Rosina_92
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Concetti Chiave

  • Il Parlamento è un organo costituzionale elettivo che esercita la funzione legislativa e controlla l'attività del Governo e del sovrano nelle monarchie.
  • È composto da due assemblee, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che operano separatamente tranne in casi eccezionali in cui si riuniscono in seduta comune.
  • Le elezioni delle Camere avvengono ogni 5 anni, ma possono essere sciolte anticipatamente in caso di crisi politica o mancato sostegno al Governo.
  • Il procedimento legislativo segue fasi definite dalla Costituzione e può coinvolgere diverse procedure per l'approvazione delle leggi, compreso il ruolo delle commissioni parlamentari.
  • Il Parlamento esercita una funzione di controllo sul Governo tramite interrogazioni, mozioni e inchieste parlamentari, oltre a approvare il bilancio dello Stato.

Indice

  1. Funzioni del Parlamento
  2. Struttura del Parlamento
  3. Differenze tra Camera e Senato
  4. Cessazione della carica parlamentare
  5. Durata e scioglimento delle Camere
  6. Immunità parlamentare
  7. Organizzazione interna delle Camere
  8. Deliberazioni parlamentari
  9. Funzioni principali del Parlamento
  10. Procedimento legislativo
  11. Fase di iniziativa legislativa
  12. Fase istruttoria e emendamenti
  13. Procedure di approvazione delle leggi
  14. Promulgazione e pubblicazione delle leggi
  15. Leggi costituzionali e revisione
  16. Controllo parlamentare sul Governo
  17. Bilancio dello Stato
  18. Funzione di indirizzo politico

Funzioni del Parlamento

Il Parlamento è un organo costituzionale elettivo ed esercita la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.

Nelle monarchie esercita una funzione di controllo sull’attività del sovrano e può obbligare il sovrano ad adottare le leggi.

In passato il Parlamento era composto da una sola assemblea; solo successivamente si formarono due differenti assemblee nelle quali la volontà legislativa di una Camera non prevale su quella dell’altra (bicameralismo perfetto).

Va, comunque, precisato che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione.

Struttura del Parlamento

Secondo la Costituzione il Parlamento è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica operano, normalmente, separate e solo in casi eccezionali si riuniscono costituendo un terzo organo, chiamato Parlamento in seduta comune.

Le Camere si riuniscono in seduta comune per:

- Eleggere il Presidente della Repubblica;

- Assistere al giuramento del Presidente della Repubblica eletto;

- Deliberare l’eventuale messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;

- Eleggere alcune cariche dello Stato.

Il Senato non è interamente elettivo. Fanno parte del Senato anche:

- Cinque senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica;

- Tutti gli ex Presidenti della Repubblica.

Differenze tra Camera e Senato

Le differenze tra Camera e Senato:

- 630 deputati

- Elettorato passivo: 18 anni

- Elettorato attivo: 25 anni

- 315 senatori

- Elettorato passivo: 25 anni

- Elettorato attivo: 40 anni

- L’ineleggibilità è l’incapacità di essere eletto per una causa obiettiva.

- L’incompatibilità è l’impossibilità di ricoprire la carica di parlamentare contemporaneamente ad altre cariche.

Cessazione della carica parlamentare

La proclamazione degli eletti è fatta dal presidente dell’ufficio elettorale. È una procedura preceduta dalla convalida, ovvero un’attività svolta dalla giunta delle elezione.

La cessazione della carica di membro del Parlamento avviene:

- Perché la Camera ha terminato la sua vita;

- Per dimissioni;

- Per decadenza.

Durata e scioglimento delle Camere

Secondo la Costituzione, le due Camere sono elette per 5 anni (cosiddetta legislatura, che è il periodo di durata delle Camere). Allo scadere del quinto anno è dunque necessario indire nuove elezioni.

Le camere possono avere un periodo di vita più breve. Si ricorre allo scioglimento anticipato delle Camere quando, per esempio, queste non riescono a trovare un accordo per sostenere il Governo con la fiducia oppure nei casi di grave crisi politica.

La Costituzione ha reso obbligatoria il divieto di proroga delle Camere, fatta eccezione in caso di guerra.

La prorogatio è invece concessa: con la prorogatio gli organi possono continuare ad esercitare le loro funzioni nonostante la scadenza del termine del loro mandato, in attesa della nomina o elezione dei successori.

Immunità parlamentare

L’immunità dei parlamentari assume due forme:

- L’insindacabilità riguarda l’irresponsabilità del parlamentare in campo penale, civile e amministrativo per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della sua funzione;

- L’inviolabilità, riguarda la responsabilità del parlamentare per i comportamenti tenuti al di fuori dell’esercizio della sua funzione.

Organizzazione

Organizzazione interna delle Camere

Gli organi interni di ogni Camera sono:

- Il presidente;

- L’ufficio di presidenza;

- Le giunte;

- Le commissioni parlamentari;

- I gruppi parlamentari.

Il presidente è eletto da ciascuna assemblea a maggioranza qualificata.

L’ufficio di presidenza assiste il presidente ed è composto da:

- Quattro vicepresidenti, che presiedono le sedute dell’assemblea in assenza del presidente;

- Tre questori, che vigilano sull’applicazione delle norme del regolamento parlamentare e delle direttive del presidente;

- Otto segretari, che redigono i risconti delle sedute.

Le giunte sono organi che risolvono questioni di carattere tecnico.

Le commissioni parlamentari sono organi permanenti alle quali è affidata una competenza per materia. Sono 14 in ciascun ramo del Parlamento e sono composte rispettivamente di deputati e di senatori.

Esistono poi le commissioni miste (dette bicamerale) che sono composte da deputate e senatori insieme.

Il compito più importante delle commissioni parlamentari è quello di esaminare i disegni di legge prima che vengano discussi in assemblea.

In ciascuna camera i deputati e i senatori si dividono un gruppi (gruppi parlamentari) secondo il partito al quale appartengono. Ogni gruppo elegge il proprio presidente.

Deliberazioni

Deliberazioni parlamentari

I lavori del Parlamento sono basati sul principio della pubblicità: questi sono pubblici e solo in casi eccezionale sono ammesse sedute segrete.

Le assemblee sono chiamate a esprimere le proprie convinzioni attraverso un voto. Questo può essere:

- Di approvazione;

- Di non approvazione;

- Di astensione.

Le votazioni sono classificate in tre gruppi a seconda che:

- Non si richieda l’identificazione delle persone né il numero dei votanti (es.: votazione per alzata di mano);

- Si richieda l’identificazione delle persone, il numero dei votanti e la pubblicità del contenuto del voto (appello nominale);

- Si richieda l’identificazione delle persone e il numero dei votanti ma non si richieda la pubblicità del contenuto del voto (scrutinio segreto).

Oltre al voto i parlamentari possono fare ricorso alla pratica dell’ostruzionismo, un’attività posta in essere dalle minoranze volta ad impedire l’approvazione di deliberazioni da parte della maggioranza.

In pratica i rappresentanti delle minoranze presentano un gran numero di emendamenti al testo in discussione e si iscrivono tutti a parlare, ottenendo l’effetto di ritardare e talvolta impedire la deliberazione.

Funzioni principali del Parlamento

Le principali funzioni esercitate dal Parlamento sono tre:

- la funzione legislativa;

- la funzione di controllo sul governo;

- le funzioni di indirizzo politico.

La funzione legislativa è il compito più importante svolto dal Parlamento.

Per funzione legislativa s’intende l’attività di preparazione, esame e approvazione delle leggi.

L’approvazione delle leggi spetta ad entrambe le Camere.

Procedimento legislativo

Procedimento legislativo

Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti, collegati gli uni agli altri, previsti dalla Costituzione e posti in essere da ciascuna Camera per emanare una legge.

La procedura per l’approvazione delle leggi ordinarie è costituito da cinque fasi:

1. l’iniziativa;

2. l’istruttoria;

3. la discussione e l’approvazione;

4. la promulgazione;

5. la pubblicazione.

1.

Fase di iniziativa legislativa

La fase di iniziativa consiste nella presentazione di una proposta davanti a una delle due Camere.

Gli atti presentati al sono detti disegni di legge se a presentarli è il Governo o un componente del Senato; negli altri casi si chiamano proposte di legge o progetti di legge.

L’iniziativa legislativa spetta:

- Al Governo;

- A ciascun membro del Parlamento;

- Ai Consigli regionali;

- Al Consiglio nazionale;

- Al popolo (50.000 elettori).

2.

Fase istruttoria e emendamenti

La fase istruttoria è quella in cui si acquisiscono le informazioni utili per la decisione. Questa fase spetta integralmente alle commissioni parlamentari.

Il presidente di ciascuna Camera, prima di mettere in discussione e votazione qualunque proposta, la invia alla commissione parlamentare permanente competente per materia, perche copia l’istruttoria (commissione in sede referente).

La commissione può modificare il testo del progetto, può ottenere informazioni utili per l’elaborazione del testo, può richiedere il parere di determinati organi. In caso di più proposte di legge il medesimo oggetto, la commissione può unificare le varie proposte in un unico testo e scegliere il testo base su cui compiere l’istruttoria. Può, infine, apportare emendamenti al testo.

Gli emendamenti possono essere di tre tipi:

- soppressivi, con i quali il proponente richiede che una parte del testo in discussione venga soppresso;

- aggiuntivi, quando si propone di aggiungere al testo un comma o uno o più articoli;

- modificativi, quando si propone che un’espressione contenuta nel testo in discussione venga corretta.

3.

Procedure di approvazione delle leggi

Per l’approvazione della legge sono previste tre procedure differenti:

- la procedura ordinaria;

- la procedura speciale;

- la procedura mista.

L’approvazione con procedura ordinaria avviene dopo un discussione generale cui seguono una votazione del progetto articolo per articolo, la lettura e la votazione finale del testo nel suo insieme.

L’approvazione con procedura speciale prevede che l’approvazione della proposta di legge venga attribuita alla commissione che l’ha già esaminata in sede referente: in tal caso la commissione non svolge più una funzione istruttoria, ma una funzione deliberante infatti prende il nome di commissione in sede deliberante o legislativa.

L’approvazione con procedura mista prevede che le commissioni siano anche utilizzate in sede redigente. In tal caso, il testo, dopo l’esame istruttorio fatto dalla commissione e dopo la discussione generale in aula, è rinviato dall’aula alla commissione perché voti i singoli articoli e rinvii la proposta di legge all’aula per la votazione finale dell’intero testo.

Una volta che il progetto di legge è stato approvato il testo viene inviato all’altra Camera che compie le stesse operazioni.

Se la camera ne approva il testo così come le è stato sottoposto, la legge è approvata definitivamente.

Se, viceversa, la Camera modifica il testo, introduce cioè emendamenti, questi ultimi devono essere approvati dalla Camera che per prima ha dato il proprio assenso al progetto.

4.

Promulgazione e pubblicazione delle leggi

La promulgazione è una dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica che attesta l’avvenuta approvazione della legge nonché la volontà di emanarla e di inserirla nella Gazzetta Ufficiale.

La promulgazione è un atto del Presidente della Repubblica, che controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge. La legge può essere rifiutata dal Presidente della Repubblica nel caso in cui il procedimento di approvazione non sia stato regolare o per motivi di opportunità.

In questi casi il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, rinviare il testo alle Camere per richiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

5. Avvenuta la promulgazione, la legge, firmata dal Presidente della Repubblica, controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal ministro o dai ministri proponenti, munita del visto del Ministro della Giustizia, viene pubblicata.

Con la pubblicazione la legge acquista efficacia.

La pubblicazione della legge avviene su uno speciale quotidiano che si chiama Gazzetta Ufficiale. Di solito, le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma possono essere previsti periodi di tempo più brevi o più lunghi.

Leggi costituzionali e revisione

Le leggi costituzionali possono modificare la Costituzione, aggiungersi ad essa o sopprimere alcune parti e vengono denominate anche leggi di revisione della Costituzione.

Per la loro approvazione è previsto un procedimento aggravato.

Vengono comunque approvate da entrambe le Camere. Tuttavia:

- sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazione, a intervallo non inferiore a tre mesi,

- devono essere approvate, nella seconda votazione, con una maggioranza dei 2/3dei componenti di ciascuna Camera.

Se nel corso della seconda votazione non si riesce a raggiungere tale maggioranza ma la legge è comunque approvata

dalla maggioranza assoluta (metà + 1 dei membri di ciascuna Camera), il testo di legge deve essere approvato anche

dal popolo a mezzo referendum popolare.

Controllo parlamentare sul Governo

Il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del Governo.

Un primo gruppo di atti di controllo del Parlamento sul Governo è dato da interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni sono domande, orali o scritte rivolte al Governo, con le quali il Parlamento vuole accertare se un fatto è vero o se, su quel fatto, il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note.

Con le interpellanze il Parlamento formula per scritto domande al Governo non su singoli fatti ma sui motivi della condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica e sull’atteggiamento che il Governo stesso intende assumere di fronte a determinati eventi.

Con le mozioni il Parlamento promuove discussioni che terminano con una votazione.

Le mozioni più importanti sono quelle di fiducia e di sfiducia. Quest’ultima, una volta presentata dal Parlamento, non può più essere messa in discussione se non sono trascorsi tre giorni.

Bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è una legge approvata dal Parlamento che contiene la previsione di tutte le spese che il Governo intende fare; nei settori in cui svolge la propria attività esso indica i mezzi (cioè le entrate) con sui tende fare fronte alle spese.

Un secondo gruppo di atti di controllo del Parlamento sul Governo è rappresentato dalle inchieste parlamentari, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Le commissioni d’inchiesta sono organi straordinari e temporanei che possono essere costituite per studiare particolari fenomeni (si pensi all’inchiesta parlamentare sulla disoccupazione)o a fare luce su fenomeni sociali molto rilevanti (per esempio l’inchiesta sulla povertà).

IL CONTROLLO CONTABILE: IL BILANCIO

Altro strumento di controllo del Parlamento sul Governo è dato dall’approvazione del bilancio di previsione dello Stato e della legge finanziaria.

Il bilancio dello Stato è una legge che contiene la previsione di tutte le spese che il Governo tende a fare, nel corso di un anno solare, nei settori in cui svolge la propria attività; esso indica anche i mezzi (ovvero le entrate) con cui intende far fronte alle spese.

L’approvazione del bilancio dovrebbe consentire al Parlamento di conoscere e di controllare l’intera attività con cui l’amministrazione garantisce il pubblico denaro che deriva, principalmente, dall’imposizione tributaria.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Funzione di indirizzo politico

La funzione di indirizzo politico è quella che per fine la determinazione dei grandi obiettivi della politica nazionale e la scelta degli strumenti per conseguirli.

All’attività di indirizzo politico concorrono:

- il corpo elettorale che sceglie l’indirizzo che gli è più consono;

- i partiti politici che formano la maggioranza;

- il Presidente della Repubblica, che attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di formare il Governo;

- il Governo, il cui indirizzo politico è contenuto nel programma di governo;

- il Parlamento la cui funzione di indirizzo politico si manifesta, attraverso la quale concede la propria fiducia al

Governo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la composizione del Parlamento secondo la Costituzione?
  2. Il Parlamento è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. In casi eccezionali, si riuniscono in seduta comune.

  3. Quali sono le principali funzioni esercitate dal Parlamento?
  4. Le principali funzioni del Parlamento sono la funzione legislativa, la funzione di controllo sul governo e le funzioni di indirizzo politico.

  5. Come avviene il procedimento legislativo per l'approvazione delle leggi ordinarie?
  6. Il procedimento legislativo si compone di cinque fasi: iniziativa, istruttoria, discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione.

  7. Quali sono le differenze tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica?
  8. La Camera dei deputati ha 630 membri con elettorato passivo a 18 anni e attivo a 25 anni, mentre il Senato ha 315 membri con elettorato passivo a 25 anni e attivo a 40 anni.

  9. In che modo il Parlamento esercita la funzione di controllo sul Governo?
  10. Il Parlamento esercita il controllo attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e inchieste parlamentari, oltre all'approvazione del bilancio dello Stato.

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