Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La nozione di lavoro subordinato è unica e di applicazione generale, ma le discipline applicative variano a seconda delle situazioni.
  • Negli anni '80, l'economia ha spinto verso forme contrattuali più flessibili, creando un mercato del lavoro dualistico tra tradizione e flessibilità.
  • Il Jobs Act ha rilanciato il contratto a tempo indeterminato come forma principale, pur mantenendo altre forme contrattuali meno centrali.
  • Le normative differiscono in base a requisiti specifici come le condizioni del lavoratore, esempio dirigenti o persone in maternità.
  • La dimensione temporale e la durata del rapporto di lavoro influenzano il trattamento normativo, con varianti come part-time o contratti a termine.

Indice

  1. Evoluzione del lavoro subordinato
  2. Trasformazioni economiche e flessibilità
  3. Differenziazioni normative nel diritto del lavoro

Evoluzione del lavoro subordinato

La nozione di lavoro subordinato enucleata dall’art. 2094 c.c. e integrata dall’art. 2 del d.lgs. 81/2015 è unica e di generale applicazione. Gli studiosi si sono chiesti se all’unicità della nozione corrisponde l’unicità della disciplina in tutte le fattispecie in cui essa trova applicazione.

In passato la risposta era indubbiamente sì: la subordinazione si applicava a un solo tipo di lavoratore, cioè l’unico esistente in natura, di massima maschio, adulto e legato all’impresa privata da un rapporto di durata indeterminata.

Trasformazioni economiche e flessibilità

A partire dagli anni 80 del secolo scorso, però, sono intervenute trasformazioni dell’economia che hanno determinato il superamento di questo assetto monolitico. Il diritto del lavoro si è aperto a forme contrattuali flessibili (contratto a tempo parziale, a termine, ecc.), tentando al contempo di mantenere intatto il nucleo essenziale della protezione.

Queste innovazioni hanno reso il mercato del lavoro dualistico, cioè diviso tra un diritto del lavoro tradizionale e un diritto del lavoro fondato sulla flessibilità: ne è conseguita anche la distinzione fra lavoratori standard e non standard.

Solo di recente, il Jobs act ha rilanciato il ruolo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerandolo principale o standard. Ciò non vuol dire che le forme devianti dal modello non esistano più, ma che su esse l’ordinamento investe molto di meno che in precedenza, poiché cerca di indirizzare la domanda di lavoro verso la forma contrattuale comune.

Differenziazioni normative nel diritto del lavoro

Il diritto del lavoro conosce delle differenziazioni normative in relazione a requisiti specifici:

- condizioni e qualità del lavoratore. Si pensi, ad esempio, alla categoria dei dirigenti nel lavoro subordinato, da sempre considerata speciale per via del rapporto fiduciario che li lega all’impresa;

- durante il periodo iniziale di prova e in determinate situazioni reputate meritevoli di particolare protezione, si pensi all’assunzione delle persone con disabilità o delle donne in maternità;

- la dimensione temporale della prestazione lavorativa, soggetta a un trattamento specifico nel part-time e nel lavoro interinale;

- la durata del rapporto di lavoro, diversa a seconda che se ne instauri «la forma comune» o uno a tempo determinato, di cui la legge ammette numerose varianti;

- condizioni e qualità del datore di lavoro, diverse anche in questo caso diverse a seconda del rapporto instaurato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la nozione di lavoro subordinato secondo l'art. 2094 c.c. e l'art. 2 del d.lgs. 81/2015?
  2. La nozione di lavoro subordinato è unica e di generale applicazione, come enucleata dall'art. 2094 c.c. e integrata dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015.

  3. Come è cambiato il mercato del lavoro a partire dagli anni '80?
  4. A partire dagli anni '80, il mercato del lavoro è diventato dualistico, con l'introduzione di forme contrattuali flessibili e la distinzione tra lavoratori standard e non standard.

  5. Quali differenziazioni normative esistono nel diritto del lavoro?
  6. Esistono differenziazioni normative in base a condizioni e qualità del lavoratore, periodo iniziale di prova, dimensione temporale della prestazione lavorativa, durata del rapporto di lavoro e condizioni del datore di lavoro.

Domande e risposte

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