Concetti Chiave
- La Magistratura, indipendente dagli altri poteri dello Stato, è responsabile dell'applicazione delle leggi attraverso tre giurisdizioni: civile, penale e amministrativa.
- I processi si svolgono secondo il principio del "giusto processo", garantendo all'accusato diritti come la tempestiva informazione sull'accusa e il tempo necessario per la difesa.
- Il sistema giudiziario italiano prevede una pluralità di gradi di giurisdizione per garantire la revisione delle decisioni giudiziarie, con la Corte di Cassazione come ultimo grado.
- Il Consiglio superiore della Magistratura, composto da membri elettivi e di diritto, gestisce autonomamente l'organizzazione e le decisioni relative ai magistrati.
- L'indipendenza dei giudici è sancita dalla Costituzione, assicurando che i magistrati siano soggetti solo alla legge e non a influenze esterne, con il Consiglio che sovrintende a trasferimenti e provvedimenti disciplinari.
La Magistratura
La Magistratura, organo indipendente dagli altri poteri dello Stato, è titolare della funzione giudiziaria, cioè controlla la concreta applicazione delle leggi.
Il suo esercizio, a seconda della materia d’intervento, si divide in 3 giurisdizioni.
- La giurisdizione civile si occupa delle controversie fra privati. Il privato (attore) può chiamare l’altra parte (convenuto) di fronte al giudice, perché quest’ultimo, valutate le prove portate dai contendenti, decida in base alla legge chi ha torto e chi ha ragione. Normalmente la parte soccombente è tenuta a sostenere tutte le spese processuali.
- La giurisdizione penale giudica gli autori di reati da sanzionare con una pena, pecuniaria, se consiste nel pagamento di una somma di denaro, o detentiva, se comporta la privazione della libertà personale. Nelle cause penali le parti contrapposte sono lo Stato, rappresentato dal Pubblico ministero che svolge l’azione accusatoria, e l’imputato del reato. Il giudice penale deve appurare la sussistenza del reato attribuito all’imputato e quindi, in caso positivo, stabilire la pena che questi dovrà scontare.
- La giurisdizione amministrativa risolve le controversie fra un privato (detto ricorrente) ed un ente amministrativo, quando il primo sostiene l’illegittimità di un atto emesso dal secondo. Le cause di questo tipo terminano con una sentenza in grado di annullare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
Titolarità del popolo della funzione giurisdizionale
Spetta al popolo sovrano vigilare sul rispetto della legge che esso stesso si è dato.
È conseguenza di tale principio la presenza dei giudici popolari nelle Corti d’assise, che giudicano i reati più gravi. Essi sono normali cittadini, estratti da un elenco di persone provviste di determinati requisiti, meno condizionati rispetto ai giudici di carriera da una possibile rigida applicazione della legge.
Un’altra conseguenza del principio di titolarità del popolo della funzione giurisdizionale è che le sentenze della Magistratura sono pronunciate “in nome del popolo italiano” (art. 101).
Pluralità dei gradi di giurisdizione
Le decisioni di un giudice di 1° grado devono essere riesaminate da un giudice di 2° grado se la parte interessata ne fa domanda. Il riesame di un caso da parte del giudice di appello può riguardare sia questioni di fatto (le modalità con cui il fatto si è svolto) sia questioni di diritto (se la legge è stata correttamente applicata). Contro le sentenze di appello è ammesso il ricorso di 3° grado alla Corte di Cassazione, ma solo per questioni di diritto.
La pluralità dei gradi di giurisdizione è una garanzia contro l’eventualità che i giudici commettano degli errori. Una causa, comunque, non può essere rimessa in discussione in perpetuo, e a un certo punto il giudizio diventa definitivo.
Il “giusto processo” (art. 111)
Il concetto del “giusto processo” assicura una serie di garanzie a chi è accusato di un reato. Questi deve essere tempestivamente informato della natura e dei motivi dell’accusa, e deve disporre del tempo necessario per preparare la propria difesa.
Necessità della motivazione (art. 111)
La Costituzione impone che le sentenze emesse dalla Magistratura siano motivate. Ciò consente il controllo della sentenza da parte della collettività e dell’imputato, il quale, in appello, potrò cercare di convincere il giudice di 2° grado che la prima sentenza si basava su dati di fatto e/o ragionamenti sbagliati.
Indipendenza dei giudici (art. 104)
Questo principio afferma l’autonomia e l’indipendenza dei giudici rispetto agli altri poteri, ed in particolar modo al Governo, e rispetto a tutti gli altri giudici. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107); all’interno della Magistratura non esiste dunque una gerarchia, ed ogni giudice è soggetto solo alla legge ed alla propria coscienza.
Per il principio della pluralità dei gradi di giurisdizione la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da più organi, ognuno dotato di diverse competenze in base alla materia o al territorio d’influenza.
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Giudice di pace
È un magistrato onorario competente in materia civile per le cause di valore non superiore a 6.000 €. Ha inoltre una competenza esclusiva nelle cause di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (fino al valore di 20.000 €), nelle liti condominiali e nei rapporti tra vicini per emissioni di agenti di disturbo (senza limiti di valore). In materia penale il giudice di pace è competente solo per le contravvenzioni ed altri reati minori (lesioni colpose, danneggiamenti, ...), e in generale nei reati puniti con pena pecuniaria o un massimo di 4 mesi di detenzione.
- Tribunale In passato era un organo esclusivamente collegiale. Con la riforma del “Giudice unico”, realizzata in adeguamento al crescente numero di processi, è diventato un organo monocratico, e solo nei casi più gravi, espressamente previsti dalla legge, riassume il vecchio formato. Il Tribunale è giudice civile in tutte le cause non di competenza dei Giudici di pace, e giudice penale per la maggior parte dei reati, ad eccezione dei più gravi (di competenza delle Corti d’assise) e dei più lievi (dei Giudici di pace). È inoltre giudice di 2° grado per le cause appellabili decise in 1° grado dai Giudici di pace.
- Corte d’appello Si tratta di un organo collegiale formato da 3 giudici di carriera, competente come giudice di 2° grado negli appelli delle cause decise in 1° grado dal Tribunale.
- Corte d’assise È formata da 2 magistrati di carriera e da 6 giudici popolari, sorteggiati fra i cittadini di età compresa tra i 30 e i 65 anni in possesso del titolo di licenza media. Giudica i reati più gravi, come omicidi dolosi, stragi, bande armate, etc.
- Corte d’assise d’appello È un organo formato allo stesso modo delle normali Corti d’assise, con la sola differenza che ai giudici popolari è richiesto il titolo di scuola media superiore. Giudica in appello le cause esaminate in 1° grado dalle Corti d’assise.
- Corte di cassazione Diversamente dagli altri organi giudiziari è unica, ed ha sede a Roma. Ha il compito di esaminare in ultimo grado le sentenze di 2° grado o le cause inappellabili. La Corte di cassazione è giudice di legittimità, cioè non interviene sui fatti accertati dai precedenti processi, ma giudica soltanto la corretta applicazione delle norme giudiziarie. Ha il potere di “cassare” (annullare) le precedenti sentenze e di ordinare la riapertura dei processi. Il suo giudizio non può essere appellato.
Lo svolgimento dei processi è regolato da precise norme contenute nei Codici di procedura, posti a tutela dei diritti del cittadino. Il Codice di procedura civile detta le regole del processo civile, mentre il Codice di procedura penale include le norme che regolano il processo penale.
Attraverso il Consiglio superiore della Magistratura, formato prevalentemente da rappresentanti dei giudici stessi, si realizza il cosiddetto autogoverno della Magistratura, ossia l’autonomia e l’indipendenza dell’intero sistema giudiziario.
Il Consiglio superiore della Magistratura è formato:
- dal Presidente della Repubblica, che lo presiede;
- da 2 membri di diritto, il Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione;
- da 30 membri elettivi (in carica 4 anni), nominati per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per 1/3, dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con più di 15 anni di attività professionale. Fra i membri eletti dalle Camere viene designato un vice-presidente, così da riconoscere un ruolo particolare alla componente politica del Consiglio.
- Assunzione dei magistrati: l’ingresso nella carriera si ottiene superando un concorso (art. 106), a garanzia della preparazione del magistrato e della sua indipendenza.
- Trasferimento dei magistrati: secondo il principio dell’inamovibilità dei giudici (art. 107) essi possono essere trasferiti solo se lo richiedono o per volere del Consiglio superiore della Magistratura, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario.
- Provvedimenti disciplinari: se il Ministro della Giustizia addebita un illecito disciplinare a un magistrato, è il Consiglio superiore della Magistratura a prendere i provvedimenti opportuni.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale della Magistratura?
- Come si suddivide la giurisdizione della Magistratura?
- Quali sono i principi costituzionali che regolano l'attività giurisdizionale?
- Qual è la funzione del Consiglio superiore della Magistratura?
- Qual è il compito della Corte di cassazione?
La Magistratura è un organo indipendente che esercita la funzione giudiziaria, controllando l'applicazione delle leggi.
La giurisdizione si divide in civile, penale e amministrativa, ognuna con specifiche competenze.
I principi includono la titolarità del popolo, la pluralità dei gradi di giurisdizione, il giusto processo, la necessità della motivazione e l'indipendenza dei giudici.
Il Consiglio superiore della Magistratura gestisce l'autogoverno della Magistratura, occupandosi di assunzioni, promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari dei magistrati.
La Corte di cassazione esamina le sentenze di 2° grado per questioni di diritto, garantendo la corretta applicazione delle norme giudiziarie.