Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha esaminato la possibilità di considerare insulti e turpiloquio come opinioni protette dall'insindacabilità parlamentare, spesso negandolo.
  • I regolamenti parlamentari vietano espressioni sconvenienti nei lavori delle Camere, sottolineando che tali espressioni non rientrano nell'esercizio della funzione parlamentare fuori dalle Camere.
  • È stato escluso che un parlamentare possa proteggersi richiamando atti presentati da colleghi di gruppo precedenti alle proprie dichiarazioni extra moenia.
  • La Corte costituzionale ha permesso ai terzi diffamati di intervenire nei giudizi di conflitto di attribuzione, influenzando il loro diritto di agire in giudizio comune.
  • La facoltà di intervento dei terzi diffamati è stata estesa all'insindacabilità parlamentare e all'immunità presidenziale, ampliando la loro protezione giuridica.

Indice

  1. Insindacabilità e nesso funzionale
  2. Turpiloquio e regolamenti parlamentari
  3. Conflitto di attribuzione e terzi

Insindacabilità e nesso funzionale

In materia di insindacabilità dei membri del Parlamento ex art. 68.1 Cost., accanto al profilo attinente all’esistenza del nesso funzionale fra opinioni espresse e attività parlamentare, la Corte costituzionale si è trovata ad affrontare un’altra questione: quella relativa alla configurabilità stessa come «opinioni» di determinate manifestazioni del pensiero, con riferimento agli insulti, alle offese, al dileggio personale, persino al turpiloquio (sentt. 137/2001, 51 e 421/2002, 249/2006).

Turpiloquio e regolamenti parlamentari

Sul turpiloquio, in particolare, la Corte ha sottolineato che gli stessi regolamenti parlamentari «negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti… A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse». Mai comunque la Corte ha abbandonato la giurisprudenza inaugurata dalle sentt. 10 e 11/2000 (originate da dichiarazioni del deputato Sgarbi, come molti altri casi in materia), sottoponendola se mai a ulteriori affinamenti.

Conflitto di attribuzione e terzi

Ad esempio, è stata esclusa la possibilità per il parlamentare di richiamare a sua tutela atti presentati non dallo stesso ma da propri colleghi di gruppo in un momento antecedente all’espressione extra moenia delle sue opinioni (sentt. 347/2004, 28/2008, 194/2011). La Corte costituzionale ha inoltre riconosciuto la facoltà di intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione davanti ad essa non soltanto ai soggetti legittimati a sollevare il conflitto e a resistervi, ma anche al terzo diffamato. Dall’esito del conflitto, infatti, potrebbero derivare conseguenze decisive per la posizione processuale di quest’ultimo, risolvendosi nell’affermazione o nella negazione del suo stesso diritto di agire nel giudizio comune.

Tale facoltà, ammessa per la prima volta in un conflitto riguardante l’insindacabilità dei consiglieri regionali ex art. 122.4 Cost., è stata successivamente (e coerentemente) estesa, oltre che all’insindacabilità parlamentare, anche all’immunità presidenziale ex art. 90 Cost. (sentt. 76/2001, 154/2004, 305/2007).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo all'insindacabilità dei membri del Parlamento?
  2. La Corte costituzionale esamina il nesso funzionale tra le opinioni espresse dai parlamentari e la loro attività parlamentare, valutando se certe espressioni, come insulti o turpiloquio, possano essere considerate opinioni protette.

  3. Come vengono trattate le espressioni sconvenienti nei regolamenti parlamentari?
  4. I regolamenti parlamentari vietano l'uso di espressioni sconvenienti nei lavori delle Camere, e tali espressioni non sono considerate parte della funzione parlamentare se usate al di fuori delle Camere.

  5. Chi può intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale?
  6. Oltre ai soggetti legittimati a sollevare e resistere al conflitto, anche il terzo diffamato può intervenire, poiché l'esito del conflitto può influire sulla sua posizione processuale e sul suo diritto di agire nel giudizio comune.

Domande e risposte

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