Concetti Chiave
- Il diritto del lavoro si concentra sull'attività lavorativa umana orientata a un risultato produttivo, piuttosto che sulla natura delle norme.
- Nasce come strumento di protezione per il lavoratore subordinato, considerato una parte debole nel rapporto contrattuale.
- La tutela lavorativa si è evoluta, passando da un modello rigido a uno che riconosce la varietà delle situazioni lavorative e delle relative forme di protezione.
- Gli strumenti tradizionali di tutela comprendono norme inderogabili, norme collettive e forme di autotutela, come lo sciopero, per bilanciare domanda e offerta di lavoro.
- Nuove prospettive nel diritto del lavoro evidenziano cambiamenti socio-economici e l'emergere di nuove categorie di lavoratori, richiedendo una razionalizzazione della tutela.
- strumento di regolazione dei processi produttivi (mercato del lavoro)
- fattore di equilibrio nei rapporti sociali
- punto di confronto fra ideologie
Identificazione della materia
Identificazione del diritto del lavoro
- Il diritto del lavoro si identifica non in base alla natura delle norme (che sono eterogenee, di diritto privato e di diritto pubblico), ma in base all’oggetto: l’attività di lavoro dell’uomo diretta ad un risultato produttivo e dedotta in un contratto.
- Rileva perciò:
- la implicazione della persona (non solo l’”avere”, ma prima di tutto l’”essere” nel rapporto contrattuale): da ciò la necessità di particolare tutela
- in un’organizzazione diretta da altri (alienità dei mezzi e del risultato produttivo)
Qual è la tutela del lavoratore subordinato?
- Dunque, il diritto del lavoro nasce e si sviluppa come strumento di tutela del lavoratore subordinato, come soggetto debole nel rapporto: in ciò sta la specialità del diritto del lavoro (tutela selezionata). Resta fuori il lavoro autonomo (organizzazione e risultato produttivo sono del lavoratore) e il lavoro prestato in base a rapporti associativi (comunanza di scopo)
- Il diritto del contraente debole è pensato per un certo tipo “sociale” di lavoratore; in tempi più recenti si verifica talora uno scarto fra la normativa di tutela e la situazione concreta da tutelare: da un lato, lavoratore subordinato non necessariamente debole (es. dirigente); d’altro lato, possibile debolezza al di fuori del lavoro subordinato (es. collaboratori coordinati e continuativi; soci lavoratori di cooperativa)
Evoluzione delle tutele lavorative
- Dal principio di corrispondenza fattispecie/effetti (se c’è lavoro subordinato c’è tutta la tutela) alla esigenza contrapposta di modulare gli effetti e le tutele
- Più in generale: una attività lavorativa può essere svolta sulla base di diversi titoli giuridici (contratto subordinato, parasubordinato, autonomo, associato; rapporto familiare, di cortesia, di volontariato), con varietà delle forme di tutela
3. Gli strumenti tradizionali di tutela
Strumenti tradizionali di tutela
- Squilibrio fra domanda e offerta di lavoro; debolezza economica e contrattuale del lavoratore; “ingiustizia” dei comuni principi dell’autonomia privata (caratterizzata dall’eguaglianza fra i contraenti); la posizione dello stato liberale (no a strumenti di “disturbo” delle regole del mercato, come l’associazionismo e lo sciopero; dapprima divieti penali, poi mitigati). I correttivi stanno nella introduzione di limiti all’autonomia privata quanto al contenuto del rapporto:
a) norma inderogabile di legge (ad es., si fissa un limite alla durata della prestazione di lavoro; tutela delle donne e dei fanciulli) con effetto sostitutivo: la clausola contrattuale difforme è sostituita automaticamente e sono invalidi gli atti dispositivi (il lavoratore come un incapace); nelle origini, alla base stanno esigenze di tutela anche dell’ordine pubblico (es. assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro)
b) norma collettiva (nelle origini: il concordato di tariffa, per evitare la concorrenza fra lavoratori); anch’essa dovrebbe essere inderogabile con effetto sostitutivo (ma ci sono problemi, perché questi non sono caratteri dell’autonomia privata, ma della legge)
c) il rilievo degli strumenti di autotutela (sciopero)
- Il progressivo ampliamento della tutela: i principi costituzionali (poi il culmine con lo statuto dei lavoratori del 1970); rigidità del mercato del lavoro; si accentua la tutela nel rapporto
4. Nuove prospettive
Nuove prospettive del diritto
- Cambiano:
- lo scenario socio-economico: rivoluzione tecnologica, terziarizzazione
- i soggetti (non più solo l’operaio di fabbrica; dispersione, diverse professionalità; il lavoratore/consumatore/utente)
- la qualità e gli attori del conflitto (lo sciopero contro gli utenti, nei servizi pubblici)
- il livello degli interessi coinvolti: da quelli individuali e collettivi a quelli più generali: dalla dimensione microeconomica a quella macroeconomica (art. 41 Cost.: il “valore” dell’iniziativa economica; efficienza e produttività)
- dall’interesse pubblico a tutelare sempre e comunque il lavoro subordinato all’interesse alla razionalizzazione della tutela (contenimento, redistribuzione)
- dalla tutela nel rapporto alla tutela nel mercato;
- dalla funzione protettiva del lavoratore alla funzione di diritto della produzione e del mercato (più flessibilità, più liberismo); quale l’equilibrio tra flessibilità e tutela?
- il mutamento di azione del sindacato: dalla tutela professionale allo scambio politico (concertazione, dialogo sociale)
- i nuovi deboli (giovani, disabili, disoccupati)
- globalizzazione: interazione sistematica fra le varie economie; i diritti nazionali (nati per sottrarre il lavoro alla concorrenza) sono in concorrenza fra loro (delocalizzazione, dumping sociale)
5. Partizioni
Partizioni del diritto del lavoro
- dimensione individuale (il contratto), legge: è il diritto del rapporto di lavoro
- dimensione collettiva: è il diritto sindacale
- rilevanza diretta di interessi pubblici: è la previdenza sociale
Domande da interrogazione
- Qual è l'oggetto principale del diritto del lavoro?
- Perché il diritto del lavoro è considerato uno strumento di tutela per il lavoratore subordinato?
- Come è cambiata l'evoluzione delle tutele lavorative nel tempo?
- Quali sono gli strumenti tradizionali di tutela nel diritto del lavoro?
- Quali sono le nuove prospettive del diritto del lavoro in un contesto socio-economico in evoluzione?
Il diritto del lavoro si identifica in base all'attività lavorativa dell'uomo diretta a un risultato produttivo, piuttosto che alla natura delle norme, richiedendo una particolare tutela per la persona coinvolta nel rapporto contrattuale.
Il diritto del lavoro nasce come strumento di protezione per il lavoratore subordinato, considerato il soggetto debole nel rapporto, escludendo il lavoro autonomo e i rapporti associativi, e si evolve per rispondere a nuove realtà lavorative.
L'evoluzione delle tutele lavorative è passata dal principio di corrispondenza tra fattispecie e effetti a una necessità di modulare le tutele in base ai diversi titoli giuridici, riflettendo la varietà delle forme di lavoro.
Gli strumenti tradizionali di tutela includono norme inderogabili di legge, norme collettive e strumenti di autotutela come lo sciopero, mirati a correggere lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro e a proteggere i diritti dei lavoratori.
Le nuove prospettive del diritto del lavoro si caratterizzano per un cambiamento dello scenario socio-economico, l'emergere di nuovi soggetti e interessi, e una maggiore flessibilità, richiedendo un equilibrio tra protezione del lavoratore e dinamiche di mercato.