Concetti Chiave
- L'articolo 8 della Costituzione italiana garantisce la libertà di tutte le confessioni religiose, consentendo loro di organizzarsi autonomamente, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
- L'articolo 19 sancisce il principio separatista, evitando l'ingerenza tra Stato e Chiesa e ribadendo l'importanza dell'autonomia confessionale.
- Il principio di laicità dello Stato è fondamentale, garantendo neutralità verso tutte le espressioni religiose e riconoscendo la religione come un valore sociale positivo.
- Eventi storici, come il caso di Prato, illustrano i conflitti tra autorità religiose e diritti individuali, evidenziando il ruolo della legge nel garantire diritti inviolabili.
- Le caratteristiche del diritto romano-nazionale includono l'esclusivismo, la pluralità normativa e l'adattamento alle nuove esigenze sociali, con l'evoluzione del ius civile Romanorum.
Indice
Nozioni di diritto e religione
In questo appunto di diritto per le scuole superiori si descrivono bene le nozioni di diritto e religione, con tanto di definizioni e caratteristiche principali. Si descrive l'articolo 8 costituzione: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ci organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” in particolare e anche altri come l'articolo 19.
Articolo 8 della Costituzione
art.8 Costituzione: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ci organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Accanto alla confessione cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Il 2°c. ha portata generale, ricomprende tutte le confessioni, anche quella cattolica. Non c’è dichiarazione di uguaglianza per le confessioni non cattoliche. Il principio di uguaglianza (art.3) vale a livello personale: tutte le persone, in quanto cittadini, sono uguali davanti alla legge. A livello collettivo ci possono essere trattamenti diversi. Il nostro costituente ha voluto dare una regolamentazione specifica alle confessioni religiose. Ogni confessione ha una regolamentazione specifica. Non c’è uguaglianza delle confessioni davanti alla legge. L’uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le confessioni religiose. C’è anche diversa tutela penale: infatti, la confessione cattolica è più tutelata rispetto alle altre confessioni. Il contribuente è stato invitato a scegliere se riservare l’8 x 1000 del gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi (l’Accordo del 1984 era seguito da legge relativa ai rapporti finanziari tra Stato e Chiesa). Questa offerta è stata poi estesa alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un’intesa con lo Stato (si è creata uniformità di trattamento). L’art.8, 1°c.va affiancato all’art.19 per non creare diversità nella sfera di libertà riconosciuta alle singole confessioni. Art.8, 2°c.: autonomia delle confessioni religiose.
Principio separatista e laicità
Articolo 19: principio separatista; esclude l’ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa ed esclude un accordo delle due istituzioni su materie comuni. L’art.8, 2°c., anche se in forma meno solenne, ribadisce lo stesso concetto: si tratta del principio dell’autonomia confessionale. Lo Stato può occuparsi dei suoi cittadini, ma non può entrare nella loro sfera religiosa, perché è stato laico e la religione rileva solo come fatto sociale. Anche le confessioni non cattoliche devono essere protette dall’ingerenza statale. L’unico limite alla libertà religiosa è il buon costume. Il principio di laicità dello Stato è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale come principio supremo dell’ordinamento giuridico. Lo Stato è neutrale di fronte alle espressioni del sentire religioso, ma non indifferente. La laicità non è laicismo, lo Stato non ha un atteggiamento aggressivo né difensivo nei confronti della religione, che è un valore positivo e riguarda una parte significativa dei cittadini. Il principio di laicità si ricava da altri articoli: dall’art.2, che ha una doppia valenza, riferendosi alle formazioni sociali, che comprendono anche le confessioni religiose in cui si forma la personalità dei cittadini; dall’art.20, che riguarda strettamente le confessioni di carattere religioso (principio di uguaglianza degli enti ecclesiastici); alcuni provvedimenti tolsero personalità giuridica agli enti ecclesiastici ed espropriarono i beni che costituivano patrimonio degli enti (legislazione punitiva).
Conflitti tra Stato e Chiesa
Negli anni cinquanta la Chiesa cattolica temeva l’espansione del regime comunista e prevedeva la scomunica di quanti aderivano al partito comunista. A Prato una donna iscritta a tale partito si vide rifiutare la comunione e si appellò al giudice dello Stato che declinò la sua competenza. A Prato due giovani cattolici celebrarono matrimonio civile – che per la Chiesa cattolica non è valido matrimonio – e il vescovo in una lettera pastorale dichiarava che i due giovani dovevano essere considerati non sposati ma concubini e quindi pubblici peccatori. Tale lettera per ordine del vescovo doveva essere letta la domenica alla fine della messa. I due interessati accusarono di diffamazione il vescovo di Prato, di aver violato la loro libertà personale. Il vescovo riteneva di aver agito come guida di un popolo di fedeli per richiamarli alla soggezione al diritto della Chiesa. Il vescovo fu condannato dal Tribunale di prima istanza ed assolto in appello. Egli, seppure in maniera eccessiva, era rimasto nell’ambito delle sue prerogative come autorità religiosa per rilevare una situazione grave per la Chiesa. Lo Stato non può valutare la bontà dell’azione, ma valutando in modo oggettivo il comportamento del vescovo è violazione dei diritti inviolabili. Tali comportamenti devono essere repressi e colpiti da sanzioni penali e non giustificati dalla sanzione religiosa. La legge penale in queste circostanze è punto di riferimento più preciso.
Caratteristiche del diritto romano
Caratteristiche furono: l’esclusivismo romano-nazionale, la pluralità dei sistemi normativi, la sua eccezionale produttività, per la necessità andare incontro a nuove esigenze della sua vita sociale. Nucleo essenziale della r.n.divenne il ius civile Romanorum, complesso di principi di comportamento uguale per tutti i Romani, risultante delle confluenze tra i.Q., i.l.v. e dell’interpretatio. L’ord. fu costituito con le norme poste con le leges publicae. (ius publicum) Fu creato lo ius novum ad opera del pretore urbano, per regolare i rapporti commerciali tra romani e stranieri, non previsto nello i.c.v. Nella f.di crisi si sentì l’inadeguatezza delle fonti portò alla produzione di nuovo diritto, per il quale si attivarono i praetor urbanus, lo i. honorarium.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale dell'articolo 8 della Costituzione italiana riguardo alle confessioni religiose?
- Come viene garantita l'autonomia delle confessioni religiose in Italia?
- Qual è il ruolo dello Stato italiano rispetto alla religione secondo l'articolo 19?
- In che modo lo Stato italiano gestisce il finanziamento delle confessioni religiose?
- Quali sono le implicazioni del principio di laicità dello Stato italiano?
L'articolo 8 della Costituzione italiana stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e possono organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
L'autonomia delle confessioni religiose è garantita dall'articolo 8, comma 2, che afferma che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, ribadendo il principio dell'autonomia confessionale.
L'articolo 19 sancisce il principio separatista, escludendo l'ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa, e affermando che lo Stato è laico e neutrale rispetto alle espressioni religiose, ma non indifferente.
Lo Stato italiano permette ai contribuenti di destinare l'8 x 1000 del gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi, un'opzione estesa anche alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un'intesa con lo Stato.
Il principio di laicità implica che lo Stato italiano è neutrale rispetto alle espressioni religiose, riconoscendo la religione come un valore positivo e parte significativa della vita dei cittadini, senza adottare un atteggiamento aggressivo o difensivo nei confronti della religione.