Concetti Chiave
- Lo Stato è un ente giuridico con capacità di esercitare poteri imperativi, oltre ad avere diritti e doveri.
- La cittadinanza rappresenta l'appartenenza a uno Stato e può essere acquisita per nascita, suolo o matrimonio.
- L'iter legislativo coinvolge le due camere per l'approvazione di leggi, con procedure più complesse per le leggi costituzionali.
- Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e svolge un ruolo di coordinamento tra gli organi dello Stato.
- Il governo esercita funzioni esecutive e regolamentative, con poteri decretativi per affrontare necessità urgenti.
Stato : è un ente impersonale, astratto dotato tuttavia di capacità giuridica e di agire.
Capacità giuridica: lo stato è titolare di diritti e doveri.
Capacità d’agire: lo stato può applicare la potestà d’imperio
Cittadinanza: è lo “status “ d’appartenenza di una persona ad uno stato indipendentemente dalla nazionalità. Si può acquisire tramite: diritto di nascita diritto di suolo diritto di matrimonio
Indice
- Articoli costituzionali e diritto di voto
- Legislatura e scioglimento delle camere
- Incompatibilità e ineleggibilità parlamentare
- Immunità e insindacabilità parlamentare
- Iter legislativo e promulgazione
- Leggi costituzionali e referendum
- Referendum abrogativo e poteri del parlamento
- Interrogazioni e mozioni parlamentari
- Formazione e crisi di governo
- Funzioni e responsabilità dei ministri
- Potere normativo e regolamentativo del governo
- Presidente della repubblica e suoi poteri
Articoli costituzionali e diritto di voto
Art.55: si riferisce agli organi Costituzionali dello Stato quali: Parlamento Governo Pdr Magistratura Corte Costituzionale
Art. 48: si riferisce al diritto di voto. Il voto è libero, uguale, segreto e personale. Inoltre è un soltanto dovere morale del cittadino.
Art.49: il partito politico è un associazione privata di persone che professano la stessa ideologia politica. Tutti i partiti si possono costituire tranne l’ex disciolto partito fascista.
Elezioni: le distinguiamo in due tipi: politiche (si vota per i parlamentari), primarie (prevedono due modalità tecniche: dirette ed indirette)
Legislatura e scioglimento delle camere
Art.60: la legislatura è il periodo di durata delle camere che generalmente è di 5 anni. Distinguiamo in: legislatura ordinaria (periodo di normale svolgimento dei lavori parlamentari) legislatura non ordinaria (periodo ridotto a causa d’instabilità, dissidio, impossibilità di governare il paese). [2° comma= la proroga è ammessa per legge o in caso di guerra]
Art.88: Il pdr può sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco) a meno che essi non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Incompatibilità e ineleggibilità parlamentare
Incompatibilità di parlamentare: divieto di cumulo di cariche istituzionali; se viene eletto un incompatibile l’elezione valida. Esempi di incompatibilità sono:
parlamentare e pdr
deputato e senatore
parlamentare e consigliere regionale
parlamentare e membro del consiglio superiore della magistratura
parlamentare e giudice costituzionale
Ineleggibilità di parlamentare: svolgimento di altri incarichi che ledono la parità di trattamento in materia di uguaglianza; se viene eletto un ineleggibile il voto è nullo. Sono ineleggibili:
Il sindaco di comune con più di 20000 cittadini
Consigliere regionale
Diplomatico
Immunità e insindacabilità parlamentare
Immunità di parlamentare: ai parlamentari sono riconosciuti privilegi, in realtà essi vanno intesi come garanzia di libertà nello svolgimento delle loro funzioni.
Insindacabilità: Non perseguibilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. [“franchi tiratori” sono i parlamentari che dichiarano di appartenere ad un gruppo ma che poi vota non secondo le indicazioni del partito o del gruppo parlamentare di appartenenza].
Art.68: Immunità d’arresto dei parlamentari. I giudici possono liberamente agire nei confronti dei parlamentari sospettati di reato ma possono soltanto promuovere indagini e interrogazioni invece per procedere ulteriormente devono chiedere l’autorizzazione alla camera di appartenenza salvo che ci sia flagranza di reato o che ci sia stata una sentenza irrevocabile.
Art.69: si riferisce all’indennità parlamentare ovvero il compenso che spetta a deputati e senatori secondo la legge per consentire a tutti di sedere in parlamento e non solo a coloro che dispongono di riserve private.
Organizzazione interna delle camere
Presidente della camera: viene eletto dalla camera di appartenenza ed è un’organo individuale, che non indirizza i lavori infatti egli ha il compito di dirigere le sedute, i dibattiti in aula, fissare l’odg e dichiarare le votazioni. Deve inoltre garantire il rispetto delle minoranze (opposizione) operando sempre in modo imparziale.
Ufficio di presidenza: è l’organo che ha il compito di fissare e decidere i lavori parlamentari.
Gruppo parlamentare: è formato da deputati e senatori che si raggruppano secondo i partiti i quali appartengono così da formare i gruppi. Essi permettono ai partiti di agire nelle camere organizzano l’attività dei deputati e senatori eletti nelle liste. Ogni partito ha un gruppo che è la proiezione del partito in parlamento. I membri del partito posso decidere a quali gruppo fare parte oppure non esprimersi e partecipare al gruppo misto. L’uscita da un gruppo e il passaggio ad un altro non comporta nessuna sanzione tranne quella politica (mancata ricandidatura alle elezioni).
Commissioni parlamentari: sono organi minori delle camere formati da un numero ristretto di senatori e deputati che si occupano della preparazione del testo legislativo. Ogni commissione si occupa di uno specifico ramo della p.a.. Esistono inoltre le commissioni permanenti che si occupano di quei rami di vita pubblica che è essenziale non tralasciare per la sopravvivenza della collettività.
Commissioni bicamerali: sono state istituite con il compito di formulare al Parlamento proposte di riforma della costituzione.
Commissioni d’inchiesta: i loro poteri sono quelli di istituire un processo, svolgere indagini e interrogatori ma non possono emanare una sentenza di condanna.
Iter legislativo e promulgazione
Iter legislativo
Art.70: la funzione legislativa spetta alle camere che la esercitano collettivamente cioè per l’approvazione di una legge occorre il voto favorevole sullo stesso testo da entrambe le camere.
Art.71: l’iter legislativo è il percorso che fa una legge per definirsi tale. Esisitono due tipologie di leggi: ordinarie e costituzionali. La differenza è che per la legge costituzionale occore un iter aggravato per la complessità della legge.
Iniziativa legislativa: si esercita presentando una proposta di legge cioè un testo legislativo redatto in articoli. Posso presentare le proposte:
Il governo (la proposta prende il nome di disegno di legge poiché è sostenuto dall’appogio della maggioranza parlamentare)
I parlamentari
Il cnel (organo composto da rappresentanti delle categorie economiche)
50000 elettori
Consigli regionali
[Rimpasto di governo: utilizzare la struttura di governo già esistente modificando e rimodellandola per non distruggere il governo.]
Art.72: esame della proposta di legge. La proposta di legge viene esaminata dalla commissione competente la quale predispone una relazione. Durante questa fase le commissioni operano in sede referente. Il testo legislativo viene inviato insieme alla relazione della commissione all’assemblea che procederà alla discussione e alla votazione.
Discussione: è la fase degli interventi ed emendamenti e termina quando nella camera si è arrivati a una conclusione.
Approvazione: avviene mediante il meccanismo della votazione elettronica. Bisogna prendere in considerazione il concetto di “quorum” cioè il numero di persone che devono essere presenti per dare validità alla seduta. Il quorum costitutivo è il n° dei parlamentari che deve essere presente per la validità (50%+1dei componenti dell’assemblea). Spesso però non si ottiene il numero quindi viene effettuata la votazione sulla base delle presenze.
Promulgazione: la legge viene inviata al pdr per la promulgazione dichiarando che è stata regolarmente approvata e che deve essere rispettata da tutti. Il pdr può rifiutare di promulgare la legge se ravvisa incostituzionalità oppure può rinviarla alle camere. Questo procedimento è detto VETO SOSPENSIVO (Art.74). Se le camere non eseguono delle modifiche il pdr deve promulgare.
Pubblicazione: il progetto viene controfirmato dal ministro della giustizia e la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Entrata in vigore: tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata si definisce vacatio legis ed è utile per dare la possibilità a chiunque di prendere atto della nuova legge. Quest’ultima quando poi entra in vigore non può essere ignorata.
Leggi costituzionali e referendum
Iter legislativo per una legge costituzionale (Art.138)
Ha ad oggetto la formazione di:
Leggi di revisione costituzionale
Leggi che prevedono la riserva di legge costituzionale (nel caso della riserva di legge solo l’organo incaricato può emanare atti specifici in determinati ambiti).
Il procedimento previsto per queste leggi è analogo a quello legislativo ordinario ma aggravato (cioè più complesso):
La proposta di legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera a intervallo non inferiore a tre mesi dalla precedente delibera.
Nella seconda votazione deve risultare una maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.
Se nelle seconde votazioni è raggiunta la maggioranza assoluta la legge è approvata ma non entra ancora in vigore per consentire di indire su di essa un referendum popolare (referendum costituzionale confermativo).
! = questo referendum può essere richiesto da 500000 elettori, da 5 consigli regionali e da 1/5 dei componenti ciascuna camera.
Dalla promulgazione si segue la normale procedura dell’iter ordinario.
[Se una legge ordinaria o costituzionale col tempo presentasse incostituzionalità in quel caso solo la corte costituzionale può procedere all’annullamento].
Referendum abrogativo e poteri del parlamento
Referendum abrogativo (Art.75)
È un istituto di democrazia diretta mediante il quale si chiede al popolo di abrogare o meno, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge.
L’iniziativa può essere presa da 500000 elettori o 5 consigli regionali. La richiesta è sottoposta a un duplice controllo:
Di regolarità, circa il raggiungimento e l’autenticità delle 500000 firme svolto dalla corte di cassazione
Di tipo sostanziale cioè di verifica riguardo al contenuto del referendum. Esso è svolto dalla corte costituzionale e non deve avere ad oggetto leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, . .
Se questo controllo ha esito positivo, il referendum viene indetto dal PDR. Per la validità del referendum occorre un doppio quorum:
50%+1 degli aventi diritto al voto
50%+1 dei voti validi
Interrogazioni e mozioni parlamentari
Potere di indirizzo e controllo del parlamento
1. Indirizzo: insieme al governo, il parlamento, definisce la politica economica del paese
2. Controllo: il parlamento controlla l’operato del governo. Questo potere viene esercitato tramite le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni.
Interrogazioni: domande che i parlamentari rivolgono per iscritto al governo o a un ministro per avere informazioni su determinati fatti oppure su come il governo intenda agire. La risposta del governo è obbligatoria e può avvenire in forma scritta (entro 20 giorni) o orale (in apposita seduta parlamentare regolarmente convocata). [!=question time]
Interpellanze: non riguardano fatti o avvenimenti ma il comportamento de governo in particolari circostanze. Chi ha eseguito l’interpellanza ha diritto di replica cioè può promuovere un dibattito e se non soddisfatto della risposta può presentare una mozione.
Mozione: è un atto con il quale i parlamentari esprimono una valutazione su un particolare comportamento de governo. Le mozioni sono sottoscritte da 1 o più presidenti dei gruppi parlamentari e da almeno 10 deputati o 8 senatori.
Risoluzione: è un invito da parte del parlamento nei riguardi del governo per orientarsi ad assumere un certo comportamento.
Formazione e crisi di governo
Governo (Art. 92 e seguenti)
Il governo è l’organo esecutivo dello stato. In realtà esso è titolare di alte funzioni importanti quali quella decretativa e regolamentativa.
È un organo collegiale e complesso. È collegiale in quanto formato sia da organi individuali con individualità di azione (pdcm e singoli ministri), sia collegiali con individualità di azione (consiglio dei ministri). L’autorità del governo è comunque relativa in quanto esso è sottoposto al controllo del parlamento.
È invece complesso per la presenza di organi secondari non previsti dalla costituzione ma dalla legge 400/1988, essi sono vice presidente del consiglio consiglio di gabinetto sotto segretari ministri senza portafoglio altri.
Funzione: è il braccio destro del parlamento in quanto esecutore di ciò che il parlamento decide di fare mediante le funzioni legislativa e di controllo. In particolare esso definisce la politica economica, sociale ecc del paese parallelamente al parlamento.
Formazione
Consultazioni: il PDR non può nominare ministri o presidente del consiglio chi vuole. Egli infatti ha il compito di nominare un governo che per la sua composizione e per il suo programma sia in grado d riscuotere la fiducia della maggioranza parlamentare. Per fare ciò quindi, egli procede alle consultazioni dei segretari dei partiti e dei presidenti dei gruppi parlamentari i quali esprimono gli orientamenti dei propri partiti. A questo punto il PDR conferisce quindi l’incarico al nuovo candidato alla presidenza del consiglio dei ministri di formare il nuovo governo. [questa fase non costituisce obbligo giuridico ma consuetudine che il PDR adotti questa strategia]
Accettazione: la persona incaricata solitamente accetta con riserva l’ incarico cioè si riserva la possibilità di formare la rosa dei candidati. Se riesce in questo intento si palesa la possibilità effettiva di aver formato un governo. A questo punto l’incaricato si reca al quirinale e scioglie la riserva e il PDR nomina i ministri.
Giuramento: i ministri giurano ufficialmente fedeltà alla repubblica nelle mani del PDR (Art.93). Il nuovo governo è ufficialmente entrato in carica ma senza la pienezza dei nuovi poteri, infatti il precedente governo può continuare ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione.
Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per esporre il proprio programma e ottenere la fiducia. Si svolge allora un dibattito in entrambe le camere che si conclude con una votazione per appello nominale della mozione di fiducia. [il voto negativo di una o entrambe le camere presuppone che si debba ricominciare il procedimento di formazione]
Crisi di governo: sono sintomatiche di instabilità tra parlamento e governo. Possono essere di due tipi:
Parlamentari: la maggioranza dei parlamentari non approva più l’operato del governo e quindi si presenta una mozione di sfiducia nei riguardi del governo.
!= Art. 94, comma 4: la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera presso cui viene presentata, non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione e deve essere motivata. Nel caso in cui essa venga approvata il governo è costretto a dimettersi.
Extraparlamentari: il governo si rende conto di non essere più sostenuto dalla maggioranza parlamentare e il Pdcm decide così di dimettersi autonomamente senza che ci sia il dibattito parlamentare legato alle mozioni di sfiducia.
Funzioni e responsabilità dei ministri
I componenti del governo e le loro funzioni
PDCM: è a capo del governo e ha una funzione di preminenza rispetto agli altri organi anche se tra egli e i suoi sottoposti non vi è un rapporto di subordinazione. Egli: dirige la politica generale del governo mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo coordina l’attività dei ministri
Ministri: i ministri sono organi posti alla direzione di una delle varie branche in cui si suddivide l’attività amministrativa dello Stato, vale a dire di un ministero. Essi sono responsabili dei loro atti (politicamente, civilmente, in materia amministrativa e penalmente) relativamente al dicastero che dirigono ma anche degli atti del CDM poiché ne fanno parte e partecipano alla formazione degli atti collegiali (Art.95).
La responsabilità politica dei ministri deriva dagli atti e si riperquote nei confronti del ministro. Ciò origina o la sfiducia del ministro o un rimpasto dell’intero governo.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, i ministri sono responsabili civilmente sia nei riguardi delle persone che delle cose che con il loro operato hanno danneggiato. La responsabilità del ministro è tanto più grave a seconda che ci sia dolo o colpa. La responsabilità penale invece si riferisce ai reati ministeriali: corruzione, peculato e abuso d’ufficio (Art.96).
I ministri sono comunque sottoposti alla giustizia ordinaria penale ma prima di avviare la procedura penale bisogna chiedere l’autorizzazione a procedere alla camera o al senato.
Infine la responsabilità amministrativa riconosce il risarcimento allo stato.
Ministro senza portafoglio: (non previsto dalla costituzione), è un organo individuale che viene nominato per compiti quali la sostituzione del sindaco nel caso in cui esso abbia rassegnato le dimissioni o sia stato destituito per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
Potere normativo e regolamentativo del governo
Potere normativo del governo: si riferisce alla facoltà di emanare norme volte a tradurre in pratica le decisioni prese sia dal parlamento che dallo stesso governo.
Funzione decretativa: si esercita attraverso due atti aventi forza di legge quali: decreti legislativi (atto del governo approvato sulla base di una delega conferitagli dal parlamento) e decreti legge (Art.77, la funzione legislativa del parlamento è lunga e complessa per ciò in casi di necessità o urgenza si ricorre quindi al decreto legge per il quale non è previsto il conferimento di una delega del parlamento; per essere convertito il legge ordinaria è necessaria una legge di conversione). La differenza sostanziale tra essi è che con i primi la potestà legislativa è data dal parlamento al governo, con i decreti legge invece il governo se la prende direttamente.
Funzione regolamentativa: si esplica nella facoltà da parte del governo di emanare regolamenti. Essi sono classificati sulla base del soggetto che li ha emanati in DPR (presidente della repubblica), DPCM (presidente del consiglio) e DM (decreto ministeriale) o sulla base dello scopo per cui sono stati emanati. In quest’ultimo caso distinguiamo in:
Regolamenti esecutivi: utilizzati per regolare le modalità di esecuzione di una legge.
Regolamenti organizzativi: disciplinano l’organizzazione degli uffici nel rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
Regolamenti delegati: servono per dettare norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di là di quanto già previsto dalla legge.
Presidente della repubblica e suoi poteri
Presidente della repubblica (titolo 2 costituzione; art 83-91)
Art 87: il presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale. Inoltre svolge la funzione di coordinamento degli altri organi dello stato mediante il potere di esternazione.
Capo dello Stato (rappresenta formalmente lo stato sia all’intero del territorio italiano sia all’esterno in quanto delegato indirettamente dal popolo alla rappresentanza italiana all’estero)
Rappresentante dell’unità nazionale (egli rappresenta lo stato e i cittadini quindi sia lo stato unitario, sia lo stato regionale (Art. 5, comma 1)).
In ogni caso egli è: un organo imparziale un organo “super partes” (al di sopra delle parti) neutrale non politico ed è deputato al coordinamento degli altri organi costituzionali con ruolo di garante costituzionale e non di governante assoluto.
Gli atti del PDR: comprendono atti formalmente presidenziali e atti sostanzialmente presidenziali. I primi sono gli atti in cui il PDR ricopre un ruolo formale ma di cui non è responsabile. La responsabilità infatti spetta al soggetto che lo a emanato (nella fattispecie ministro che li controfirma). Gli atti sostanzialmente presidenziali sono propri del PDR che quindi sono di esclusiva competenza e volontà del PDR.
Profilo politico del PDR: il PDR non è mai responsabile degli atti che sottoscrive né di fronte al parlamento né di fonte al governo. Infatti egli non può essere né sfiduciato, né destituito. Tuttavia ha responsabilità penale relativamente ai reati cosiddetti presidenziali ovvero alto tradimento (violazione della fedeltà alla repubblica) e attentato alla costituzione (violazione del dettato costituzionale).
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di Stato secondo il testo?
- Come si acquisisce la cittadinanza secondo il testo?
- Quali sono le funzioni principali del Presidente della Repubblica?
- Qual è il processo per l'approvazione di una legge costituzionale?
- Quali sono le responsabilità dei ministri secondo il testo?
Lo Stato è descritto come un ente impersonale e astratto, dotato di capacità giuridica e di agire, titolare di diritti e doveri, e in grado di applicare la potestà d’imperio.
La cittadinanza si acquisisce tramite diritto di nascita, diritto di suolo o diritto di matrimonio, indipendentemente dalla nazionalità.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, coordina gli altri organi dello Stato e svolge un ruolo di garante costituzionale, essendo un organo imparziale e "super partes".
Una legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera con un intervallo di almeno tre mesi, e nella seconda votazione deve ottenere una maggioranza assoluta. Può essere sottoposta a referendum popolare confermativo.
I ministri sono responsabili politicamente, civilmente, amministrativamente e penalmente per gli atti relativi al loro dicastero e per gli atti del Consiglio dei Ministri, partecipando alla formazione degli atti collegiali.