Concetti Chiave
- Il contratto di lavoro autonomo è definito dall'articolo 2222 del Codice civile come un accordo per il compimento di opere o servizi senza vincolo di subordinazione.
- A differenza dell'imprenditore, il lavoratore autonomo presta il lavoro principalmente con la propria persona, senza un'organizzazione di mezzi o persone.
- La legge 81/2017 ha introdotto tutele per i lavoratori autonomi non imprenditoriali, colmando un precedente vuoto normativo.
- Le norme del Codice civile riguardano aspetti come l'esecuzione del rapporto, il corrispettivo e il recesso unilaterale nel contratto autonomo.
- Contratti di professioni intellettuali, come avvocati o medici, sono particolari contratti autonomi con norme derogabili, sottolineando l'autonomia negoziale.
Contratto di lavoro autonomo
L’articolo 2222 del Codice civile definisce il contratto autonomo (o d’opera) come quel contratto con cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore, dunque, non si obbliga nei confronti di un datore di lavoro, bensì del mero committente: l’obbligazione ha ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio (opus) e non la messa a disposizione delle energie (operae).
Il lavoratore autonomo si differenzia anche dall’imprenditore: quest’ultimo presta il lavoro avvalendosi di un’organizzazione di mezzi o persone finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art.
In passato, la disciplina del lavoro autonomo contenuta nel Codice civile era liberamente derogabile dalle parti. Questo vuoto di tutela è stato colmato solo di recente, tramite l’approvazione della legge 81/2017, la quale ha previsto misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
La disciplina applicabile al lavoro autonomo è definita all’interno del Codice civile, il quale contiene norme che concernono le vicende principali del rapporto: esecuzione del rapporto; corrispettivo; recesso unilaterale e difformità o vizi dell’opera.
I contratti che hanno ad oggetto l’esercizio di una professione intellettuale che richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi (notaio, avvocato, ingegnere, medico, ecc.), costituiscono una specie particolare di contratto di lavoro autonomo, disciplinati da alcune norme assestanti del Codice civile che però hanno natura dispositiva e non imperativa: possono essere liberamente derogate dalle parti; emerge l’autonomia negoziale dei contraenti.