Fabrizio Del Dongo
Genius
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Concetti Chiave

  • L'articolo 19 della Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa, permettendo a chiunque sul territorio italiano di professare, propagandare e praticare la propria fede senza distinzione.
  • La libertà religiosa include il diritto di cambiare credo senza subire discriminazioni e di svolgere attività di propaganda religiosa, purché non si offenda il buon costume.
  • Il diritto di svolgere riti religiosi sia in privato che in pubblico è protetto, con restrizioni possibili solo per motivi di sicurezza o ordine pubblico.
  • Esistono limiti alla libertà religiosa, espliciti come la non contrarietà al buon costume, e impliciti, per tutelare diritti costituzionali come vita e salute.
  • In ambito privato e lavorativo, la libertà religiosa è protetta, impedendo discriminazioni e garantendo il diritto all'educazione religiosa dei figli e la non interferenza nei rapporti coniugali e lavorativi.

Indice

  1. Articolo 19 della Costituzione e la libertà religiosa
  2. Facoltà previste dall'articolo 19 della Costituzione

Articolo 19 della Costituzione e la libertà religiosa

Ecco l'enunciazione dell'articolo 19 e un commento articolo 19 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”

Commento articolo 19: l'articolo 19 garantisce la libertà religiosa, sotto il profilo individuale e collettivo: tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata.

L’uso dell’aggettivo “tutti” sta a significare i destinatari (stranieri, apolidi, rifugiati), senza distinzione alcuna. Il contenuto dell’articolo 19 è collegato all’articolo 2 (per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e all’art 3 (che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione). Commento articolo 19 articoloIl principio di libertà religiosa è affrontato anche dall’articolo 20. Esso garantisce la facoltà ai singoli e alle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiose senza che esse possano essere soggette a speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali.
Pertanto la libertà religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile, riconosciuto a tutti gli individui e a tutte le comunità religiose.

Commento articolo 19 articolo

Facoltà previste dall'articolo 19 della Costituzione

Dalla libertà religiosa, derivano alcune facoltà:
• libertà di professare qualunque fede religiosa, di non professarne nessuna, o di cambiare credo senza che ciò comporti discriminazione. Da tale libertà deriva il diritto alla riservatezza, in parallelo col diritto alla privacy
• libertà di propaganda: qualsiasi mezzo per fare proseliti e esternare il proprio pensiero. Possono anche essere contestati i dogmi delle altre religioni, purché non si arrivi all’ingiuria o all’oltraggio di valori etici.
• libertà di culto: libertà di celebrare i riti connessi alla propria confessione religiosa, sia in privato che in pubblico. La normativa impone un preavviso alle autorità quando si tratta di riunioni in luogo pubblico: esse possono essere vietate solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, ma non possono essere impedite
I limiti della libertà religiosa
• espliciti: contrarietà dei riti al buon costume con lesione della morale e del pudore sessuale. Per estensione, sono considerati contrari al buon costume anche i riti che ledono la salute fisica e psichica della persona
• impliciti: derivati dalla necessità di tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale (diritto alla vita, alla salute, legge penale, ecc...)
Presenza della libertà religiosa nei rapporti privatistici
• educazione dei figli: i genitori hanno il potere di educare i figli a qualsiasi religione o all’ateismo, tenendo presente, però che si tratta solo di un avviamento alla religione e non di una coercizione. Se i genitori, su tale tema, sono in disaccordo, deciderà il Tribunale dei minorenni a dirimere il conflitto.
• rapporti fra i coniugi: la professione religiosa non condivisa non costituisce motivo di addebito della separazione; ciascun coniuge e libero di aderire alla professione religiosa che vuole poiché non si può impedire ad un soggetto di esercitare il diritto alla libertà religiosa che è garantito dalla Costituzione.
Rapporto di lavoro: in tale ambito viene garantito dalla normativa giuslavoristica
▪ il divieto di licenziamento in base alle proprie convinzioni religiose
▪ il divieto di indagine sulle opinioni politiche del lavoratore
▪ il divieto di porre in essere trattamenti discriminatori, collegati all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il diritto fondamentale garantito dall'articolo 19 della Costituzione italiana?
  2. L'articolo 19 garantisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, individualmente o in associazione, e di esercitare il culto in privato o in pubblico, purché non contrario al buon costume.

  3. Chi sono i destinatari del diritto alla libertà religiosa secondo l'articolo 19?
  4. I destinatari sono tutti coloro che si trovano sul territorio italiano, inclusi stranieri, apolidi e rifugiati, senza alcuna distinzione.

  5. Quali sono le facoltà derivanti dalla libertà religiosa?
  6. Le facoltà includono la libertà di professare qualsiasi fede o di non professarne alcuna, la libertà di propaganda e la libertà di culto, con alcune limitazioni per motivi di sicurezza o buon costume.

  7. Quali sono i limiti espliciti e impliciti della libertà religiosa?
  8. I limiti espliciti riguardano i riti contrari al buon costume, mentre i limiti impliciti derivano dalla necessità di tutelare altri diritti costituzionali come il diritto alla vita e alla salute.

  9. Come si manifesta la libertà religiosa nei rapporti privatistici?
  10. Nei rapporti privatistici, la libertà religiosa si manifesta nell'educazione dei figli, nei rapporti tra coniugi e nel rapporto di lavoro, garantendo il divieto di discriminazione basata sulle convinzioni religiose.

Domande e risposte

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