Concetti Chiave
- La Costituzione italiana tutela specifiche situazioni di libertà, ma non una generica "libertà individuale" come facevano le costituzioni dell'Ottocento.
- L'ordinamento giuridico riconosce una "sfera generale di libertà" che permette ai cittadini di fare ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
- Alcuni studiosi propongono il riconoscimento di un diritto all'autodeterminazione, inteso come sovranità su se stessi e libertà morale.
- Il diritto all'autodeterminazione potrebbe influenzare l'attività legislativa, imponendo limiti a leggi che disciplinano la disposizione del proprio corpo.
- Esistono dibattiti su pratiche come la mutilazione genitale e la sterilizzazione, riguardo al loro legame con il diritto all'autodeterminazione.
Diritto all’autodeterminazione
La Costituzione tutela specifiche situazioni di libertà (anche se non tutte traducibili in efficaci pretese giuridiche, e in alcuni casi non espressamente richiamate ma riconducibili all’art. 2 Cost.). Non tutela, invece, una generica «libertà individuale», come si riteneva facessero le costituzioni dell’Ottocento, più attente all’organizzazione dei pubblici poteri che a definire in modo puntuale i contorni delle libertà costituzionali (tale compito era lasciato al legislatore).
Nondimeno l’ordinamento riconosce una «sfera generale di libertà» che consente al cittadino di fare ciò che la legge non vieta puntualmente.
Le ripercussioni di un’impostazione del genere sull’attività legislativa e sull’ordinamento in generale sono evidenti. Se le (innumerevoli) facoltà che discenderebbero da tale diritto avessero un fondamento nella Costituzione, ogni eventuale disciplina e limitazione dovrebbe essere misurata rispetto a quel parametro costituzionale. Proviamo a vedere alcuni possibili esempi.
Potrebbe essere considerato illegittimo vietare a donne adulte (diverso il caso delle minorenni) il ricorso a pratiche di mutilazione genitale, che la legge 7/2006 considera invece reato. In tal senso non mancano posizioni critiche secondo le quali, quando si tratta di pratiche che non toccano diritti altrui, il diritto penale dovrebbe rispettare le specificità etniche e non imporre ad altre comunità valori ad esse estranei.
Ancora: esiste un diritto a sterilizzarsi? La legge 194/1978 ha abolito il reato di sterilizzazione volontaria, che era previsto dall’art. 552 del codice penale. Ebbene: fu questa una scelta discrezionale del legislatore o fu il riconoscimento di un diritto a disporre del proprio corpo? La differenza non è di poco conto: nel primo caso il legislatore potrebbe tornare a proibire questa pratica, nel secondo incontrerebbe un preciso limite costituzionale. E infatti, a riprova di quanto stiamo dicendo, c’è chi sostiene l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del codice civile, che vieta in modo generalizzato gli atti di disposizione del proprio corpo.
Domande da interrogazione
- Qual è il concetto di autodeterminazione secondo la Costituzione?
- Quali sono le implicazioni legislative del diritto all'autodeterminazione?
- Come si relaziona il diritto all'autodeterminazione con la legislazione esistente?
La Costituzione non tutela una generica "libertà individuale", ma riconosce una "sfera generale di libertà" che permette al cittadino di fare ciò che la legge non vieta. Alcuni studiosi ritengono che esista un diritto specifico all'autodeterminazione, inteso come sovranità su di sé e diritto alla libera disposizione del proprio corpo.
Se il diritto all'autodeterminazione avesse un fondamento costituzionale, ogni disciplina e limitazione dovrebbe essere valutata rispetto a questo parametro. Ad esempio, il divieto di pratiche come la mutilazione genitale femminile o la sterilizzazione volontaria potrebbe essere considerato illegittimo se non tocca i diritti altrui.
La legge 194/1978 ha abolito il reato di sterilizzazione volontaria, sollevando la questione se fosse una scelta discrezionale del legislatore o il riconoscimento di un diritto costituzionale. Inoltre, l'art. 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, è considerato da alcuni costituzionalmente illegittimo.