Concetti Chiave
- I cantoni svizzeri possiedono una significativa autonomia, soprattutto nella politica estera e nei rapporti intercantonali, permettendo accordi in materia ambientale e culturale.
- La Svizzera si distingue per gli strumenti di democrazia diretta, con i cantoni che possono proporre iniziative legislative obbligando il parlamento a esaminarle o proporre un controprogetto.
- I cantoni possono attivare la "revoca dei membri", permettendo la rimozione dei poteri esecutivi popolari.
- Il sistema di governo direttoriale svizzero, simile al "direttorio" della Francia rivoluzionaria, vede il governo eletto dal parlamento senza un rapporto fiduciario.
- In Svizzera non esiste lo scioglimento anticipato del parlamento, garantendo un mandato parlamentare che dura fino al termine stabilito.
Diritti e privilegi dei cantoni svizzeri
I cantoni godono di un’ampia forma di autonomia soprattuto per quanto riguarda la politica Estera e i rapporti intercantonali. Essi, infatti, possono stringere accordi per incentivare rapporti di collaborazione reciproca in materia di protezione ambientale o culturale.
In generale, la Svizzera si contraddistingue per il riconoscimenti di numerosi strumenti di democrazia diretta. Accanto al referendum costituzionale e abrogativo, i Cantoni godono di diverse prerogative, fra le quali la più significativa è senza dubbio l’iniziativa legislativa. La presentazione di un progetto di legge redatto in articoli obbliga l’assemblea ad adottarlo o, se vuole respingerlo, a presentare un progetto che riguardi la stessa materia. A questo punto il corpo elettorale sarà chiamato a votare il progetto cantonale o il controprogetto parlamentare.
Un altro importante istituto attivabile dai cantoni è la cosiddetta «revoca dei membri», che consente loro di revocare il mandato dei poteri esecutivi popolari.
La forma di governo direttoriale è chiamata così con riferimento al nome che fu dato nella Francia rivoluzionaria fra 1795 e 1799 all’organo collegiale titolare del potere esecutivo. Il «direttorio» è al tempo stesso vertice del governo e vertice dello stato, come il presidente nelle forme di governo presidenziali. Diversamente da quelle, questo collegio non è eletto dai cittadini direttamente, bensì dal parlamento. Ciò, tuttavia, non determina l’instaurarsi di alcun rap-porto fiduciario: infatti il parlamento, pur esprimendo il governo, non può successivamente sfiduciarlo e obbligarlo a dimettersi, a differenza di ciò che accade nelle forme di governo parlamentari. A sua volta l’esecutivo non ha alcun potere di condizionare il mandato parlamentare che dura sempre fino al termine (l’istituto dello scioglimento anticipato del parlamento non esiste).