Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto sindacale italiano si fonda sugli articoli 39 e 40 della Costituzione, rispettivamente dedicati all'organizzazione sindacale e al diritto di sciopero.
  • La normativa sindacale è stata potenziata attraverso leggi ordinarie e accordi internazionali, con un ruolo significativo del diritto comunitario dal 2009.
  • L'articolo 39 della Costituzione garantisce la libertà sindacale, applicabile nei rapporti tra privati, senza però essere una mera estensione della libertà di associazione.
  • La libertà di associazione è garantita, ma limitata da requisiti legali come l'assenza di scopi illeciti o organizzazioni segrete.
  • Un sindacato non è riconosciuto se si costituisce in forma segreta o con finalità politico-militari, rispettando i limiti costituzionali di liceità.

Base giuridica del diritto sindacale

Il diritto sindacale trova la propria base giuridica in due articoli della Costituzione italiana: l’art. 39, dedicato all’organizzazione sindacale e al contratto collettivo generalmente obbligatorio e l’art. 40, incentrato sul diritto di sciopero. L’articolo 39 è rimasto pressoché inattuato, il successivo è stato reso operativo solo in parte, nel 1990.
Nel corso degli anni, la base giuridica del diritto sindacale è stata inoltre rafforzata tramite la legislazione ordinaria, leggi di ratifica e di esecuzione degli accordi internazionali.

Il diritto comunitario, invece, non si è interessato al tema fino al 2009, anno in cui è entrato in vigore il Trattato sull’Unione europea. L’articolo 6 del TUE attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea lo stesso valore giuridico dei trattati; l’articolo 28 del CDFUE riconosce i diritti di azione sindacale, negoziazione collettiva e sciopero, che grazie alla valorizzazione realizzata dal TUE sono entrati pienamente a far parte del diritto comunitario.

Il nostro ordinamento sancisce l’assoluta libertà dell’azione sindacale: il primo comma dell’art. 39 Cost. sancisce proprio che «l’organizzazione sindacale è libera». Si tratta di una norma precettiva e applicabile nei rapporti intersoggettivi tra privati.
Molti giuristi hanno analizzato il rapporto che intercorre tra l’articolo 39 e l’articolo 18, il quale garantisce la libertà di associazione. I diritti possono associarsi liberamente senza autorizzazione, ma devono rispettare determinati limiti rispetto ai fini e ai modi in cui tale libertà può essere esercitata: in particolare, l’associazione è ammessa se persegue obiettivi non vietati dalla legge penale, se non è segreta e se non mira a scopi politici mediante organizzazione di carattere militare.
La libertà sancita ex art. 39 non è considerata una specificazione o una proiezione della libertà di associazione: il fine sindacale è considerato costituzionalmente lecito, ma se un sindacato è costituito in società segreta o su base politico-militare esso, semplicemente, non è considerato tale, perché non rispecchia i limiti di liceità costituzionalmente previsti.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la base giuridica del diritto sindacale in Italia?
  2. La base giuridica del diritto sindacale in Italia si trova negli articoli 39 e 40 della Costituzione italiana, con l'articolo 39 dedicato all'organizzazione sindacale e l'articolo 40 al diritto di sciopero. Inoltre, è stata rafforzata dalla legislazione ordinaria e dagli accordi internazionali.

  3. Come il diritto comunitario ha influenzato il diritto sindacale?
  4. Il diritto comunitario ha iniziato a influenzare il diritto sindacale nel 2009 con il Trattato sull'Unione europea, che ha attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lo stesso valore giuridico dei trattati, riconoscendo i diritti di azione sindacale, negoziazione collettiva e sciopero.

  5. Quali sono i limiti alla libertà di associazione sindacale secondo l'ordinamento italiano?
  6. L'ordinamento italiano sancisce la libertà dell'azione sindacale, ma impone limiti: le associazioni devono perseguire obiettivi non vietati dalla legge penale, non essere segrete e non avere scopi politici mediante organizzazione di carattere militare.

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