Concetti Chiave
- Il decreto legislativo 81/2015 mira a uniformare le diverse forme di lavoro, stabilendo il contratto a tempo indeterminato come norma comune.
- A partire dal 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applica anche a collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente.
- Il decreto non modifica formalmente l'articolo 2094, ma estende la disciplina della subordinazione a collaborazioni spurie.
- L'inserimento stabile nell'azienda diventa un requisito rilevante, equiparando certe collaborazioni al lavoro subordinato.
- La giurisprudenza ha chiarito che la sospensione dell'account dei rider non equivale al licenziamento illegittimo, ma è una sospensione temporanea.
Decreto legislativo 81/2015
Il decreto legislativo 81 del 2015 ha cercato di armonizzare le varie forme giuridiche lavoristiche.
L’articolo 1 ha stabilito che «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Per questo, l’articolo 2 ha sancito che, a partire dal 1 gennaio 2016, «si applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali o continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro».
I giuristi si sono chiesti se la norma contenuta nell’articolo 2 modifichi l’articolo 2094, ampliandone la fattispecie, o se si limiti ad estendere la disciplina riconducibile alla subordinazione.
In sostanza, la norma presume che le collaborazioni esclusivamente personali, continuative ed eterorganizzate, sono collaborazioni autonome spurie )inautentiche), che pertanto meritano di essere equiparate, sotto il profilo del trattamento, al lavoro subordinato. In questo modo, il requisito più rilevante nell’ambito della subordinazione diviene lo stabile inserimento nell’azienda, che in fin dei conti è intercambiabile con l’eterorganizzazione: i due elementi coincidono.
In definitiva, dunque, rispetto al lavoratore autonomo degli anni 70, le caratteristiche dello stesso individuate dalla legislazione recente sono molto più vicine alla concezione di lavoratore subordinato. Tuttavia questa previsione non presenta risvolti ben chiari: la disciplina non consente di rispondere con certezza ad alcune delle domande principali legate alla tutela giuridica del lavoratore autonomo. Questo continua ad assicurarsi presso l’Inail in maniera autonoma e a sopportare le spese collegate allo svolgimento dell’incarico, però non è chiaro se egli goda delle tutele giuridiche legate al licenziamento illegittimo.
La giurisprudenza si è espressa solo in merito alla tutela giuridica dei rider (ciclofattorini). Tramite una sentenza discussa presso il tribunale di Torino nel 2018 è stato stabilito che la sospensione dell’account del rider non è equiparabile al licenziamento illegittimo, bensì alla mera sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Domande da interrogazione
- Qual è la forma comune di rapporto di lavoro secondo il decreto legislativo 81/2015?
- Come il decreto legislativo 81/2015 tratta le collaborazioni personali e continuative?
- Qual è stata la decisione della giurisprudenza riguardo alla tutela giuridica dei rider?
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stabilito come la forma comune di rapporto di lavoro.
Il decreto applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche alle collaborazioni esclusivamente personali o continuative, organizzate dal committente.
La giurisprudenza ha stabilito che la sospensione dell’account del rider non è equiparabile al licenziamento illegittimo, ma è considerata una sospensione temporanea dell’attività lavorativa.