Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il lavoro subordinato in Italia è definito dall'articolo 2094 del codice civile, in cui il lavoratore opera sotto la direzione di un datore di lavoro, ricevendo un compenso.
  • La dottrina ha rivisto la nozione di subordinazione, enfatizzando l'eterodirezione e riducendo l'importanza dello status giuridico del datore di lavoro e del tipo di attività svolta.
  • Il lavoro autonomo si distingue dal lavoro subordinato per l'assenza del vincolo di subordinazione e si basa sul lavoro proprio nei confronti di un committente.
  • Il lavoro parasubordinato è nato per rispondere a situazioni lavorative che non rientrano chiaramente nell'autonomia o subordinazione, caratterizzato da collaborazioni personali e continuative con le imprese.
  • I lavoratori parasubordinati, sebbene dotati di autonomia operativa, mantengono un legame economico significativo con l'impresa committente.

In questo appunto di Diritto vengono descritti i diversi rapporti di lavoro (subordinato, autonomo e parasubordinato). Dopo aver esposto gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, vengono analizzate le differenze di quest'ultimo rispetto al lavoro autonomo. Infine, viene descritto il lavoro parasubordinato, concepito quando la rigida distinzione tra autonomia e subordinazione fu messa in crisi dal sorgere di situazioni lavorative difficili da collocare nell’ambito di un’area o dell’altra.

Rapporti di lavoro: subordinato, autonomo e parasubordinato articolo

Indice

  1. Elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato
  2. Differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato
  3. Lavoro parasubordinato: nascita ed elementi distintivi

Elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato

Nell’ordinamento italiano non troviamo una nozione di subordinazione, né di contratto di lavoro subordinato, ma solamente una definizione di prestatore di lavoro subordinato. Infatti, quest’ultimo viene definito dall’articolo 2094 del codice civile, come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Da questa norma, la dottrina e la giurisprudenza hanno enucleato gli elementi caratteristici della subordinazione, sebbene la stessa sia stata ispirata da un modello di lavoro subordinato oggi non più attuale ed operativo. All’epoca dell’entrata in vigore del codice civile, infatti, la maggioranza dei lavoratori subordinati era assunta con contratto di lavoro e tempo pieno e indeterminato ed era occupata in prevalenza in imprese del settore industriale di grande o media dimensione. Pertanto la dottrina, pur partendo dall’articolo 2094 del codice civile, ha opportunamente escluso il riferimento ad alcuni elementi, oggi del tutto privi di valore. Il riferimento è, innanzitutto, allo status di imprenditore, relativo alla condizione di datore di lavoro, in quanto, il lavoro subordinato può configurarsi anche quando il datore possiede un diverso status giuridico (cooperativa, ente no profit, ecc.). In secondo luogo, si è estromesso il riferimento al tipo di attività, intellettuale o manuale, svolta dal prestatore, in quanto è del tutto ininfluente se si tratta di lavoro operaio o impiegatizio. Infine si è omesso di considerare la collaborazione, che descrive semplicemente il fenomeno della partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro e che non qualifica soltanto il lavoro subordinato, ma anche altre forme di lavoro, come il lavoro associativo, parasubordinato e di volontariato. Di conseguenza, l’articolo 2094 del codice civile, depurato dagli elementi privi di attualità, individua il prestatore di lavoro subordinato in colui che lavora, contro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. Proprio lo svolgimento dell’attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro è l’elemento che identifica la subordinazione con l’eterodirezione della prestazione lavorativa. In tal senso, si parla di subordinazione tecnico funzionale, in quanto il lavoratore è sottoposto alle direttive impartite dal datore, cui spetta di determinare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, con il mutamento dei processi produttivi e dell’organizzazione del lavoro, che ha comportato crescenti margini di autonomia del prestatore nell’esecuzione delle mansioni, si è sentita l’esigenza di una diversa interpretazione della subordinazione. È stata quindi affermata la tesi della subordinazione in senso stretto, che consiste nel requisito della doppia alienità del lavoratore, sia dall’organizzazione produttiva in cui è integrata la sua prestazione, sia dal risultato della stessa, imputabile al datore, su cui ricadono i frutti dell’attività lavorativa ed il rischio economico ad essa connessa.

Per ulteriori approfondimenti sul lavoro subordinato vedi anche qua

Differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato

Accanto al lavoro subordinato, si pone il lavoro autonomo, altra figura tipica in cui ancora oggi sono giuridicamente inquadrati i rapporti di lavoro. Il lavoro autonomo (cosiddetta locatio operis o contratto d’opera) si configura tutte le volte in cui un soggetto si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza retribuzione, nei confronti di un committente. La differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nella sussistenza o meno del vincolo di subordinazione nelle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro. Ciò, tuttavia, può rivelarsi di non semplice individuazione, in quanto la subordinazione può presentarsi sfumata nella concreta dinamica dei rapporti di lavoro. In tal caso, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, di creazione giurisprudenziale, considerati indici della natura subordinata, quali: la collaborazione, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e l’assenza, in capo al lavoratore, di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale. Con la legge n. 49 del 2017, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, è stato promosso il cosiddetto lavoro agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Nello specifico, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale. Le parti del rapporto di lavoro, dunque, possono concordare lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato, secondo modalità che avvicinano la stessa al telelavoro, inserendo per iscritto un’apposita clausola, nel rapporto di lavoro. L’accordo deve disciplinare le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nonché deve indicare gli strumenti che verranno utilizzati dal lavoratore. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato.

Rapporti di lavoro: subordinato, autonomo e parasubordinato articolo

Lavoro parasubordinato: nascita ed elementi distintivi

A partire dagli anni 60 dello scorso secolo, la rigida distinzione tra autonomia e subordinazione fu messa in crisi

, in seguito al sorgere di situazioni lavorative difficili da collocare con assoluta precisione nell’ambito di un’area o dell’altra. Questa crisi fu dovuta alla nascita di una serie di attività lavorative non stabilmente inserite all’interno dell’organizzazione di impresa (riguardanti l’attività di commercio, la logistica, il marketing, ecc.). L’organizzazione di impresa subì varie modifiche: scomparvero le imprese meramente adibite alla gestione del ciclo produttivo e alcune attività di commercializzazione vennero commissionate o cedute ai cosiddetti “peripheral workers”, così definiti perché non direttamente impiegati dall’impresa e, pertanto, in essa non integrati. Quest’ultima categoria di lavoratori, definiti parasubordinati, ottenne un riconoscimento ufficiale tramite la legge n. 533 del 1973. Essa ha definito parasubordinati quei lavoratori che realizzano con le imprese, pur non essendone formalmente dipendenti, collaborazioni continuate collaborative di carattere personale. In particolare, i lavoratori parasubordinati, sono dotati di una considerevole autonomia, per ciò che attiene alle modalità di esecuzione della prestazione, ma presentano un forte legame con l’impresa cui prestano la propria opera, sotto il profilo economico. A tal proposito, in alcuni paesi, come ad esempio la Francia, si parla di lavoratori con dipendenza economica, i quali instaurano con l’impresa un vincolo di subordinazione apprezzabile non sul piano giuridico, bensì su quello pecuniario.

Per ulteriori approfondimenti sul lavoro parasubordinato vedi anche qua

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato secondo l'articolo 2094 del codice civile?
  2. L'articolo 2094 del codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che lavora, contro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro, identificando la subordinazione con l'eterodirezione della prestazione lavorativa.

  3. In che modo si differenzia il lavoro autonomo dal lavoro subordinato?
  4. La differenza principale tra lavoro autonomo e subordinato risiede nel vincolo di subordinazione; il lavoro autonomo si svolge senza tale vincolo, mentre il lavoro subordinato implica la direzione del datore di lavoro.

  5. Cos'è il lavoro agile e come si inserisce nel contesto del lavoro subordinato?
  6. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede la prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, regolata da un accordo scritto tra le parti.

  7. Quali sono le caratteristiche del lavoro parasubordinato?
  8. Il lavoro parasubordinato si caratterizza per collaborazioni continuate e personali con le imprese, senza essere formalmente dipendenti, con una considerevole autonomia nelle modalità di esecuzione ma un forte legame economico con l'impresa.

  9. Come è stato riconosciuto ufficialmente il lavoro parasubordinato?
  10. Il lavoro parasubordinato ha ottenuto un riconoscimento ufficiale tramite la legge n. 533 del 1973, che ha definito i lavoratori parasubordinati come coloro che collaborano continuativamente con le imprese senza esserne formalmente dipendenti.

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