una Camera e poi dall’altra. Sui singoli articoli i parlamentari e il Governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Se il Governo decide di porre la fiducia sull’approvazione di una legge, non possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti.) o una procedura abbreviata (In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in Commissione (detta in questo caso in sede deliberante). Questo procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambi la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza e spetta al Presidente della Repubblica. Subito dopo la promulgazione ,e comunque entro 15 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. essa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fasi principali dell'iter legis?
  2. L'iter legis consta di tre fasi principali: l'iniziativa, la discussione e votazione, e la promulgazione e pubblicazione.

  3. Qual è il ruolo delle commissioni permanenti nell'iter legislativo?
  4. Le commissioni permanenti possono operare in sede referente, deliberante o redigente, esaminando e approvando i disegni di legge secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari.

  5. Come si differenzia l'iter per le leggi costituzionali rispetto a quello ordinario?
  6. L'iter per le leggi costituzionali è aggravato, richiedendo due approvazioni da ciascuna Camera con un intervallo di tre mesi e una maggioranza assoluta nelle seconde deliberazioni, con possibilità di referendum popolare.

  7. Chi può esercitare l'iniziativa legislativa in Italia?
  8. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Governo, ciascun parlamentare, il popolo con 50.000 firme, il CNEL, i Consigli regionali e i Consigli comunali, con alcune limitazioni per ambiti specifici.

  9. Quali sono i tempi e le modalità per la promulgazione e pubblicazione di una legge?
  10. La promulgazione deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione parlamentare, o in un termine minore se dichiarata urgente, ed è seguita dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entro 15 giorni dalla promulgazione.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community